CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05656/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32878/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA , depositata i l 27/05/2019, r.g.n.6078/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha proposto opposizione a tre decreti ingiuntivi ottenuti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Unicredit, Cassa di Risparmio di Bologna e [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, contestando il proprio obbligo e sostenendo la natura giuridica sussidiaria della garanzia prestata ai sensi dell’art. 4 della l. n. 224/1998, in relazione ai finanziamenti erogati a [OSCURATO:SOCIETA]., finanziamenti poi accollati in capo al [OSCURATO:PERSONA] di Sinistra (PDS), poi Democratici di Sinistra (DS). L’opponente ha sostenuto che l’escussione della garanzia dello Stato da parte delle banche era subordinata alla dimostrazione della situazione patrimoniale complessiva dei debitori e delle iniziative concretamente assunte per aggredire il patrimonio dei medesimi, sottolineando l’importanza della determinazione del patrimonio complessivo del debitore DS, compresi i crediti spettanti a titolo di rimborsi elettorali e le proprietà mobiliari e immobiliari costituenti la garanzia patrimoniale. Nei singoli giudizi di opposizione l’opponente formulava quindi una richiesta di consulenza tecnica d’ufficio sulla consistenza e sul valore del patrimonio immobiliare dei DS. Nei tre procedimenti di opposizione, che si svolgevano parallelamente (era stata respinta l’istanza di riunione proposta dalla Presidenza del Consiglio) davanti al medesimo giudice, veniva nominato come consulente tecnico l’ing. [OSCURATO:PERSONA]. Terminato l’incarico, il consulente depositava tre distinte relazioni cui seguivano le istanze di liquidazione. Con i tre decreti di liquidazione è stato previsto per ciascuno dei giudizi un compenso di euro 174.081,65, oltre spese per euro 4.370,15 ed euro 14.000 per ausiliario autorizzato. Le tre opposizioni avverso i tre decreti sono state riunite e sono state decise con ordinanza del 27 maggio del 2019 dal Tribunale di Roma. 2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia nullità del provvedimento per violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 150/2011, 170 del d.P.R. n. 115/2002, 158 e 161 c.p.c.: l’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 prevede che il ricorso sia proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato e che “il presidente possa chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione”; le cause di opposizione dovevano quindi essere decise dal presidente del Tribunale, titolare e capo dell’ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato che ha emesso i decreti di liquidazione dei compensi, con la conseguenza che l’ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Roma è nulla. Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte non è affetta da nullità l’ordinanza resa nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale, “non essendo configurabili all'interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione” (vedere in tal senso Cass. n. 22292/2020 e Cass. n. 22795/2019). 2. Il secondo motivo contesta nullità del provvedimento per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: la ricorrente aveva censurato l’illegittima triplicazione dei compensi a fronte della sostanziale identità delle consulenze e della unicità dell’attività del consulente; a fronte di tale doglianza il giudice di merito si è limitato a evidenziare il dato formale della diversità dei giudizi nei quali era stata depositata la medesima consulenza, il che rende la motivazione meramente apparente. Il motivo è fondato. A fronte della censura della Presidenza del Consiglio, che sottolineava come le tre consulenze fossero, quanto all’attività peritale compiuta con particolare riferimento alla stima del valore degli immobili, perfettamente identiche e sovrapponibili, con l’unica differenza che in una di esse la seconda stima di valore era stata fatta ai valori di giugno 2008 anziché a quelli di marzo-aprile 2009, il Tribunale si è limitato a rilevare che ciascuna consulenza era stata svolta in un autonomo giudizio, a fronte di uno specifico incarico. Il Tribunale ha poi valutato le tre consulenze “al singolare” come fossero un’unica consulenza, esaminando il quesito sottoposto al consulente, la metodologia della ricerca e la prova dell’attività di disamina e valutazione del luogo di ubicazione dei beni e delle misure catastali e in conservatoria e rigettando le censure relative al calcolo degli onorari. Il giudice dell’opposizione ha, pertanto, da un lato considerato corretto il compenso delle tre consulenze come se avessero avuto ad oggetto attività del tutto distinte, per poi dall’altro lato esaminarle come se fossero state un’unica consulenza tecnica. La risposta alla censura dell’opponente relativa alla sostanziale identità dell’attività svolta dal consulente tecnico nelle tre consulenze è pertanto apparente, risultando gli argomenti esposti in motivazione affetti da insanabile contraddizione. L’ordinanza è pertanto nulla e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, che dovrà valutare l’attività effettivamente svolta dal consulente tecnico d’ufficio in relazione ai tre incarichi, considerando quali attività siano state comuni e, alla luce di tali dati, applicherà le riduzioni previste dall’art. 13 dell’allegato al decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002. Il ricorso va pertanto accolto quanto al secondo motivo e l’ordinanza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto conrinvi o al Tribunale di Roma che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità,