CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 03613/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27125/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in BARI, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso la sede della Società tra [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dalla quale e per essa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])è rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura in calce al ricorso, -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege, -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BARI e [OSCURATO:PERSONA] CHIRURGHI E ODONTOIATRI, -intimati- avverso la DECISIONE d ella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 96/2019 depositata i l 15.7.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Guardia di Finanza – Tenenza di Putignano effettuava una ispezione igienico-sanitaria presso lo studio odontoiatrico di Casamassima (BA), via Pietà n. 37, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], studente in odontoiatria, nel quale [OSCURATO:PERSONA], medico chirurgo specializzato in odontoiatria, iscritto sia all'albo dei [OSCURATO:PERSONA], che a quello degli Odontoiatri, aveva aperto nel 1998 uno studio odontoiatrico. In sede di verifica la Guardia di Finanza rinveniva nello studio odontoiatrico, ancora intestato a [OSCURATO:PERSONA], recante all'esterno la targhetta col nome di lui e con la specifica della professione di medico chirurgo odontoiatra, [OSCURATO:PERSONA], intento a curare in maniera chiara ed inequivocabile le affezioni dentarie di un cliente, sdraiato sulla struttura denominata “riunito odontoiatrico”, coadiuvato dalla moglie con camice verde e mascherina. Ivi erarinvenuto, altresì, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava di lavorare presso quello studio. A seguito delle conseguenti segnalazioni, l'Ordine provinciale degli Odontoiatri procedeva all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che veniva sospeso per la pendenza a suo carico d’un processo penale , per avere agevolato l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra da parte di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza n. 76/2012 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Rutigliano, condannava [OSCURATO:PERSONA], per il reato sopra indicato, alla pena di sei mesi di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale. A seguito di appello del Radogna, la Corte d'Appello di Bari, ritenuto che non sussistessero le condizioni previste dall'art. 129 c.p.p. per addivenire ad un'assoluzione nel merito, con la sentenza n. 139 del 17.1.2014, passata in giudicato il 26.6.2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Radogna per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Il 23.2.2016 il Radogna veniva convocato dalla [OSCURATO:PERSONA] (CAO) in audizione disciplinare ed il 12.10.2016 veniva dato avvio al procedimento disciplinare, nel quale il Radogna dichiarava di non essere a conoscenza dell'attività esercitata da [OSCURATO:PERSONA],perché svolgeva ormai la propria attività in un altro studio, sito in Adelfia (BA), sottolineando che non era presente al momento della verifica della Guardia di Finanza. Con la decisione del 9.11/29.12.2016 prot. 9542 la CAO ravvisava la sussistenza dell'illecito disciplinare dell'art. 8 della L. n.175/1992 per avere il Radogna intenzionalmente agevolato l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra a suo nome da parte di [OSCURATO:PERSONA], infliggendogli la sanzione dell'interdizione dall'esercizio della professione di odontoiatra per un anno. Impugnato il provvedimento disciplinare dal Radogna davanti alla [OSCURATO:PERSONA] per gli Esercenti delle [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi CCEPS) per la ritenuta insussistenza del dolo specifico necessario a configurare il suddetto illecito disciplinare, perché avendo asseritamente ceduto lo studio odontoiatrico al dott. [OSCURATO:PERSONA] prima della visita ispettiva compiuta dalla Guardia di Finanza presso lo studio di Casamassima non sarebbe stato a conoscenza dell'attività di odontoiatra abusivamente svolta da [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe agevolato in quanto lo studio era di proprietà di quest'ultimo, nella successiva memoria autorizzata il Radogna rilevava l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare in