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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04041/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso ia sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato quella del Tribunale di Pescara che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno di reclusione, per il delitto previsto dall'art. 495 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen. - non è consentito, in quanto la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez.

U, Sentenza n. 29541 dei 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Per altro la doglianza è assolutamente generica, a fronte delle ragioni del convincimento della Corte territoriale, che ha ritenuto che l'erroneità dell'individuazione del nome proprio del [OSCURATO:PERSONA] da parte del teste sia stata frutto di un mero lapsus, non essendoci dubbi circa l'individuazione del ricorrente come il soggetto indicato dal Salvati, della cui escussione rende conto la sentenza al fol. 4; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione nel reato previsto dall'art.496 cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra le fattispecie previste dagli artt.495 e 496 cod. pen., secondo cui: "Integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai Carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen." (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658 - 01, Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010, dep. 2011, Gorizia, Rv. 249707 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - come proposto non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; va, per altro, ricordato che "Il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche "ex officio", ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, né è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado", il che non è avvenuto nel caso in esame (cfr. Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552 - 01; conf: N. 4978 del 1995 Rv. 202675 - 01, N. 8558 del 1997 Rv. 208572 - 01, N. 496 del 1999 Rv. 212152 - 01, N. 7960 del 2004 Rv. 228468 - 01, N. 6880 del 2010 Rv. 246139 - 01, N. 16746 del 2015 Rv. 263361 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso ia sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha confermato quella del Tribunale di Pescara che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni uno di reclusione, per il delitto previsto dall'art. 495 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen. - non è consentito, in quanto la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 dei 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Per altro la doglianza è assolutamente generica, a fronte delle ragioni del convincimento della Corte territoriale, che ha ritenuto che l'erroneità dell'individuazione del nome proprio del [OSCURATO:PERSONA] da parte del teste sia stata frutto di un mero lapsus, non essendoci dubbi circa l'individuazione del ricorrente come il soggetto indicato dal Salvati, della cui escussione rende conto la sentenza al fol. 4; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione nel reato previsto dall'art.496 cod. pen. - è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra le fattispecie previste dagli artt.495 e 496 cod. pen., secondo cui: "Integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai Carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen." (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658 - 01, Sez. 5, n. 3042 del 03/12/2010, dep. 2011, Gorizia, Rv. 249707 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - come proposto non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; va, per altro, ricordato che "Il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche "ex officio", ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, né è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado", il che non è avvenuto nel caso in esame (cfr. Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552 - 01; conf: N. 4978 del 1995 Rv. 202675 - 01, N. 8558 del 1997 Rv. 208572 - 01, N. 496 del 1999 Rv. 212152 - 01, N. 7960 del 2004 Rv. 228468 - 01, N. 6880 del 2010 Rv. 246139 - 01, N. 16746 del 2015 Rv. 263361 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amm
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