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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19571/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 9.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa - in questi termini riqualificato il fatto contestato come furto aggravato - e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 120 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena detentiva ad otto mesi di reclusione ferma restando quella pecuniaria ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata;

3. ricorre per cassazione il difensore dell'Esposito lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 157 cod. pen.: rileva, infatti, che la Corte di Appello ha ridotto la pena confermando tuttavia la qualificazione del fatto in termini di truffa non avvedendosi, tuttavia, che - in tal modo - era maturata la prescrizione c.d. intermedia;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata: rileva infatti la fondatezza del ricorso per essere maturata la prescrizione "breve".

5. Il ricorso è fondato.

Il decreto di citazione a giudizio dell'Esposito era stato emesso in data 9.6.2011 ed è appena il caso di ribadire che tale atto interrompe il corso della prescrizione dalla data della sua emissione, coincidente con quella in cui esso è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, e non già da quella, successiva, della sua notificazione all'interessato (cfr., in tal senso, e tra le altre, Sez. 5 - , Sentenza n. 25033 del 15/07/2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279405; Sez. 1, Sentenza n. 13554 del 26/02/2009, PG in proc.

Mihaiu, Rv. 243137; Sez. 4, Sentenza n. 13320 del 27/11/2002, Marrone, Rv. 226427).

Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata in appello, il Tribunale di Napoli aveva qualificato il fatto ascritto all'Esposito in termini di truffa che, come è noto, era all'epoca ed è tuttora punita con pena detentiva nel massimo di tre anni di reclusione.

Vero che all'Esposito era stata contestata e, sia pure nell'ambito del giudizio di valenza, era stata ritenuta ed applicata la recidiva qualificata e che, come pure è stato più volte affermato da questa Corte, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, essa incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., così, tra le altre, Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, Sentenza n. 6152 del 19/12/2017, Freda ed altro, Rv. 272021; Sez. 2, Sentenza n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli, Rv. 272015).

Va tuttavia precisato che, ai fini della determinazione del termine di prescrizione nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non su quello dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 26868 del 19/04/2019, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276016).

Tanto premesso, si deve prendere atto che, dalla data del decreto di citazione a quella della sentenza di primo grado era abbondantemente decorso il termine di sei anni corrispondente alla prescrizione cd.

"intermedia" non essendo intervenuto, in quel lasso di tempo, un nuovo atto interruttivo (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853, secondo cui il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen.; conf., Sez. 2, Sentenza n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv. 259583; Sez. 5, Sentenza n. 1018 del 03/12/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215571).

Ribadito perciò che deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819), la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato ascritto all'imputato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 9.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa - in questi termini riqualificato il fatto contestato come furto aggravato - e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 120 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena detentiva ad otto mesi di reclusione ferma restando quella pecuniaria ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore dell'Esposito lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 157 cod. pen.: rileva, infatti, che la Corte di Appello ha ridotto la pena confermando tuttavia la qualificazione del fatto in termini di truffa non avvedendosi, tuttavia, che - in tal modo - era maturata la prescrizione c.d. intermedia; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata: rileva infatti la fondatezza del ricorso per essere maturata la prescrizione "breve". 5. Il ricorso è fondato. Il decreto di citazione a giudizio dell'Esposito era stato emesso in data 9.6.2011 ed è appena il caso di ribadire che tale atto interrompe il corso della prescrizione dalla data della sua emissione, coincidente con quella in cui esso è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, e non già da quella, successiva, della sua notificazione all'interessato (cfr., in tal senso, e tra le altre, Sez. 5 - , Sentenza n. 25033 del 15/07/2020, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279405; Sez. 1, Sentenza n. 13554 del 26/02/2009, PG in proc. Mihaiu, Rv. 243137; Sez. 4, Sentenza n. 13320 del 27/11/2002, Marrone, Rv. 226427). Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata in appello, il Tribunale di Napoli aveva qualificato il fatto ascritto all'Esposito in termini di truffa che, come è noto, era all'epoca ed è tuttora punita con pena detentiva nel massimo di tre anni di reclusione. Vero che all'Esposito era stata contestata e, sia pure nell'ambito del giudizio di valenza, era stata ritenuta ed applicata la recidiva qualificata e che, come pure è stato più volte affermato da questa Corte, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, essa incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., così, tra le altre, Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, Sentenza n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, Sentenza n. 6152 del 19/12/2017, Freda ed altro, Rv. 272021; Sez. 2, Sentenza n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli, Rv. 272015). Va tuttavia precisato che, ai fini della determinazione del termine di prescrizione nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non su quello dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 26868 del 19/04/2019, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276016). Tanto premesso, si deve prendere atto che, dalla data del decreto di citazione a quella della sentenza di primo grado era abbondantemente decorso il termine di sei anni corrispondente alla prescrizione cd. "intermedia" non essendo intervenuto, in quel lasso di tempo, un nuovo atto interruttivo (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853, secondo cui il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo previsto dall'art. 161, comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen.; conf., Sez. 2, Sentenza n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv. 259583; Sez. 5, Sentenza n. 1018 del 03/12/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215571). Ribadito perciò che deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819), la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato ascritto all'imputato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è
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