CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32970/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/02/1970;avverso la sentenza in data 18/11/2025 dalla Corte di appello di Bari;visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti diAntonio [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione e di rigettare nel resto ilricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, giudicando in sededi rinvio, disposto dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione consentenza n. 9483 del 21 gennaio 2025, in riforma della sentenza emessa in data13 ottobre 2022 dal Tribunale di Foggia, appellata dagli imputati, ritenuta l’unicitàdel reato di ricettazione contestato, ha rideterminato la pena inflitta a DonatoDibiase in tre anni, otto mesi di reclusione ed euro 2.400,00 di multa e la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA] in tre anni, due mesi di reclusione ed euro 1.800,00 dimulta.La Corte di appello ha, inoltre, revocato le pene accessorie applicate neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendone l’interdizione dai pubblici uffici per ladurata di cinque anni.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di AntonioDibiase, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiestol’annullamento, proponendo due motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza dell’art. 597,comma 3, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione nella parte incui, ravvisando un unico reato di ricettazione a fronte di una pluralità di beni diprovenienza delittuosa, ha determinato la pena per il reato unitario in misura piùelevata di quella stabilita dalla precedente sentenza annullata.La sentenza della Corte di appello di Bari emessa in data 13 maggio 2024 eannullata dalla Corte di cassazione ha, infatti, determinato la pena base per il piùgrave delitto di ricettazione per [OSCURATO:PERSONA] in due anni di reclusione e perAntonio [OSCURATO:PERSONA] in un anno e sei mesi di reclusione, laddove la sentenza impugnataha determinato la pena per l’unico ricettazione accertato in tre anni, otto mesi direclusione ed euro 2.400,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e in tre anni, due mesidi reclusione ed euro 1.800,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA].Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello nel giudizio rescissorio ha violatoil divieto di reformatio in peius, in quanto, una volta esclusa l’applicabilità delladisciplina della continuazione ed eliminati gli aumenti di pena per i reati satellite,avrebbe dovuto attestare la pena per l’unico reato sulla pena base stabilita nellasentenza annullata dalla Corte di cassazione e non rideterminare la pena in misurasuperiore a quella già inflitta.La sentenza rescindente ha imposto al giudice del rinvio di rideterminare lapena, previa verifica dei diversi momenti di ricezione dei beni di provenienzaillecita, e non già di rideterminare quella che è stata determinata come pena base.2.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’inosservanza dell’art.157 cod. pen., in quanto la Corte di appello di Bari, all’atto dell’emissione dellasentenza impugnata, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reatoaccertato.Essendo stata la condotta contestata posta in essere in data 10 ottobre 2014e non essendovi stata contestazione di alcuna recidiva per [OSCURATO:PERSONA], il reatoa lui contestato si è prescritto dopo otto anni, alla data del 10 ottobre 2022.[OSCURATO:PERSONA], per il quale è stata ritenuta sussistente applicata larecidiva semplice, il reato si sarebbe prescritto pur sempre in data 10 ottobre 2024e, dunque, prima della pronuncia della sentenza impugnata.3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 giugno2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullaresenza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reatoè estinto per prescrizione e di rigettarsi nel resto il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, in quanto i motivi propostisono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamenteinfondati.2. Con il primo motivo proposto il difensore ha dedotto l’inosservanzadell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazionenella parte in cui la Corte di appello, ravvisando un unico reato di ricettazione afronte di una pluralità di beni di provenienza delittuosa, ha determinato la penaper il reato unitario in misura più elevata di quella stabilita dalla precedentesentenza annullata.3. Il motivo è manifestamente infondato.3.1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza emessa in data 13 ottobre 2022, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 110, 648 cod.pen., accertato a Stornara il 10 ottobre 2014, così riqualificata anche l’originariaimputazione di riciclaggio, in quanto gli imputati, nell’esercizio dell’attività didemolizione e di vendita di ricambi di autovettura, avevano acquistato plurimi partie componenti meccaniche di autovetture di provenienza illecita.Questa pronuncia è stata riformata solo quanto al trattamento sanzionatoriodalla Corte di appello di Bari con sentenza emessa in data 13 maggio 2024.Entrambe le sentenze di merito hanno determinato il trattamentosanzionatorio in applicazione della disciplina della continuazione.La Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, ha annullato con rinviola sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 13 maggio 2024, rilevandoche «[L]a pluralità dei delitti presupposto (peraltro, accertata nel presenteprocedimento solo in relazione ai veicoli) non determina, solo di per sé, pluralitàdi reati di ricettazione, poiché l’art. 648 cod. pen. si limita a sanzionare la condottadi chi acquista, riceve od occulta cose provenienti da un qualsiasi delitto.Il Tribunale aveva a suo tempo affermato che «tutte le condotte accertate(per identità di contesto spazio/temporale) possono ritenersi avvinte dal vincolodella continuazione», applicando poi un unico aumento complessivo, senzaindicare l’episodio più grave.La Corte di appello ha ricalcolato ex novo la pena, anche riducendola,specificando però i singoli segmenti sanzionatori in relazione a plurimi distintiepisodi ricompresi nei capi a) e b).Tuttavia, nonostante la congerie di beni ricettati, non emergono dalle duesentenze di merito elementi tali da cui desumere una pluralità di condotte diacquisto o ricezione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata,limitatamente alla ritenuta continuazione e al conseguente trattamentosanzionatorio complessivo.