Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4Decisione del 30 ottobre 2024

Cassazione n. 43721/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G. che ha concluso per l'infondatezza del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 5 giugno 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, previa concessione di attenuanti generiche e con la diminuente di cui al comma 7 dell'articolo 590 bis cod.pen., per aver cagionato colposamente lesioni gravi al pedone [OSCURATO:PERSONA] .

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per il seguente motivo.

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 601, comma 3 e

5. cod. proc. pen., per mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni previsto dall'art. 601, co 3 e 5, c.p.p., come modificato dal D. Lgs. 150/2022.

Il ricorrente deduce che in sede di conclusioni scritte, depositate in data 06.01.2024 (prima della costituzione delle parti), aveva eccepito che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato senza il rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall'art.601, commi 3 e 5, cod. proc.pen, dato che la notifica al difensore era avvenuta il 3/1/2024 e quella all'imputato il 30 dicembre 2023, in riferimento all'udienza fissata per il 24 gennaio 2024.

Richiama in proposito Sez. 6, n. 12157 del 20/02/2024 Ud., Rv. 286190 - 01, secondo la quale "La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, dal momento che essa non è stata oggetto di specifico differimento da parte dell'art. 94, comma 2, del citato decreto. (In motivazione la Corte ha precisato che non esiste incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione riformato e la perdurante applicazione del rito emergenziale, di cui all'art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale prevede quale forma di trattazione ordinaria quella cartolare)".

Si dà atto nel ricorso che la Corte Nissena ha invece aderito al diverso orientamento seguito da Sez. 2 - , Sentenza n. 7990 del 31/01/2024 Ud. (dep. 22/02/2024 ) Rv. 286003 - 01, secondo cui la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte dopb il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste una stretta correlazione tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali per le impugnazioni proposte entro il 30 .giugno 2024 e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni). 3.11 Procuratore Generale ha concluso per l'infondatezza del ricorso, richiamando il recente pronunciamento in subiecta materia da parte delle Sezioni Unite.4.

La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, insistendo nei motivi di ricorso. 5.11 ricorso è infondato. 5.1 La decisione impugnata ha fatto propri i principi di diritto validati da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, come contenuti nell'informazione provvisoria resa nota il 29 giugno 2024.

Invero, le Sezioni Unite, chiamate a decidere se la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 10 luglio 2024, hanno adottato la seguente decisione " La disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024" (- Sezioni Unite, 27 giugno 2024, (informazione provvisoria), n. 35719/2023).

Non è necessario attendere il deposito della motivazione, potendo ritenersi, già sulla base informazione provvisoria contenuta nella notizia di decisione, che debba ritenersi conforme alla legge la notifica intervenuta il 3/1/2024 per il difensore ed il 30 dicembre 2023 per l'imputato, nel rispetto del termine a comparire in misura di giorni 20 rispetto all'udienza fissata dinanzi alla Corte d'appello per il 24 gennaio 2024.

Il ricorso è pertanto infondato. 6..

Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30 ottobre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G. che ha concluso per l'infondatezza del ricorso; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna in data 5 giugno 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, previa concessione di attenuanti generiche e con la diminuente di cui al comma 7 dell'articolo 590 bis cod.pen., per aver cagionato colposamente lesioni gravi al pedone [OSCURATO:PERSONA] . 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 601, comma 3 e 5. cod. proc. pen., per mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni previsto dall'art. 601, co 3 e 5, c.p.p., come modificato dal D. Lgs. 150/2022. Il ricorrente deduce che in sede di conclusioni scritte, depositate in data 06.01.2024 (prima della costituzione delle parti), aveva eccepito che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato senza il rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall'art.601, commi 3 e 5, cod. proc.pen, dato che la notifica al difensore era avvenuta il 3/1/2024 e quella all'imputato il 30 dicembre 2023, in riferimento all'udienza fissata per il 24 gennaio 2024. Richiama in proposito Sez. 6, n. 12157 del 20/02/2024 Ud., Rv. 286190 - 01, secondo la quale "La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile a far data dal 30 dicembre 2022, dal momento che essa non è stata oggetto di specifico differimento da parte dell'art. 94, comma 2, del citato decreto. (In motivazione la Corte ha precisato che non esiste incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione riformato e la perdurante applicazione del rito emergenziale, di cui all'art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale prevede quale forma di trattazione ordinaria quella cartolare)". Si dà atto nel ricorso che la Corte Nissena ha invece aderito al diverso orientamento seguito da Sez. 2 - , Sentenza n. 7990 del 31/01/2024 Ud. (dep. 22/02/2024 ) Rv. 286003 - 01, secondo cui la nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile alle impugnazioni proposte dopb il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste una stretta correlazione tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali per le impugnazioni proposte entro il 30 .giugno 2024 e l'entrata in vigore della disciplina sui nuovi termini a comparire, non applicabili in forza della proroga delle citate disposizioni). 3.11 Procuratore Generale ha concluso per l'infondatezza del ricorso, richiamando il recente pronunciamento in subiecta materia da parte delle Sezioni Unite.4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, insistendo nei motivi di ricorso. 5.11 ricorso è infondato. 5.1 La decisione impugnata ha fatto propri i principi di diritto validati da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, come contenuti nell'informazione provvisoria resa nota il 29 giugno 2024. Invero, le Sezioni Unite, chiamate a decidere se la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 10 luglio 2024, hanno adottato la seguente decisione " La disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024" (- Sezioni Unite, 27 giugno 2024, (informazione provvisoria), n. 35719/2023). Non è necessario attendere il deposito della motivazione, potendo ritenersi, già sulla base informazione provvisoria contenuta nella notizia di decisione, che debba ritenersi conforme alla legge la notifica intervenuta il 3/1/2024 per il difensore ed il 30 dicembre 2023 per l'imputato, nel rispetto del termine a comparire in misura di giorni 20 rispetto all'udienza fissata dinanzi alla Corte d'appello per il 24 gennaio 2024. Il ricorso è pertanto infondato. 6.. Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 ottobre 2024
Decreto Cassazione n. 43721/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris