CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00339/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8847-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1050/2023 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/12/2023 R.G.N. 748/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per giustificato motivo oggettivo R.G.N.8847/2024 Cron. Rep. Ud.22/10/2025 contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 2552/2023, che, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle spese per il rinnovo del porto d’armi, aveva rigettato peril resto il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la Corte, quindi, condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado in favore della [OSCURATO:PERSONA], come liquidate. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) che con il suddetto ricorso introduttivo l’attore aveva premesso di aver lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] a far data dal 1° marzo 2020, con contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato, con la qualifica di guardia particolare giurata (GPG) e con inquadramento al IV livello del CCNL di categoria; b) che lo stesso inoltre aveva esposto che in data 7.3.2022 la datrice di lavoro gli aveva inoltrato una nota avente ad oggetto “Comunicazione di trasferimento e contestuale richiesta di nulla osta sindacale. In subordine, preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, con la quale dichiarava che, poiché la postazione cui lo stesso era addetto (filiale Unicredit di Palermo, [OSCURATO:PERSONA]) era cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], vi (era) l’esigenza di individuare una nuova postazione lavorativa ove collocare la GPG [OSCURATO:PERSONA]”, sicché aveva formulato tre proposte di repèchage , informando il dipendente che in mancanza di accettazione “la presente (sarebbe valsa) quale formale preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con efficacia a far data dal 31/03/2022”; c) che, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva accettato la proposta ricollocazione, il licenziamento aveva avuto efficacia sicché il lavoratore lo aveva impugnato sotto il duplice profilo della ritorsività e della insussistenza dei presupposti di legge; d) che il lavoratore aveva, in ogni caso, richiesto il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso del licenziamento non versata dalla datrice di lavoro all’atto della cessazione del rapporto e il rimborso delle spese sostenute per il rinnovo del porto d’armi (aspetti, questi, circa i quali il primo giudice aveva, poi, dichiarato la cessazione della materia del contendere). 3. La stessa Corte, quindi, dava conto di quanto considerato e deciso dal Tribunale, nonché dei motivi d’appello del lavoratore, notando che quest’ultimo nulla aveva addotto in ordine alla omessa valutazione del motivo ritorsivo del licenziamento inizialmente dedotto. 4. La Corte giudicava l’appello infondato sia quanto alla correttezza della scelta del lavoratore licenziato che in ordine all’osservanza dell’obbligo di repechageda parte della datrice di lavoro. 5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e successiva memoria. 6. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 7. La Corte si è riservata di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione (ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) degli artt. 1175 e 1375 c.c., in combinato disposto con gli artt. 3 e 5 della L. n. 604/66, per avere erroneamente la Corte d’Appello valutato legittimo il licenziamento dell’odierno ricorrente, e dunque sussistente il nesso causale, ritenendo corretto il criterio di scelta adottato da parte datoriale per individuare il lavoratore da licenziare, consistente nell’adibizione dello stesso presso la postazione (filiale di una banca) ove era cessato, per volontà della committente, il servizio di vigilanza armata, senza l’applicazione dei criteri di cui all’art. 5 della L. 223/91, ovvero altro criterio comunque non arbitrario, improntato a razionalità egradazione tra i lavoratori fungibili”. 2. Con un secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione (ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) degli artt. 3 e 5 della L. n. 604/66, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. per avere erroneamente la Corte d’Appello invertito l’onere della prova in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenendo sussistente il nesso causale tra esubero di personale e licenziamento del lavoratore”. 3. Con un terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione (ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 3 e 5 della L. n. 604/66, per avere erroneamente la Corte d’Appello ritenuto che l’avere formulato al lavoratore delle proposte di ricollocamento sia, da sola, condizione sufficiente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di repèchage”. 4. Con un quarto motivo denuncia “Nullità della sentenza (ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.) per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello deciso l’autonoma domanda sulle spese di lite, di cui si chiedeva, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., in via subordinata, la compensazione”. 5. Con il quinto motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione (ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.) dell’art. 92 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello disposto la compensazione delle spese di lite in ossequio ai principi di diritto scaturenti dalla Sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale”. 6. Il primo motivo è infondato. 7. Occorre premettere che la Corte territoriale -riscontrata la mancata riproposizione in secondo grado della doglianza, inizialmente dedotta, del carattere ritorsivodel licenziamento e osservato che il lavoratore nulla opponeva “in ordine alla ragione allegata della situazione di esubero dovuta alla soppressione della postazione di lavoro di via E. Restivo facente parte della commessa Unicredit siccome ascrivibile aduna scelta organizzativa della stessa committente” - ha considerato che “gli aspetti controversi agitati dall’odierno mezzo di impugnazione ineriscono al sindacato sulla correttezza della scelta del [OSCURATO:PERSONA] quale destinatario del licenziamento rispetto alla più vasta platea di lavoratori fungibili (guardie particolari giurate) inquadrati nei servizi di vigilanza affidati in appalto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sull’osservanza dell’obbligo di repechage”. 7.1. Orbene, quanto al primo profilo, vale a dire, quello della correttezza della scelta del [OSCURATO:PERSONA] quale lavoratore da licenziare, la Corte ha rilevato che la problematica è stata correttamente inquadrata dal G.L. il quale ha ricordato come in ipotesi di licenziamento giustificato da una “generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente da licenziare non è per il datore di lavoro libera e discrezionale, ma risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza e buona fede cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse”, e che ben può farsi riferimento pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, per i licenziamenti collettivi, per l’ipotesi in cui l’accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi e, conseguentemente, prendere in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell’anzianità (non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico-produttive e organizzative data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti) 7.2. Per la Corte, “Trattasi tuttavia di criteri che, rispetto ai licenziamenti individuali, non configurano un vincolo inderogabile per il datore di lavoro e agiscono semmai da parametri orientativi alla luce dei quali effettuare il sindacato sul rispettodelle garanzie di correttezza e buona fede a tutela del lavoratore. Nel caso che ci occupa non ricorreva un processo di ristrutturazione aziendale e/o di riorganizzazione preordinato alla soppressione di una intera unità produttiva tale da coinvolgere tutto o solo il personale che ne faceva parte, bensì di un fenomeno di eccesso di forza lavoro – nascente dalla cancellazione di una singola postazione – che avrebbe potuto indurre l’azienda ad una valutazione comparativa con gli altri lavoratori fungibili addetti alla funzione di vigilanza”. 7.3. Tanto considerato, la Corte osservava che: come sottolineato dal G.L., la difesa del lavoratore ha omesso, al di là della generica doglianza riguardo la violazione dell’obbligo di buona fede, di dedurre gli specifici canoni di ragionevolezza che sarebbero stati violati con riferimento al caso concreto ed, anzi, a fronte dell’affermazione del G.L. secondo la quale, tra i lavoratori addetti alle altre filiali Unicredit di C.so Tukory e via [OSCURATO:PERSONA], proprio i testi “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il primo addetto alla filiale di via [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo addetto alla filiale di C.so Tukory n.d.r.) hanno dichiarato di essere stati adibiti presso filiali Unicredit – seppur alle dipendenze di altre società appaltatrici – già prima del 2002 e posseggono, quindi, una maggiore anzianità di servizio del ricorrente, “dipendente dall’anno 2002” il [OSCURATO:PERSONA] non ha mosso alcuna contestazione prestando acquiescenza all’applicazione di un parametro comparativo di scelta che lo avrebbe visto comunque preferito come lavoratore in esubero. Alla stregua di tale evidenza, recede l’importanza della deduzione secondo la quale alla data del 7/3/2022 il [OSCURATO:PERSONA] non era più addetto alla filiale di via E. Restivo atteso che, a tacere della difesa della [OSCURATO:PERSONA], non contestata dal [OSCURATO:PERSONA] –a dire della quale il ricorrente era stato temporaneamente collocato sulla filiale di C.so Tukory per sostituire il Bonura – il dato di fondo che emerge è che tra tutti i lavoratori addetti alla commessa Unicredit, la scelta del soggetto da licenziare sarebbe comunque caduta sullo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla opzione di ricomprendere nella valutazione comparativa la più estesa componente dei lavoratori addetti alla funzione di GPG facenti parte dell’intero complesso aziendale ovvero alla Unità produttiva di Palermo/Villabate, composte rispettivamente da n. 222 unità e da 51 unità (come da visure camerali prodotte), l’indicazione istruttoria e l’inferenza potenziale di essa sulla cognizione dei fatti avrebbe imposto al deducente quanto meno un onere di allegazione circa l’identità e la posizione lavorativa di singoli determinati addetti, non limitata alla generica indicazione sulla composizione numerica presente in azienda, idonea a fare emergere la supposta violazione dell’obbligo di correttezza . 8. Tale essendo la completa motivazione resa dalla Corte territoriale per respingere il primo motivo d’appello del lavoratore, in sintesi quest’ultimo, ora quale ricorrente per cassazione, trascura di considerare che la Corte appunto su quel motivo per come argomentato dallo stesso si è espressa. 9. Attualmente, nello sviluppo del primo motivo di ricorso deduce che: “-il ricorrente è stato individuato quale dipendente in esubero non già a seguito dell’applicazione di criteri quali i carichi di famiglia e l’anzianità di servizio, ovvero altro criterio comunque non arbitrario, improntato a razionalità e gradazione dei lavoratori, ma solo e soltanto poiché lo stesso aveva prestato servizio presso la filiale Unicredit di [OSCURATO:PERSONA] ove era cessato il servizio di vigilanza armata. – In buona sostanza, il criterio adottato da parte datoriale per individuare il dipendente in esubero è stato quello del mero legame con la postazione cessata” (così a pag. 10 del ricorso). 9.1. Osserva, però, il Collegio che nel ragionamento decisorio della Corte territoriale sopra trascritto non si riscontra affatto l’approvazione della causale del licenziamento che il ricorrente attribuisce alla datrice di lavoro. 10. Il ricorrente, inoltre, assume che la Corte d’appello non si sarebbe “posta il problema di verificare se, sulla base delle allegazioni di parte datoriale, oltre ai lavoratori addetti alla commessa Unicredit (appalto peraltro non cessato al tempo del licenziamento, né alla data del 21.02.23, come dichiarato dai testi Bonura e Ferrara: cfr. verbale udienza di primo grado del 21.02.2023), vi fosse la presenza di altro personale fungibile e se quindi parte datoriale avesse dato applicazione ad un criterio conforme all’art. 5 della L. 223/91, ovvero altro criterio comunque non arbitrario, improntato a razionalità e gradazione tra i lavoratori”(così a pag. 12 del ricorso). 10.1. Il rilievo è inesatto. Come si è visto, la Corte territoriale prima si è pronunciata (anche) sull’individuazione del lavoratore da licenziare rispetto a “tutti i lavoratori addetti alla commessa Unicredit”, confermando che in base al criterio dell’anzianità di servizio lo stesso lavoratore, in quanto dipendente dall’anno 2002, e meno anziano degli altri due lavoratori considerati, era quello soccombente nel confronto con gli stessi, specificando che tale accertamento fattuale era stato già operato dal primo giudice e che il lavoratore, in sede d’appello, aveva prestato “acquiescenza” a riguardo. Subito dopo, avendo l’allora appellante altresì dedotto che il datore di lavoro era “tenuto a prendere in considerazione l’intera platea dei lavoratori fungibili facenti parti del complesso aziendale o, almeno della unità produttiva interessata dall’esubero” (cfr. terza facciata dell’impugnata sentenza dove viene riferito il contenuto del primo motivo d’impugnazione), ha esaminato anche tale profilo di doglianza. Ed ha constatato, come si è visto, che l’intero complesso aziendale contava n. 222 unità, mentre l’unità produttiva di Palermo/Villabate contava 51 addetti; tuttavia, ha riscontrato, a monte, un difetto di allegazione (e non semplicemente di prova) da parte del lavoratore deducente “circa l’identità e la posizione lavorativa di singoli determinati addetti, non limitata alla generica indicazione sulla composizione numerica presente in azienda, idonea a fare emergere la supposta violazione dell’obbligo di correttezza”. 11. Deduce, ancora, il ricorrente che: “Quanto poi al personale impiegato nell’appalto Unicredit (Bonura, Ferrara e [OSCURATO:PERSONA]), ossia la sola platea presa in considerazione dalla Corte d’Appello, quest’ultima ha (altresì) erroneamente ritenuto bastevole la comparazione dei lavoratori ivi addetti in base al solo criterio dell’anzianità di servizio, senza tenere in considerazione l’ulteriore criterio dei carichi di famiglia, in alcun modo oggetto di allegazione e/o prova da parte del datore di lavoro, che ne era onerato in ossequio alle previsioni di cui all’art. 5 della L. 604/66, onde accertare se fosse legittima, secondo i criteri di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., l’individuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale dipendente da licenziare” (così a pag. 13 del ricorso). 11.1. Ebbene, devesi ora evidenziare che, stando alla narrativa della Corte territoriale (cfr. inizio della facciata 3 della sua sentenza), già il Tribunale si era espresso sulla questione della sostenuta violazione dei criteri di scelta ed aveva “acclarato, in ogni caso, che il personale addetto alla commessa UniCredit possedeva una maggiore anzianità di servizio del ricorrente”. Per contro, non risulta dal testo dell’impugnata sentenza, né allegato dal ricorrente (v. pagg. 5-6 del ricorso per cassazione), che questi, in veste di appellante, a fronte di detta pronuncia del primo giudice, avesse specificamente lamentato che potesse o dovesse farsi capo al diverso criterio dei carichi di famiglia. 12. Parimenti infondato è il secondo motivo. 13. Erroneamente, difatti, il ricorrente assume che la Corte distrettuale avrebbe illegittimamente invertito l’onere della prova in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 13.1. In tale motivo (cfr. pag. 15 del ricorso) il ricorrente censura specificamente la parte di motivazione, qui già considerata nell’esaminare il primo motivo di ricorso, nella quale la Corte d’appello si è pronunciata sulla dedotta comparazione, non limitata ai tre lavoratori complessivamente addetti alla commessa UniCredit, ma estesa all’intero complesso aziendale o almeno all’unità produttiva di Palermo/Villabate. Orbene, secondo quanto già osservato in precedenza, in quel passo motivazionale la Corte territoriale si è espressa su uno dei profili nei quali si articolava il primo motivo d’appello del lavoratore, riscontrandovi tuttavia, a fronte di risultanze documentali (tratte da visure camerali prodotte) circa la composizione numerica dei lavoratori, rispettivamente, dell’intero complesso aziendale o della suddetta unità produttiva, un difetto non di prova, bensì di allegazione da parte del lavoratore “circa l’identità e la posizione lavorativa dei singoli determinati addetti”. Ed anche su questo aspetto dev’essere sottolineato che già il primo giudice aveva disatteso “la doglianza concernente la violazione dei criteri di scelta – che, in tesi, avrebbero dovuto coinvolgere tutto il personale in carico all’azienda (n. 222 unità) o, in subordine, tutti gli addetti all’Unità produttiva di Palermo/Villabate (n. 51 addetti) …” (cfr. sempre inizio della facciata 3); sicché il lavoratore quale appellante doveva dedurre perché la valutazione operata dal Tribunale fosse errata. 14. E’ infondato anche il terzo motivo. 15. La Corte territoriale, dopo pertinente richiamo giurisprudenziale (ai principi espressi in Cass. n. 24882/2017), ha osservato che “la peculiarità del caso di specie ricorre in ciò che lungi dal prospettare al lavoratore l’ineluttabilità del licenziamento, l’azienda ebbe a proporre al [OSCURATO:PERSONA] ben tre soluzioni alternative di ricollocazione (cfr. lettera del 7/3/2022) e che soltanto a causa del rifiuto opposto dal lavoratore la [OSCURATO:PERSONA] si è determinata a dare corso al licenziamento. Tale proposta configura modalità sufficiente di adempimento dell’obbligazione la quale non può essere aggravata da un onere ulteriore consistente nel rispondere ad aspettative e/o soluzioni logistiche di maggiore comodità per il lavoratore a pena di sconfinare nel sindacato su scelte organizzative sottratte all’ingerenza del giudice. Avendo l’azienda proposto al [OSCURATO:PERSONA] di espletare il servizio di vigilanza alternativamente nella Provincia di Palermo, Trapani e Agrigento, nessun altro obbligo ricadeva in capo alla [OSCURATO:PERSONA] a tutela del posto di lavoro. Né, alla stregua di tale quadro istruttorio, può altrimenti valorizzarsi la trasformazione del contratto in essere con la lavoratrice Cassarà –destinata in quel tempo dai servizi fiduciari alla funzione di GPG – ovvero la mancata prova dell’assenza di altre successive assunzioni nel ruolo, stante l’autosufficienza al fine che ci occupa dell’offerta di ricollocazione e la idoneità della stessa ad esonerare l’azienda da ulteriori rimedi di carattere conservativo”. 16. Questa Corte di legittimità ha più volte affermato che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui sia addetto il lavoratore, quanto all’onere di repechage, il datore di lavoro deve provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro assimilabile a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche (per il principio di correttezza e buona fede), di aver prospettato al lavoratore, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nelle sue competenze professionali (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 14.12.2022, n. 36657; e in termini Cass. n. 29099/2019; n. 29100/2019). 17. Rileva, allora, il Collegio che, secondo quanto riferito nell’impugnata sentenza, il primo giudice aveva escluso “la violazione dell’obbligo di repechage valorizzando a tal fine la proposta organizzativa formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] al lavoratore, recante la possibilità di optare alternativamente per una triplice ricollocazione lavorativa, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ingiustificatamente rifiutato”. 18. Ebbene, alla luce dei su richiamati principi di diritto, la valutazione giuridica a riguardo operata dalla Corte distrettuale sfugge a qualsiasi rilievo in questa sede di legittimità, avendo la stessa Corte sottolineato la peculiarità del caso, caratterizzato dal dato che la datrice di lavoro non aveva prospettato l’ineluttabilità del licenziamento, ma, prima di procedere allo stesso, aveva proposto al lavoratore ben tre soluzioni alternative di ricollocazione, pacificamente tutte non accettate dallo stesso. 18.1. Nota, infatti, il Collegio che il ricorrente neppure allega che, nell’impugnare la sentenza di primo grado, avesse dedotto nel suo secondo motivo d’appello che le tre proposte in questione avrebbero comportato il suo impiego in mansioni in ipotesi inferiori a quelle disimpegnate (il che, peraltro, in base al su richiamato orientamento di questa Corte, sarebbe stato consentito al fine di evitargli il licenziamento); né deduce che, in sede d’appello, avesse mosso censura alcuna all’apprezzamento del primo giudice circa l’essere ingiustificato il suo rifiuto di quelle proposte, oppure di aver allegato che esistessero altre possibilità di diversamente ricollocarlo, nonostante la datrice di lavoro avesse rappresentato già nella nota del 7.3.2022 che la stessa, in mancanza di accettazione di una di quelle proposte di trasferimento, valesse “quale formale preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. Più in generale, tuttora il ricorrente non deduce alcunché di specifico in merito a quelle tre proposte da lui rifiutate, limitandosi a sostenere genericamente, peraltro, in termini astratti e non riferiti alla fattispecie particolare, che la conclusione cui sono giunti i giudici di secondo grado “comporterebbe, quindi, che ogni datore di lavoro potrebbe – dolosamente –proporre soluzioni di reimpiego assai gravose per il lavoratore (se non addirittura inesistenti), nella consapevolezza che le stesse verranno rifiutate, …” (così alla pag. 18 del ricorso). 19. Il quarto motivo è inammissibile. 20. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non si sia pronunciata sul proprio terzo motivo d’appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di soccombenza virtuale e compensazione delle spese di lite (art.92 comma 2 c.p.c.)”, con il quale censurava la sentenza di primo grado “nella parte in cui, nella statuizione sulle spese di lite, non ha tenuto conto della soccombenza virtuale di controparte quanto alla, autonoma, domanda di condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e del rimborso delle somme anticipate per il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata. Infatti, se da un lato, il pagamento banco iudicisdelle somme di cui sopra (avvenuto alla prima udienza), ha permesso di ritenere cessata la materia del contendere quanto a tale autonoma domanda, dall’altro lato rimaneva ferma (come richiesto nelle note conclusive dal lavoratore) la soccombenza virtuale della [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla suddetta domanda (in tal senso, tra le altre, vi deva Cass. Civ. Sent. n. 1098/2021). Dunque, ad avviso di parte ricorrente, il giudice di primo gradoavrebbe dovuto compensare, quantomeno parzialmente, le spese di lite. 21.Osserva, allora, il Collegio che il motivo di ricorso per cassazione ora in esame difetta anzitutto di autosufficienza perché nell’intero ricorso neppure risulta dedotto se e come il Tribunale avesse motivato nella propria sentenza il regolamento delle spese di primo grado e se lo stesso giudice avesse accertato una soccombenza virtuale e, in tal caso, di chi delle due parti, circa la domanda del lavoratore di condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso del licenziamento non versata dalla datrice di lavoro all’atto della cessazione del rapporto ed al rimborso delle spese sostenute per il rinnovo del porto d’armi. Peraltro, in proposito nulla si legge nella sentenza qui impugnata, la quale nella sua parte narrativa si limita a riferire di una “previa declaratoria di cessazione della materia del contendere” sulle suddette richieste. E mette conto aggiungere che, in caso di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il riscontro di una soccombenza virtuale di una determinata parte (basata, cioè, su una sommaria delibazione del merito di un determinato punto della controversia per concludere chi sarebbe stato a riguardo soccombente se fosse stata necessaria una pronuncia di merito) costituisce accertamento prodromico ma distinto rispetto alle conseguenze che se ne possano trarre allo scopo di regolare le spese di lite. 22. Si deve, inoltre, ricordare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancata motivazione. Il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici di merito sulle spese, comunque, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3), del codice di procedura civile, è diretta solamente ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione della opportunità di compensarle in tutto in parte, sia nella ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (così, ex plurimis, Cass., sez. I, 6.9.2021, n. 24056; n. 23877/2021; n. 26912/2020). E nella specie, secondo la stessa prospettazione del ricorrente (cfr. la fine di pag. 20 del ricorso) l’esito del primo grado di giudizio vedeva il lavoratore soccomberein ordine alle domande circa la legittimità del licenziamento e vedeva l’allora convenuta soccombente virtuale limitatamente all’autonoma domanda dell’attore circa l’indennità sostitutiva del preavviso ed il rimborso delle spese sostenute per il rinnovo del porto d’armi, sicché, a fronte di tale dedotta soccombenza asimmetrica e reciproca, il Tribunale, anche ove l’avesse riscontrata, ben avrebbe potuto non esercitare il proprio potere discrezionale di “compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”, a termini dell’art. 92, comma secondo, c.p.c. Lo stesso ricorrente, infatti, non deduce certamente di essere risultato parte totalmente vittoriosa in primo grado. 23. Il quinto motivo è infondato. 24. Sulla base di quanto dedotto in questa censura, il ricorrente sostiene che il Giudice di secondo cure, “rigettato l’appello del Sig. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto fare applicazione della suddetta interpretazione costituzionale e compensare (quantomeno parzialmente) le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio” (così a pag. 22 del ricorso). 25. Come già riportato in narrativa, la Corte distrettuale ha condannato il lavoratore allora appellante al pagamento in favore della controparte delle spese del secondo grado, come liquidate, sul rilievo in motivazione del “rigetto del proposto gravame”, e quindi della soccombenza dell’appellante. 26. Tale statuizione, in base ai principi di diritto richiamati nel § 22 di questa motivazione e di quanto già osservato nello scrutinare il precedente quarto motivo, è incensurabile in questa sede di legittimità. 27. Il ricorrente, in quanto soccombente, vacondannato a pagare, in favore della controricorrente, le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esbors