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello diBari, valuterà, nella pienezza della giurisdizione di merito e sulla scorta dei principidi diritto sopra enunciati, se e in quali termini sussistano i presupposti di fatto perl’applicazione della disciplina della continuazione, procedendo poi alladeterminazione della pena finale».3.2. La Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata ha ritenutoimpossibile stabilire se la ricezione dei beni sia avvenuta da parte degli imputatiin tempi diversi e ha affermato che il delitto di ricettazione accertato deve essereconsiderato unitario e non già continuato.Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha rilevato che «lapena originariamente stabilita nella misura di base non può più essere assuntacome termine di riferimento, giacché riferita solo a parte dei numerosissimi benirinvenuti. Occorre, dunque, fissare una pena che comprenda l’intero disvaloredell’unica ricettazione volta ad abbracciare la lunghissima serie di beni trovati inpossesso dei [OSCURATO:PERSONA]».3.3. Il motivo è manifestamente infondato.Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che non viola il divieto direformatio in peius previsto dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. il giudicedell’impugnazione, il quale, mutata la struttura del reato continuato (come avvienese la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazionegiuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità deldisegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primogiudice, senza irrogare una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208del 27/03/2014, dep. 14/04/2014, C., Rv. 258653).In questa pronuncia, le Sezioni unite hanno affermato che, una volta esclusala continuazione, il meccanismo di unificazione dei reati subisce una novazionestrutturale e, dunque, l’unico elemento di riferimento per l’applicazione dell’art.597, comma 3, cod. proc. pen. è costituito dalla pena finale stabilita dallaprecedente sentenza (pag. 19 della sentenza).La giurisprudenza di legittimità, dando continuità a tale orientamento, hastatuito che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell’impugnazioneche, a seguito dell’accoglimento dell’appello relativamente a taluni reati, unificatidalla continuazione, infligga per il reato satellite, rimasto unico, una penasuperiore a quella che per esso era stata determinata a titolo di aumento ex art.81 cod. pen., purché il trattamento sanzionatorio finale non sia superiore a quellodeterminato dal primo giudice (Sez. 3, n. 7258 del 14/11/2017, dep. 2018, N.,Rv. 272631 – 01; Sez. 6, n. 9871 del 26/01/2016, Ventaloro, Rv. 266504 – 01;Sez. 1, n. 52525 del 04/07/2014, Bonvissuto, Rv. 261454 - 01).La Corte di appello di Bari ha fatto corretta applicazione di questi principi didiritto, in quanto, una volta esclusa la continuazione e ritenuta l’unicità del reatodi ricettazione accertato, ha determinato la pena per gli imputati (tre anni, ottomesi di reclusione ed euro 2.400,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e in tre anni, duemesi di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]) in misuracomplessivamente inferiore alla pena finale stabilita dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (che ha determinato la pena per [OSCURATO:PERSONA] in cinque anni direclusione ed euro 2.100 di multa e per [OSCURATO:PERSONA] in quattro anni direclusione ed euro 1.400 di multa).4. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l’inosservanza dell’art. 157cod. pen., in quanto, essendo stato il reato di ricettazione commesso in data 10ottobre 2014, lo stesso si sarebbe prescritto per entrambi gli imputati prima dellapronuncia della sentenza impugnata.5. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto il difensore per AntonioDibiase ha fatto riferimento al termine “base” di prescrizione, di cui al primocomma dell’art. 157 cod. pen., e non ha considerato che il termine massimo diprescrizione per il delitto di ricettazione è di dieci anni, per effetto degli attiinterruttivi medio tempore posti in essere, né ha computato le sospensioni delcorso della prescrizione intervenute nel corso dei giudizi di merito (indicate indettaglio nella scheda di cui all’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.).Il termine massimo di prescrizione è, inoltre, di quindici anni, per effettodell’art. 161, secondo comma, cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenutorecidiva specifico, ai sensi dell’art. 99, secondo comma, cod. pen.La prescrizione del reato, dunque, non si è perfezionata per gli imputatiprima della pronuncia della sentenza impugnata.L’inammissibilità dei motivi di ricorso rende, peraltro, irrilevante laprescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata.Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, l’inammissibilitàdel ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degliartt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato perprescrizione (ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 –01; Sez. U, n. 33542 del 2001, Cavalera, Rv. 219531 – 01).6. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616,comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che iricorsi siano stato presentati senza «versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi lasomma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 16/07/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente