CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 12844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28040-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte Oggetto Lavoro pubblico R.G.N. 28040/2017 Cron. Rep. Ud. 18/04/2023 CC elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 310/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 12/05/2017 R.G.N. 771/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte di Appello di Messina, confermando la sentenza di primo grado, rigettava l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto avverso la sentenza emessa tra le parti del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto. 1.1. Il Tribunale aveva accolto la domanda proposta dalle lavoratrici nei confronti del Comune medesimo - del quale erano dipendenti quali segretario economo - diretta ad ottenere la declaratoria ad essere inquadrate nella categoria D secondo il nuovo sistema di classificazione degli [OSCURATO:PERSONA] di cui al CCNL 1998-2001, e tanto sul presupposto di essere state erroneamente originariamente inquadrate nella sesta qualifica funzionale e non nella settima.2. Avverso questa sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ricorre in cassazione sulla base di tre censure. 3. Resistono le lavoratrici con controricorso. 4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 360, co.1, n. 5, cod. proc. civ. Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza per avere affermato che la dipendente era stata inquadrata come segretario economo. Violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. Deduce il ricorrente che le lavoratrici erano state inquadrate come «istruttore ai servizi di assistenza scolastica» di sesto livello funzionale e in ragione di ciò erano state inquadrate nella sesta qualifica funzionale. La qualifica di «segretario economo» non era stata assegnata dal Comune, ma era indicata in un attestato rilasciato alle dipendenti per la partecipazione ad un corso di riqualificazione organizzato dall’Università di Palermo, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 93 del 1982. Nel momento del passaggio al Comune il profilo non era stato riconosciuto né la parte aveva mai provato lo svolgimento delle mansioni di segretario economo. 1.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente sostanzialmente deduce un errore di interpretazione degli atti. In tal modo il Comune ricorrente, lungi dal rappresentare un fatto storico decisivo non esaminato nella sentenza impugnata, secondo il paradigma di cui all'articolo 360, n. 5, cod. proc. civ., contesta la valutazione degli elementi istruttori compiuta dal giudice del merito in relazione ad un fatto esaminato - il profilo professionale attribuito alle lavoratrici - devolvendo a questo Corte un non consentito riesame del merito della controversia. 2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Violazione dell’art. 2946 cod. civ. Violazione dell'articolo 45 del d.lgs. n. 80 del 1998. Ha esposto che la richiesta di revisione dell’inquadramento era stata avanzata per la prima volta nell'anno 2007, a distanza di 23 anni dalla delibera di inquadramento come «istruttore» dei servizi scolastici, sicchè era decorso il termine decennale di prescrizione. Si deduce, altresì, la decadenza dalla azione, in quanto l’inquadramento originario avrebbe dovuto essere impugnato davanti al giudice amministrativo entro il termine del 15 settembre 2000, mentre il nuovo sistema di inquadramento in categorie non aveva apportato alcun elemento di novità. 2.1. Il motivo èinammissibile. La questione della prescrizione del diritto all’inquadramento non è stata esaminata nella sentenza impugnata, sicchè la parte avrebbe dovuto specificare gli atti attraverso i quali detta eccezione era stata ritualmente proposta nel giudiziodi merito.Invero ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto - nella specie, il decorso del termine di prescrizione - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (per tutte: Cass., n. 20518 del 2008). Quanto alla pretesa decadenza, il Comune ricorrente non si confronta in alcun modo con la statuizione della sentenza impugnata in punto di giurisdizione, secondo cui la pretesa era riconducibile alla entrata in vigore della nuova classificazione di cui al CCNL 1998/2001 (sicchè non veniva in rilievo la decadenza prevista per la azione davanti al giudice amministrativo). 3. Con la terza censura si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. Violazione dell'art. 40 lett. h), del DPR nr. 347 del 1983. Violazione dell’allegato “A” del dPR n. 347 del 1983, censurando la sentenza per avere affermato che dal riconoscimento del profilo di «segretario economo» derivava l’attribuzione della settima qualifica funzionale, che era riconosciuta soltanto ai segretari economi ed ai ragionieri economi «delle Comunità montane» e non di tutti gli altri enti locali.3.1. Il motivo non è fondato. Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 6103 del 2012, ha già affermato che la figura del “segretario” e del “ragioniere economo” è -secondo il. dato testuale della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di impiego - diversa da quella delineata nella sesta qualifica (per il semplice "istruttore amministrativo" e per il semplice “ragioniere”). Infatti, l’allegato “A” al dPR n. 347 del 1983 ha previsto la settima qualifica funzionale per il “segretario e il ragioniere economo” e la sesta per l’istruttore amministrativo e il ragioniere semplice, sì che la ricorrente, che era stata assunta come segretaria economa, rientrava nella settima qualifica funzionale, e non già nella sesta. È vero che il dPR n. 347 del 1983, art. 40, lett. h), prevede espressamente il segretario e il ragioniere economo delle comunità montane, ma ciò non significa che i segretari e ragionieri economi di enti diversi, quali quelli comunali, fossero da inquadrare non già nella settima, bensì nella sesta qualifica funzionale. Pertanto, le Sezioni Unite statuivano che, con queste premesse, correttamente la Corte distrettuale aveva considerato che, alla stregua di tale normativa, la figura del “segretario economo” era comunque da considerare diversa dal semplice istruttore amministrativo. In sostanza è proprio la norma dell'art. 40, lett. h), a confermare tale diversità nella parte in cui reca la precisazione che ai “segretari e ragionieri economi” di comunità montane doveva essere attribuita, in sede di primo inquadramento, la settima qualifica funzionale. A tale decisione sono seguite, ex aliis, Cass., n. 77 del 2017, n. 1923 del 2018, n. 30808 del 2021,che hanno affermato lo stesso principio, al quale si intende dare continuità. A tale principio si è conformata la sentenza impugnata, che è, pertanto, immune dalle censure che le sono state mosse. 4. Il ricorso va rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d