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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 12463/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Castellamare di Stabia il 04/02/1966 [OSCURATO:PERSONA] nato Castellammare di Stabia il 15/12/1990 avverso la sentenza del 09/03/2021 Corte di appello Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]; SOS Impresa rete per la legalità della Campania ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 09/03/2021 che, in parziale riforma di quella del GUP del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta ad entrambi gli imputati in ordine a due episodi di concorso in estorsione aggravata (artt. 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, e 416-bis.1 cod. pen.) rispettivamente ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo B).

1. [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi:

1.1. "mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.629 cod. pen.", in quanto l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i fatti di cui al capo A) sarebbe fondata su argomentazioni apodittiche, prive di logicità, posto che la Corte di appello, operando un mero rinvio alla sentenza di primo grado, avrebbe omesso di evidenziare l'assenza di violenze o minacce, "neppure larvate", nei confronti della persona offesa, l'estraneità del ricorrente rispetto ad altri episodi criminosi (non era stato coinvolto neppure nell'estorsione di cui al capo B), nonché la mancanza di dichiarazioni a suo carico da parte dei collaboratori di giustizia.

Tali elementi avrebbero escluso la configurabilità del delitto ascritto al ricorrente, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo.

1.2. "mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen.", in quanto la Corte territoriale, operando un'errata interpretazione della disposizione poc'anzi citata, aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante seppure in assenza di elementi certi, di carattere oggettivo ed espressivi dei concreti tratti esteriori della condotta criminosa che fossero idonei a connotarne la mafiosità.

Il giudice di secondo grado, dunque, aveva reso una motivazione priva di coerenza e logicità, attribuendo all'aggravante i contorni di una circostanza di carattere "ambientale o locale", così ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ai fini della configurabilità dell'aggravante richiede 'Pek l'accertamento e la valorizzazione di elementi di fatto in concreto espressivi delle condizioni e/o finalità descritte nella norma in esame.

2. [OSCURATO:PERSONA] deduce:

2.1. "inosservanza o erronea applicazione della legge penale", in particolare dell'art. 99 cod. pen., in quanto la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di esclusione della recidiva solo sulla base delle precedenti condanne del ricorrente, omettendo di operare una valutazione complessiva della personalità dello stesso in connessione logica e temporale con i fatti oggetto del presente giudizio.2.2.

"mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" in punto di trattamento sanzionatorio, poiché il giudice di secondo grado negava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con il solo riferimento alla "personalità del reo", omettendo di considerare che il ricorrente aveva ammesso gli addebiti sin da subito, aveva contribuito in maniera determinate al disvelamento della verità processuale ed alla rapida risoluzione della vicenda, avendo rinunciato ai motivi di appello.

Tali elementi avrebbero dovuto determinare la Corte territoriale a concedere le circostanze attenuanti generiche anche alla luce del disposto dell'art. 133 cod. pen., che tra i criteri di commisurazione della pena annovera anche la condotta susseguente al reato, che nel caso di specie risultava di segno ampiamente positivo.

3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 28/01/2022, ritenendo i motivi dedotti dagli imputati non fondati, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

3.1. Con note di conclusioni pervenute via pec, il patrono delle parti civili ha insistito per il rigetto dei ricorsi degli imputati e la condanna al pagamento delle spese processuali del grado. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorsi sono inammissibili.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Il primo motivo di ricorso, con cui sì deduce il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo ed oggettivo della fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di un apparato argomentativo congruo, coerente e scevro da vizi logici nonché conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in punto di responsabilità per il delitto estorsivo ascritto al ricorrente.

Infatti, la Corte territoriale ha evidenziato come la condotta posta in essere dall'imputato sia emblematica delle più tradizionali espressioni estorsive, soprattutto in considerazione del iocus commissi delicti, che insiste in zone notoriamente soggette al controllo della criminalità organizzata.

In tal senso vengono posti in rilievo plurimi ed univoci elementi, quali le ripetute visite dell'imputato presso il luogo di lavoro della persona offesa, al quale in quella sede veniva richiesta la dazione di denaro, le espressioni utilizzate dall'imputato con riferimento all'indebita richiesta ("regalo"), il periodo dell'anno in cui tali richieste venivano avanzate, posto che le festività sono le scadenze periodiche in cui notoriamente avviene la riscossione dei ratei estorsivi, la "convocazione" della p.o., a fronte dell'iniziale rifiuto di accondiscendere alla richiesta estorsiva, presso un cantiere al cospetto del padre dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], appellato come "[OSCURATO:PERSONA]", al fine di esprimerne la caratura criminale e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata, !ungi dal richiamare acriticamente le argomentazioni in punto di responsabilità spese dal giudice di prime cure, ha aderito alla ricostruzione della vicenda criminosa come prospettata nella motivazione della sentenza di primo grado, valorizzandone l'adeguatezza e la congruità alla luce degli elementi probatori emersi nel corso del processo, sicché ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, !e due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complesso motivazionale (in tal senso, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Ciò posto, si rileva come l'affermazione di responsabilità del ricorrente sia fondata sulle dichiarazioni ampiamente confessorie fornite dai correi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché sul contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno del veicolo della persona offesa, che disvela l'effettiva versione dei fatti e conferma, al tempo stesso, i sospetti di reticenza cui si prestavano le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria dalla vittima che risultavano edulcorate per timore di eventuali ritorsioni da parte degli imputati.

