Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025

Cassazione n. 16400/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, con l'atto di impugnazione in esame, veniva proposta opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 12 dicembre 2025, con cui era stata disposta la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 30 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] che l'atto di opposizione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] veniva qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Roma quale ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione in questione risultava proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che al momento della presentazione dell'opposizione, era privo di legittimazione, non risultando abilitata al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] che la proposizione del ricorso per cassazione, così come qualificata l'originaria opposizione, presentata da un difensore sprovvisto di abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, con l'atto di impugnazione in esame, veniva proposta opposizione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 12 dicembre 2025, con cui era stata disposta la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso ad [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 30 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] che l'atto di opposizione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] veniva qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Roma quale ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione in questione risultava proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che al momento della presentazione dell'opposizione, era privo di legittimazione, non risultando abilitata al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] che la proposizione del ricorso per cassazione, così come qualificata l'originaria opposizione, presentata da un difensore sprovvisto di abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16400/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris