CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 20661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento con rinvio per nuovo esame udito l'avv [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale di Cagliari, sezione per il riesame, con ordinanza resa in data 3 febbraio 2022 ha confermato l'ordinanza con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle imputazioni provvisorie per i reati di cui agli artt. 74, comma d.P.R. 309/1990 [capo B)] ed agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1, 1 bis e 80, comma 21 d.P.R. 309/1990 [capo 1)]. 2. Avverso l'ordinanza cautelare propone ricorso l'indagato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e del travisamento della prova, con riferimento alla lettura del quadro indiziario relativo al reato di cui al capo 1) della rubrica cautelare. Ricorda che con memoria difensiva, presentata nel procedimento di riesame, Jji LLL ( censurava la ricostruzione del G.I.P., smentita dalla lettura dell'annotazione dei Carabinieri del 2 ottobre 2019, che pure riproduceva fedelmente le risultanze dei tabulati dell'utenza di [OSCURATO:PERSONA], cui è attribuito il ruolo di corriere della droga, trasportata in Sardegna. La semplice lettura dell'annotazione, infatti, induce ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] si sia recato presso l'azienda di [OSCURATO:PERSONA], in Arborea, la sera del 13 febbraio 2019, ove erano presenti a cena [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che l'utenza di [OSCURATO:PERSONA] agganciava la cella di Arbore alle 18:58:32 , alle 18:58:44 ed alle 18:58:45, mentre alle 19:03:38 agganciava la cella di [OSCURATO:PERSONA], il che manifesta che l'auto era in movimento. Ciò evidentemente incompatibile con la sosia di [OSCURATO:PERSONA] presso l'azienda di [OSCURATO:PERSONA] e con la sua partecipazione alla cena, diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza genetica. D'altro canto, il giudice del riesame, dapprima afferma, in conformità a quanto ritenuto dal G.I.P., la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla cena del 13 febbraio 2019, poi ne certifica l'assenza, attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] un 'passaggio velocissimo'. Osserva che dalla lettura dei tabulati è dimostrato un passaggio di soli quindici centesimi di secondo nel comune di Arborea, ove è situata l'azienda di [OSCURATO:PERSONA], mentre è immediato lo spostamento nel comune di [OSCURATO:PERSONA]. Anche ammettendo che la consegna dello stupefacente e l'incontro con l'acquirente possAssere rapidcb, ciò è incompatibile con un lasso temporale di quindici centesimi di secondo. Sottolinea che, pur tenendo conto dei limiti del sindacato di legittimità, tuttaviak deve riconoscersi, da un lato, che il giudizio del giudice del riesame, a fronte degli incontrovertibili elementi contenuti nell'annotazione del 2 ottobre 2019, si fonda su una mera illazione, dall'altro, che l'ordinanza impugnata, così come quella genetica, incorre nel vizio del travisamento della prova, commettendo un errore che cadendo sul significante e non sul significato, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente, per effetto dell'errata percezione dell'atto istruttorio. D'altro canto, la debolezza argomentativa del provvedimento si rivela laddove si dilunga nell'esaminare il compendio investigativo relativo a cessioni diverse da quelle di cui al capo 1), in cui sono coinvolti gli J-,MTylp- indagati, ma alle quali è pacificamente estraneo [OSCURATO:PERSONA]. Neppure sono indicate conversazioni intercettate in cui sia coinvolto l'indagato o in cui si faccia riferimento al medesimo, essendo l'unico dialogo in cui si menziona 'Costantino' t, quello del 14 febbraioxfra Strangio, Ficara e Porcu, presso l'ovile di quest'ultimo a Borore -ove i primi due erano invitati a pranzo k il cui contenuto, nondimeno, appare del tutto neutro. In quell'occasione, infatti, Strangio e Ficara definiscono [OSCURATO:PERSONA] 'una persona seria', in un contesto discorsivo di tipo 'culinario', del tutto avulso da traffici illeciti. Né può comporre il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA].,‹ l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], in possesso di cocaina, successivo di alcuni mesi (maggio 2019)1 0 quello di Innocenti, in possesso di un'ingente somma di denaro, perché il fatto che Strangio, Ficara e [OSCURATO:PERSONA],, , abbiano commesso in concorso i reati-fine contestati,c non è elemento che si colleghi al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel fatto di cui al capo 1). 4. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza Ei( 4 i partecipazione didi [OSCURATO:PERSONA] 0,1 delitto associativo, in assenza di adeguato materiale investigativo utile. Rammenta che secondo l'ordinanza genetica la prova dell'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] si trae, oltre che dall'episodio descritto al capo 1), da due successivi incontri fra l'indagato ed i calabresi Strangio e Ficara, documentati dalla lettura dei GPS e dal contenuto di due conversazioni intercettate all'interno dell'auto di Ficara, fra questi e Murgia, l'una del 5 maggio 2019 etl'altra/del 7 maggio 2019. Nel corso della prima Ficara si rivolge a Murgia, dopo avere fatto visita a [OSCURATO:PERSONA] nella sua azienda, pronunciando la frase 'Gli ho detto si...senza soldi', che confermerebbe secondo il G.I.P. come fosse in corso una trattativa per la compravendita di stupefacenti. Nel corso della seconda, svoltasi a Uras, Murgia rivolgendosi a Ficara, gli domanda: 'eh... ma lui deve dircelo.. .già lo sa com'è la cosa eh.. o no? eh. .o no? e che ..diamo..in anticipo?'. Nella ricostruzione del provvedimento genetico, il soggetto cui i due si riferiscono sarebbe [OSCURATO:PERSONA]. Deduce che il Tribunale del riesame, nel rispondere alla memoria depositata dal ricorrente, definisce l'indagato come partecipe al sodalizio affermando che egli acquistò stupefacente secondo un modus operandi ripetutamente seguito dai correi, muniti di mansione specifica e con ruoli ben definiti' e che [OSCURATO:PERSONA] aveva il compito 'di assicurare la ricezione in via continuativa della droga da immettere nel mercato'. Osserva che, sotto il primo profilo, l'ordinanza rinviene il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] nei plurimi dati fattuali - riferiti ai correi- da cui si evincerebbe la consapevolezza del medesimo 'di fare parte di una struttura organizzativa idonea, costituita da mezzi, uomini e risorse, e per la presenza di persone di notoria fama in quanto dedite al narcotraffico, quali Strangio e Ficara, già oggetto di procedimenti penali'. Sotto il secondo profilo, valorizza i viaggi ad Arborea del 5 e del 7 maggio 2019, l'intercettazione nella quale è pronunciata la frase 'si...senza soldi' ed il fatto che Ficara e Strangio, quando si trovavano a pranzo nell'ovile di Porcu, avessero descritto Costantino come una 'persona seria'. Si tratta di argomenti che non soddisfano l'onere motivazionale in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], posto che, al più, possono dimostrare le ragioni per le quali si ritiene la sussistenza di un vincolo associativo fra gli altri indagati, mentre la posizione di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tali indizi, resta neutra rispetto al sodalizio. Conclude sostenendo che l'assenza di coerenza logica e l'apoditticità della valutazione impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. E' opportuno, preliminarmente, ricordare quanto ripetutamente affermato da questa Corte sui limiti del giudizio di legittimità in tema di misure cautelari personali, ovverosia che quando è denunciato, con ricorso per cassazione il vizio di motivazione "in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza" è consentito "al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976; in precedenza Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). 3. Il primo motivo deve essere rigettato. La contestazione con cui si fa valere il travisamento del contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria del 2 ottobre 2019, nella parte in cui riporta gli esiti dell'esame dei tabulati del telefono in uso a [OSCURATO:PERSONA], il 13 febbraio 2019, quando, secondo la contestazione questi provvedette a consegnare a [OSCURATO:PERSONA] la droga, non è fondata. Invero, il giudice del riesame, specificamente investito della compatibilità fra il rapido passaggio di [OSCURATO:PERSONA] nella zona di Arborea -ove si trova l'azienda di [OSCURATO:PERSONA]- e l'effettivo recapito dello stupefacente all'indagato, non elude il tema, né travisa le risultanzt:probatorie, ma, semplicemente, inquadra la circostanza in un più ampio quadro indiziario, ritenendo che per la consegna siano sufficienti pochi istanti, essendo noto il pericolo di farsi cogliere in flagranza. In particolare, l'ordinanza mette in rilievo il fatto che [OSCURATO:PERSONA], rimasto in Sardegna un solo giorno, la mattina del 13 febbraio si recò all'ovile di Porcu, la circostanza essendo confermata dal sistema di videosorveglianza installatovi, che riprese due autovetture, l'una con la quale giunsero sul posto Strangio e Ficara, l'altra poi risultata utilizzata da [OSCURATO:PERSONA]. I tre calabresi, Strangio, Ficara e [OSCURATO:PERSONA], erano amici di lungo corso, condividendo le origini nel comune di [OSCURATO:PERSONA], nella Locride, ed erano giunti con le due auto a bordo della stessa nave. La sera del 13 febbraio Strangio e Ficara si recavano nell'azienda di [OSCURATO:PERSONA] per la cena, mentre [OSCURATO:PERSONA] passava molto rapidamente nella stessa zona. Il giorno successivo Strangio e Ficara tornavano da Porcu e qui commentavano che Costantino ([OSCURATO:PERSONA]) &a una persona seria. Nel maggio successivo, il giorno 5, Murgia e Ficara si recavano nell'azienda di Dore4,_ ed al termine della visita Ficara pronunciava all'indirizzo di Murgia la frase 'Gli ho detto si...senza debiti' ('senza soldi' nella versione riportata dal ricorrente). Due giorni più tardi, mentre si trovavano nel comune di Uras, residenza di Murgia, questi rivolgeva a Ficara la frase 'eh... ma lui deve dircelo...già lo sa com'è la cosa eh.. o no? eh. .0 no? e che ..diamo..in anticipo?'. Nell'insieme di questi elementi, che rappresentano, secondo il giudice del riesame/ la cornice dei rapporti anche successivi al 13 febbraio e l'intenzione di proseguire i traffici, dopo quella data, dimostrata dai commenti sugli accordi, l'ordinanza inscrive il rapido passaggio di [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo di corriere è emerso al momento dell'arresto, nella zona ove insiste l'azienda di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il tempo impiegato sia sufficiente per la consegna dello stupefacente. 4. Non si tratta, dunque, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, di un travisamento del contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria, ma ì una mera valutazione del dato tecnico come conciliabile con un'istantanea operazione di recapito. 5. La motivazione, sorretta da logica intrinseca, appare del tutto incensurabile, tenuto conto dei limiti del sindacato di questa Corte, in sede di ricorso avverso provvedimenti cautelari, cui può rimettersi solo una verifica dell'adeguatezza della trama argomentativa, certamente non mancante, nel caso di specie. 6. Il secondo motivo inerente alla desumibilità dal quadro probatorio, a disposizione del giudice cautelare, di elementi integranti la prova dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] sodalizio, è infondato. 7. Ora, il provvedimento impugnato ravvisa gli indici sintomatici dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio nell'emersione di un vincolo durevole fra il medesimo ed i fornitori, dimostrato dal complessivo quadro indiziario esposto tUt provvedimento. Il Tribunale, per la verità, non giunge ad affermare in capo a [OSCURATO:PERSONA] il requisito dell'affectio societatist ma chiarisce che, pur dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale, l'elemento soggettivo del reato associativo può, secondo la giurisprudenza di legittimità, manifestarsi anche con l'intento di conservare e rafforzare l'associazione e nella consapevolezza di fornire un contributo causale al suo funzionamento. In questo caso, sussisterebbero proprio siffatti elementi indicatori della sussistenza del dolo di partecipazione, perché [OSCURATO:PERSONA] non solo era a conoscenza della storia criminale di Strangio e Ficara, ma era consapevole dell'esistenza dell'associazione e del fatto its- che la sua condotta di ripetuti acquisiti di droga costituiva contributo causale al rafforzamento della sua operatività. 8. L'orientamento cui il Tribunale dà applicazione è quello enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza Carnevale, secondo cui "In tema di reati associativi (nella specie, associazione di tipo mafioso) è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, priva della "affectio societatis" e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso" (Sez. U, Sentenza n. 22327 del 30/10/2002, dep. 21/05/2003, Rv. 224181), largamente ripreso da pronunce successive, in relazione ad associazioni di tipo mafioso (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 26589 del 23/02/2018, V. ed altri, Rv. 273356). 9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. • P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il