Stante quanto appena affermato, il motivo di ricorso prospetta una valutazione delle prove alternativa rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza impugnata, e si traduce nella riproposizione di questioni di mero fatto, che implicano una valutazione nel merito, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e scevra da vizi logici. (Sez.

Un., n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez.

Un., n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).

4.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché il vizio di motivazione sul punto, è infondato.

Invero, l'utilizzo del metodo mafioso nell'agire degli imputati è stato tratto dai giudici di merito sulla scorta di diversi elementi: a) allorché questi, nel rivolgere la pretesa estorsiva, fecero riferimento al termine "regalo", b) la vocazione notoriamente e spiccatamente camorristica del territorio ove insisteva l'esercizio commerciale preso di mira; c) la circostanza che gli imputati fecero richiamo alla recente scarcerazione; d) il presentarsi al "cospetto" di "notabili"; e) la reticenza manifestata dalla p.o. nel riferire la realità dei fatti.

Alla luce di tali elementi, pertanto, il termine "regalo" ben poteva evocare alla mente della p.o. la forza intimidatrice che promana dal vincolo associativo, in quanto la pretesa finisce per ricalcare le modalità tipiche delle estorsioni commesse proprio in quel territorio dagli appartenenti al clan di camorra (nella specie i Cesarano), prospettazione che gli stessi imputati hanno finito anche per avvalorare allorché precisarono che tutti gli "amici" stavano facendo un regalo in ragione della scarcerazione degli altri coimputati.

In tal modo si è dato ragionevolmente adito ad intendere alla p.o. che la pretesa estorsiva, in realtà, aveva carattere diffuso e, dunque, era ascrivibile ad un contesto delinquenziale qualificato proprio da quel nomen che contraddistingue l'aggravante in questione.

I giudici di merito, pertanto, forniscono una lettura che tiene conto dei codici di comportamento della criminalità organizzata, a cui i coimputati del ricorrente non sono estranei, operativa nel contesto territoriale campano e nell'area in cui avvengono i fatti, e della omogeneità delle azioni dell'imputato a tali codici camorristici.

In altri termini, la formulazione di una richiesta economica chiaramente illegittima ed ingiustificata, l'ordine - perché tale è la "convocazione" di presentarsi a terzi -, l'evocazione della passata detenzione dei destinatari della pretesa reca con sé la minaccia, implicita ma inequivoca, di ritorsioni, riferibili ad un contesto di criminalità organizzata.

Nessuna violazione di canoni logici appare, dunque, ravvisabile nel ragionamento inferenziale dei giudici che attribuiscono alle evidenze probatorie l'adeguata valenza dimostrativa in ordine alla consapevole capacità intimidatoria espressa dall'imputato con la sua condotta.

Si è dunque fatta corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune.

La "ratio" della disposizione di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non è, infatti, soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Rv. 210405; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027).

5. [OSCURATO:PERSONA] 5.1 La Corte territoriale ha argomentato sul primo profilo censurato in linea con l'obbligo giustificativo posto a carico del giudice di merito (v.

S.U. n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690), essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione delle due estorsioni da parte dell'imputato, gravato da pregresse condanne, poco dopo la rimessione in libertà, esprimesse una maggiore riprovevolezza delle già gravi condotte e una sua più accentuata pericolosità sociale.

5.2. Ugualmente esente da censure appare il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, motivato in forza della gravità e pluralità delle azioni delittuose, del ristretto lasso temporale dell'agire illecito e della scarsa valenza attribuita alla confessione in rapporto alle evidenze istruttorie, in ossequio, peraltro, al principio di diritto affermato da questa Corte a mente del quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269).