base al disposto dell'art. 51 del D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.51. Con la decisione n. 96/2019 del 27.11.2019/15.7.2020 la CCEPS, rilevata la sua legittima composizione nel rispetto della sentenza n. 216/2015 della Corte Costituzionale per l'assenza di componenti di nomina ministeriale, confermava a carico del Radogna la sanzione disciplinare inflittagli, desumendo dal verbale della verifica ispettiva della Guardia di Finanza del 3.11.2005, che al momento della stessa [OSCURATO:PERSONA], che non ne aveva titolo, stava svolgendo l'attività di cura odontoiatrica su un paziente sdraiato sul cosiddetto “riunito odontoiatrico”, coadiuvato anche dalla moglie con camice verde e mascherina, all'interno dello studio odontoiatrico del Radogna, operando con piena libertà e senza alcun condizionamento in tale struttura da parte del titolare dello studio, [OSCURATO:PERSONA], come confermato anche dagli accertamenti compiuti in sede penale, dato che quest'ultimo era stato condannato in primo grado per concorso nel reato di esercizio abusivo della professione di [OSCURATO:PERSONA], beneficiando poi in secondo grado della prescrizione, senza che la Corte d'Appello di Bari ravvisasse le condizioni per un'assoluzione nel merito ex art.129 c.p.p. La CCEPS riteneva dimostrato da tali elementi il dolo specifico richiesto dall'art. 8 della L. n. 175/1992 (intenzione di agevolare l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra) per avere il Radogna consentito all'esercente abusivo il libero accesso allo studio dentistico del quale aveva la responsabilità, e riteneva non provato che al momento della verifica ispettiva della Guardia di Finanza il Radogna non avesse più la disponibilità dello studio dentistico di Casamassima, in quanto la sua comunicazione di cessazione dello studio dentistico all'Agenzia delle Entrate del 15.10.2005, come già accertato in sede penale, poteva essere seguita dall'effettiva cessazione entro il termine di trenta giorni, che quindi non era ancora scaduto alla data (3.11.2005) dell'accesso della Guardia di Finanza, e non era stato provato dal Radogna che a quella data egli avesse già perso la disponibilità della struttura odontoiatrica. Avverso tale decisione, notificata il 23.7.2020, ha proposto ricorso ex art. 111 della Costituzione ed ex artt. 362 c.p.c. e 68 del Regolamento del 5.4.1950 n.221, [OSCURATO:PERSONA], notificato il 22/[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Bari, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, al Ministero della Salute ed alla [OSCURATO:PERSONA] degli Ordini dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri, e per conoscenza il 22/27.10.2019 alla CCEPS, affidandosi a quattro motivi, ed hanno resistito con controricorso notificato il 30.11.2020 l'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] ed Odontoiatri della Provincia di Bari e con controricorso notificato il 4.12.2020 il Ministero della Salute, mentre sono rimasti intimati gli altri destinatari della notifica del ricorso. Il ricorrente e l’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] ed Odontoiatri della Provincia di Bari hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. La causa è stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo il Radogna lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 della L. n. 175/1992, per avere la CCEPS erroneamente ritenuto esistente il dolo specifico necessario per applicargli la sanzione dell'interdizione dall'esercizio della professione di odontoiatra per un anno, ed in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., l'inesistenza della motivazione sul punto. Lamenta il ricorrente che la CCEPS abbia ritenuto evidente l'assenso del Radogna all'esercizio abusivo della professione di odontoiatra nel suo studio di Casamassima da parte di [OSCURATO:PERSONA] (studente in odontoiatria) in piena libertà e senza alcun condizionamento, sulla base dell'unico elemento obiettivo rappresentato dal verbale del 3.11.2005 della visita della Guardia di Finanza, non considerando una serie di elementi: 1) [OSCURATO:PERSONA] era proprietario dell'immobile in cui si trovava lo studio dentistico, per cui ne aveva il possesso e le chiavi; 2) [OSCURATO:PERSONA] non era presente alla verifica ispettiva della Guardia di Finanza nello studio dentistico; 3) l'unico indizio a carico del ricorrente era costituito dalla targhetta affissa all'esterno dello studio dentistico al momento della verifica ispettiva, che riportava il nominativo [OSCURATO:PERSONA] e la sua qualifica di medico chirurgo odontoiatra; 4) nello studio al momento della verifica ispettiva era presente il titolare dott. [OSCURATO:PERSONA], al quale egli aveva ceduto lo studio a far tempo dal 16.10.2005. Sostiene poi il ricorrente che la CCEPS non avrebbe effettuato una valutazione autonoma della condotta del Radogna sotto il profilo disciplinare rispetto al giudizio penale, e che non essendo state applicate in sede penale le pene accessorie degli articoli 30 e 31 cod. pen., la CCEPS avrebbe dovuto escludere la prova dell'elemento soggettivo del dolo specifico. Il primo motivo è inammissibile, in quanto l'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. consente di censurare in sede di legittimità la violazione di legge, che si ha quando la decisione impugnata abbia dato di una norma di diritto, o di un contratto, o accordo collettivo di lavoro, un'interpretazione diversa dal suo contenuto incorrendo in un error in iudicando, o la falsa applicazione di legge, che si ha quando la decisione impugnata abbia compiuto un errore di sussunzione, ossia abbia ricondotto la fattispecie concreta ricostruita ad una norma non pertinente, mentre nel caso di specie le argomentazioni del ricorrente non sono riconducibili ad alcuna di dette ipotesi, puntando piuttosto ad una ricostruzione alternativa della fattispecie concreta rispetto a quella motivatamente compiuta dalla CCEPS, per addivenire attraverso una diversa valutazione del materiale probatorio, alla negazione dell'elemento soggettivo del dolo specifico dell'illecito disciplinare sanzionato dall'art. 8 della L.n.175/1992, non consentita alla Suprema Corte, che non è giudice del merito, ma di legittimità. Va aggiunto che secondo il costante orientamento di questa Corte, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo il disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dev'essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 5.7.2013 n. 16862; Cass. n.3010/2012; Cass. n. 14752/2007; Cass. n. 21245/2006; Cass. n.20100/2006; Cass. n. 10043/2006; Cass. n. 1108/2006; Cass. n.26048/2005; Cass. n. 20145/2005; Cass. n. 16132/2005). Nel caso in esame la decisione della CCEPS si è conformata all'orientamento consolidato della stessa CCEPS (CCEPS n. 10 e 15 del 23.3.2015), avallato dalla Suprema Corte (Cass. n. 834/2007), che considera sufficiente ai fini del riconoscimento della sussistenza del dolo specifico dell'art. 8 della L. n. 175/1992, che l'odontoiatra abbia consentito all'esercente abusivo il libero accesso allo studio dentistico di cui aveva la responsabilità, così agevolandone l'esercizio della professione senza titolo, ed il ricorrente non ha indicato le affermazioni in diritto della decisione impugnata che si assumono in contrasto con tale interpretazione di quella disposizione. Non è vero poi che la decisione impugnata non abbia effettuato un'autonoma valutazione sotto il profilo disciplinare della condotta del Radogna rispetto al giudizio penale, essendosi basata sul verbale della verifica ispettiva della Guardia di Finanza del 3.11.2005 e sull'accertamento già compiuto anche in sede penale che la comunicazione di cessazione dello studio di Casamassima fatta dal Radogna all'Agenzia delle Entrate datata 15.10.2005 non era sufficiente, a dimostrare una cessazione della titolarità dello studio da parte del Radogna anteriore alla verifica del 3.11.2005, della quale non era stata fornita prova, posto che la cessazione doveva avvenire entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione. Del resto, solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (in senso conforme si veda ex multis Cass. n.21299/2014 , la quale specifica che, poiché non sempre la prescrizione importa l'accertamento della sussistenza del fatto materiale costituente reato, in tale ipotesi, il giudice civile deve procedere autonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti; Cass. n. 9358/2017; Cass. n.14570/2017). Può quindi ribadirsi che (vedi in tal senso Cass. n. 22200/2010) il giudice civile, come avvenuto nella specie, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile, ma a tal fine non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza. Nessun rilievo, poi, ha la mancata applicazione delle pene accessorie previste dagli artt. 30 e 31 c.p., per la semplice ragione che queste conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (art. 20 c.p.), di talché non sono applicabili de iure in caso sentenza di proscioglimento pronunciata – come nella specie – a seguito di estinzione del reato per prescrizione (cfr. Cass. pen. n. 38345/16). Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., l'omessa pronuncia da parte della CCEPS sull'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare ex art. 51 del D.P.R. 5.4.1950 n. 221, perché non conclusa entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza del giudice penale (26.6.2014), ossia entro il 26.6.2019, a nulla rilevando la data in cui l'Ordine professionale territorialmente competente ne aveva avuta contezza (in tal senso si è richiamata Cass. 2.3.2006 n.4658), con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. Pur non potendosi ritenere inammissibile per tardività l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 51 del D.P.R. 5.4.1950 n. 221, in quanto in materia di procedimento disciplinare, dominato da un impulso pubblicistico per la tutela di interessi professionali di rilievo pubblico, la prescrizione non può ritenersi oggetto di un’eccezione in senso stretto, come invece nelle cause civili ordinarie, e può essere rilevata anche d’ufficio in sede di legittimità (vedi in tal senso Cass. sez. un. 2.6.1997 n. 4902; Cass.11.10.2006 n. 21734), nella specie il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale della Corte d'Appello di Bari del 26.6.2014, èstato utilmente interrotto dalla raccomandata a.r. del 12.10.2016 con la quale la CAO della Provincia di Bari ha comunicato l'avvio del procedimento disciplinare, per cui la decisione conclusiva di tale procedimento del 27.11.2019/15.7.2020 è intervenuta ben prima che la prescrizione maturasse. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione dell'art. 649 c.p.p. e del principio del ne bis in idem, nonché la violazione dei principi di buon andamento, buona amministrazione e proporzionalità della pena. Deduce il ricorrente che il 12.7.2016 l'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] di Bari ha aperto a suo carico un altro procedimento disciplinare per “aver favorito l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra da parte dell'odontotecnico sig. [OSCURATO:PERSONA], privo di valido titolo all'esercizio legittimo, come accertato in sede penale con sentenza definitiva”, ossia per lo stesso fatto oggetto della sanzione disciplinare impugnata in questa sede, inflittagli dalla CAO della Provincia di Bari in qualità di odontoiatra iscritto all'albo relativo con la decisione del 9.11/29.12.2016 prot. 9542, confermata dalla CCEPS con la decisione n. 96/2019. Tale altro procedimento disciplinare, come riferito dal ricorrente, èculminato nella decisione del 22.12.2016 della [OSCURATO:PERSONA], di applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare dell'interdizione per un anno dall'esercizio della professione di medico, da lui impugnata davanti alla CCEPS (ricorso n. 11/2017/15) e confermata con la decisione n. 109/2019, che a sua volta a seguito di impugnazione del Radogna è oggetto di separata decisione di questa Corte in data odierna. Sostiene il ricorrente, invocando l'applicazione analogica all'illecito disciplinare dell'art.649 c.p.p., dettato per l'illecito penale, che non poteva essere sottoposto ad una doppia sanzione disciplinare per lo stesso fatto, essendovi un unico Ordine professionale per i [OSCURATO:PERSONA] e per gli Odontoiatri, e che comunque le due decisioni in sede disciplinare dovevano ritenersi nulle perché non avevano valutato la sua condotta sotto i distinti profili rivenienti dall'attività di odontoiatra e di medico. In via del tutto subordinata il ricorrente chiede che, data la mancanza del dolo specifico, e l'intervenuta prescrizione del reato di concorso nell'esercizio abusivo della professione, l'applicazione della più lieve sanzione dell'avvertimento, o della censura, anziché della disposta misura dell'interdizione per un anno dall'esercizio della professione di odontoiatra. Il terzo motivo è infondato, anzitutto perché l'art. 649 c.p.p. è dettato per l'illecito penale e non per l'illecito amministrativo, al quale neppure risulta applicabile analogicamente per la profonda differenza ravvisabile tra i due tipi di illecito. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (vedi ex multis Cass. sez. un.29.12.2023 n. 36356) la sanzione disciplinare e quella penale hanno finalità, intensità ed ambiti di applicazione diversi, sicché non è coerente con il sistema pervenire ad una loro identificazione, e del resto mentre le norme incriminatrici sono rivolte a tutti i consociati, quelle che sanzionano gli illeciti amministrativi sono indirizzate a particolari e limitate categorie di soggetti, e mentre per i reati vale il principio della retroattività della legge più favorevole, lo stesso non si applica agli illeciti amministrativi. La diversità di natura delle sanzioni è confermata anche dalla circostanza che la pena accessoria può (come le altre sanzioni penali) estinguersi nel corso del tempo per amnistia (art. 151 cod. pen. comma 1°) o per effetto della riabilitazione (art. 178 cod. pen.), laddove la permanenza degli effetti della sanzione disciplinare ne evidenzia la specifica afflittività, per cui non risulta applicabile per analogia l'art. 649 c.p.p. agli illeciti amministrativi. Esclusa l’applicabilità del giudicato esterno in quanto per nessuna delle sanzioni disciplinari inflitte è già intervenuta una decisione definitiva, va detto che comunque pur essendo la stessa la condotta materiale contestata al Radogna, quella di avere agevolato l'esercizio abusivo della professione di odontoiatra da parte di [OSCURATO:PERSONA] nello studio di Casamassima del quale il ricorrente, medico chirurgo odontoiatra, era titolare, non è ravvisabile un concorso apparente di norme, ma un concorso reale tra le norme sanzionatorie, per la diversità degli interessi tutelati, da individuare in un caso nella tutela della dignità e del prestigio degli iscritti all'albo professionale degli odontoiatri, e nell'altro caso nella tutela della dignità e del prestigio degli iscritti al distinto albo professionale dei medici chirurghi (vedi sulla necessità di valutare se vi sia concorso apparente di norme o concorso reale di norme per gli illeciti disciplinari sulla base dei diversi interessi di categoria protetti Cass. 29.12.2023 n. 36443), dovendosi ritenere necessaria la duplice sanzione, malgrado l'unicità dell'Ordine professionale, per l'esistenza di due distinti albi professionali per gli odontoiatri e per i medici chirurghi e per la plurioffensività della condotta contestata, che non può tradursi solo nell'interdizione dell'esercizio di una delle due professioni e non dell'altra; e si deve notare , infine, che le sanzioni sono state applicate per periodi quasi pienamente coincidenti. La richiesta subordinata del ricorrente di applicazione della minore sanzione dell'avvertimento, o della censura, è manifestamente infondata, in quanto l'art. 8 della L. n. 175/1992 prevede come misura minima la sanzione dell'interdizione per un anno dall'esercizio della professione, che é appunto la sanzione applicata al Radogna con la decisione della COA del 9.11/29.12.2016 prot. 9542, confermata dalla CCEPS con la decisione n. 96/2019 impugnata in questa sede. Col quarto motivo il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale delle norme del regolamento del D.P.R. 5.4.1950 n. 221, nella parte in cui consentono l'effettuazione di due distinti procedimenti disciplinari per il medesimo fatto nei confronti di un solo medico, che sia contemporaneamente iscritto all'albo professionale degli odontoiatri e dei medici chirurghi, in violazione degli articoli 24, 27, 35, 97 e 98 della Costituzione relativi agli illeciti penali. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto non sono individuate le norme del D.P.R. 5.4.1950 n. 221 che sarebbero viziate da illegittimità costituzionale, e per di più vengono richiamate come violate norme della Costituzione che si riferiscono agli illeciti penali ed alla relativa responsabilità, e non agli illeciti amministrativi. Alla reiezione del ricorso segue, in base alla soccombenza, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo in favore dell'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] ed Odontoiatri della Provincia di Bari e del Ministero della Salute. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento in favore dell'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] ed Odontoiatri della Provincia di Bari e del Ministero della Salute delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida per il prim