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati, nonché, in solido, alla rifusione delle spese di rappresenta e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e SOS [OSCURATO:PERSONA] per la legalità della Campania liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresenta e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e SOS [OSCURATO:PERSONA] per la legalità della Campania che liquida per ciascuna di tali parti in complessivi C 3.510,00 oltre acce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato Castellamare di Stabia il 04/02/1966 [OSCURATO:PERSONA] nato Castellammare di Stabia il 15/12/1990 avverso la sentenza del 09/03/2021 Corte di appello Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]; SOS Impresa rete per la legalità della Campania ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 09/03/2021 che, in parziale riforma di quella del GUP del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta ad entrambi gli imputati in ordine a due episodi di concorso in estorsione aggravata (artt. 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1, e 416-bis.1 cod. pen.) rispettivamente ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo B). 1. [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: 1.1. "mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.629 cod. pen.", in quanto l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i fatti di cui al capo A) sarebbe fondata su argomentazioni apodittiche, prive di logicità, posto che la Corte di appello, operando un mero rinvio alla sentenza di primo grado, avrebbe omesso di evidenziare l'assenza di violenze o minacce, "neppure larvate", nei confronti della persona offesa, l'estraneità del ricorrente rispetto ad altri episodi criminosi (non era stato coinvolto neppure nell'estorsione di cui al capo B), nonché la mancanza di dichiarazioni a suo carico da parte dei collaboratori di giustizia. Tali elementi avrebbero escluso la configurabilità del delitto ascritto al ricorrente, sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo. 1.2. "mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen.", in quanto la Corte territoriale, operando un'errata interpretazione della disposizione poc'anzi citata, aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante seppure in assenza di elementi certi, di carattere oggettivo ed espressivi dei concreti tratti esteriori della condotta criminosa che fossero idonei a connotarne la mafiosità. Il giudice di secondo grado, dunque, aveva reso una motivazione priva di coerenza e logicità, attribuendo all'aggravante i contorni di una circostanza di carattere "ambientale o locale", così ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ai fini della configurabilità dell'aggravante richiede 'Pek l'accertamento e la valorizzazione di elementi di fatto in concreto espressivi delle condizioni e/o finalità descritte nella norma in esame. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1. "inosservanza o erronea applicazione della legge penale", in particolare dell'art. 99 cod. pen., in quanto la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di esclusione della recidiva solo sulla base delle precedenti condanne del ricorrente, omettendo di operare una valutazione complessiva della personalità dello stesso in connessione logica e temporale con i fatti oggetto del presente giudizio.2.2. "mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" in punto di trattamento sanzionatorio, poiché il giudice di secondo grado negava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con il solo riferimento alla "personalità del reo", omettendo di considerare che il ricorrente aveva ammesso gli addebiti sin da subito, aveva contribuito in maniera determinate al disvelamento della verità processuale ed alla rapida risoluzione della vicenda, avendo rinunciato ai motivi di appello. Tali elementi avrebbero dovuto determinare la Corte territoriale a concedere le circostanze attenuanti generiche anche alla luce del disposto dell'art. 133 cod. pen., che tra i criteri di commisurazione della pena annovera anche la condotta susseguente al reato, che nel caso di specie risultava di segno ampiamente positivo. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 28/01/2022, ritenendo i motivi dedotti dagli imputati non fondati, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 3.1. Con note di conclusioni pervenute via pec, il patrono delle parti civili ha insistito per il rigetto dei ricorsi degli imputati e la condanna al pagamento delle spese processuali del grado. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono inammissibili. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo di ricorso, con cui sì deduce il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo ed oggettivo della fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di un apparato argomentativo congruo, coerente e scevro da vizi logici nonché conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in punto di responsabilità per il delitto estorsivo ascritto al ricorrente. Infatti, la Corte territoriale ha evidenziato come la condotta posta in essere dall'imputato sia emblematica delle più tradizionali espressioni estorsive, soprattutto in considerazione del iocus commissi delicti, che insiste in zone notoriamente soggette al controllo della criminalità organizzata. In tal senso vengono posti in rilievo plurimi ed univoci elementi, quali le ripetute visite dell'imputato presso il luogo di lavoro della persona offesa, al quale in quella sede veniva richiesta la dazione di denaro, le espressioni utilizzate dall'imputato con riferimento all'indebita richiesta ("regalo"), il periodo dell'anno in cui tali richieste venivano avanzate, posto che le festività sono le scadenze periodiche in cui notoriamente avviene la riscossione dei ratei estorsivi, la "convocazione" della p.o., a fronte dell'iniziale rifiuto di accondiscendere alla richiesta estorsiva, presso un cantiere al cospetto del padre dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], appellato come "[OSCURATO:PERSONA]", al fine di esprimerne la caratura criminale e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata, !ungi dal richiamare acriticamente le argomentazioni in punto di responsabilità spese dal giudice di prime cure, ha aderito alla ricostruzione della vicenda criminosa come prospettata nella motivazione della sentenza di primo grado, valorizzandone l'adeguatezza e la congruità alla luce degli elementi probatori emersi nel corso del processo, sicché ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, !e due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complesso motivazionale (in tal senso, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ciò posto, si rileva come l'affermazione di responsabilità del ricorrente sia fondata sulle dichiarazioni ampiamente confessorie fornite dai correi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché sul contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno del veicolo della persona offesa, che disvela l'effettiva versione dei fatti e conferma, al tempo stesso, i sospetti di reticenza cui si prestavano le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria dalla vittima che risultavano edulcorate per timore di eventuali ritorsioni da parte degli imputati. Stante quanto appena affermato, il motivo di ricorso prospetta una valutazione delle prove alternativa rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza impugnata, e si traduce nella riproposizione di questioni di mero fatto, che implicano una valutazione nel merito, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e scevra da vizi logici. (Sez. Un., n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un., n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). 4.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché il vizio di motivazione sul punto, è infondato. Invero, l'utilizzo del metodo mafioso nell'agire degli imputati è stato tratto dai giudici di merito sulla scorta di diversi elementi: a) allorché questi, nel rivolgere la pretesa estorsiva, fecero riferimento al termine "regalo", b) la vocazione notoriamente e spiccatamente camorristica del territorio ove insisteva l'esercizio commerciale preso di mira; c) la circostanza che gli imputati fecero richiamo alla recente scarcerazione; d) il presentarsi al "cospetto" di "notabili"; e) la reticenza manifestata dalla p.o. nel riferire la realità dei fatti. Alla luce di tali elementi, pertanto, il termine "regalo" ben poteva evocare alla mente della p.o. la forza intimidatrice che promana dal vincolo associativo, in quanto la pretesa finisce per ricalcare le modalità tipiche delle estorsioni commesse proprio in quel territorio dagli appartenenti al clan di camorra (nella specie i Cesarano), prospettazione che gli stessi imputati hanno finito anche per avvalorare allorché precisarono che tutti gli "amici" stavano facendo un regalo in ragione della scarcerazione degli altri coimputati. In tal modo si è dato ragionevolmente adito ad intendere alla p.o. che la pretesa estorsiva, in realtà, aveva carattere diffuso e, dunque, era ascrivibile ad un contesto delinquenziale qualificato proprio da quel nomen che contraddistingue l'aggravante in questione. I giudici di merito, pertanto, forniscono una lettura che tiene conto dei codici di comportamento della criminalità organizzata, a cui i coimputati del ricorrente non sono estranei, operativa nel contesto territoriale campano e nell'area in cui avvengono i fatti, e della omogeneità delle azioni dell'imputato a tali codici camorristici. In altri termini, la formulazione di una richiesta economica chiaramente illegittima ed ingiustificata, l'ordine - perché tale è la "convocazione" di presentarsi a terzi -, l'evocazione della passata detenzione dei destinatari della pretesa reca con sé la minaccia, implicita ma inequivoca, di ritorsioni, riferibili ad un contesto di criminalità organizzata. Nessuna violazione di canoni logici appare, dunque, ravvisabile nel ragionamento inferenziale dei giudici che attribuiscono alle evidenze probatorie l'adeguata valenza dimostrativa in ordine alla consapevole capacità intimidatoria espressa dall'imputato con la sua condotta. Si è dunque fatta corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. La "ratio" della disposizione di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non è, infatti, soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando "metodi mafiosi" o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata (Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Rv. 210405; Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Rv. 281027). 5. [OSCURATO:PERSONA] 5.1 La Corte territoriale ha argomentato sul primo profilo censurato in linea con l'obbligo giustificativo posto a carico del giudice di merito (v. S.U. n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690), essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione delle due estorsioni da parte dell'imputato, gravato da pregresse condanne, poco dopo la rimessione in libertà, esprimesse una maggiore riprovevolezza delle già gravi condotte e una sua più accentuata pericolosità sociale. 5.2. Ugualmente esente da censure appare il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, motivato in forza della gravità e pluralità delle azioni delittuose, del ristretto lasso temporale dell'agire illecito e della scarsa valenza attribuita alla confessione in rapporto alle evidenze istruttorie, in ossequio, peraltro, al principio di diritto affermato da questa Corte a mente del quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269). 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati, nonché, in solido, alla rifusione delle spese di rappresenta e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e SOS [OSCURATO:PERSONA] per la legalità della Campania liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresenta e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e SOS [OSCURATO:PERSONA] per la legalità della Campania che liquida per ciascuna di tali parti in complessivi C 3.510,00 oltre acce