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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38440/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 22/6/2022, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen.

Rileva come la Corte territoriale abbia operato una riduzione della pena pari ad un terzo, nonostante si trattasse di una contravvenzione (posta in continuazione con un delitto), per la quale è prevista la diminuzione di pena pari alla metà. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Nella giurisprudenza di legittimità, sul tema della riduzione della pena in abbreviato nel caso di reato contravvenzionale unito dalla continuazione a delitto, si registravano - prima dell'ultimo intervento delle Sezioni Unite di questa Corte - due diversi orientamenti.

Secondo una prima e più risalente impostazione (Sezione 1, n. 39087 del 24/5/2019, Mersini, Rv. 276869 - 01; Sezione 2, n. 14068 del 27/2/2019, Selvaggio, Rv. 275772 - 01), la misura della decurtazione "fissa" della pena inflitta per le contravvenzioni (indicata nella metà), prevista dalla legge n. 103 del 2017, si configura come norma penale di favore ed impone che, quando sia ritenuta la continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito si debba effettuare distintamente sugli aumenti disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà e su quelli disposti per i delitti, nella misura di un terzo.

Secondo un più recente indirizzo (Sezione 6, n. 48834 del 7/11/2022, Sterrantino, Rv. 284076 - 01; Sezione 3, n. 41755 del 6/7/2021, A., Rv. 282670 - 01), al quale il Collegio intende dare continuità, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella stabilita per il delitto in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ex art. 76 cod. pen.

In tali ipotesi, dunque, la contravvenzione è assimilata al delitto e si deve considerare omogenea la pena del reato continuato ex art. 81 cod. pen. rapportata alla pena per il delitto quale reato più grave, sia pure determinata secondo le modalità specificate nell'arresto delle Sezioni Unite, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01 (secondo cui, quanto al "genere", l'aumento di pena per il reato satellite, sebbene debba essere effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", deve tuttavia rispettare - in ossequio al principio di legalità della pena e del favor rei - il "genere" della pena del reato "satellite"); di conseguenza, l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria della multa, ai sensi dell'art. 135 cod. pen. nel caso in cui il reato satellite sia una contravvenzione punita con sola pena pecuniaria dell'ammenda.

Nel caso oggetto di scrutinio, il reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 legge armi è punito con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda - salvo il caso dei fatti di lieve entità punito con la sola ammenda, che qui non ricorre -, quindi, l'aumento di pena è stato computato in mesi tre di reclusione ed euro cento di multa per detto reato contravvenzionale in relazione alla pena base determinata per il più grave reato di cui all'art. 629 cod. pen. ed incluso nella pena finale di anni tre di reclusione ed euro seicento di multa, ridotta correttamente nella misura unitaria di un terzo prevista per il rito abbreviato nel caso di procedimento per delitto.

Osserva, dunque, il Collegio che non trova giustificazione sul piano della disciplina sanzionatoria della continuazione la invocata scomposizione della pena per la contravvenzione ai fini della applicazione della riduzione prevista per il giudizio abbreviato nella misura di metà, proprio in forza dei principi affermati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite Giglia, che, in applicazione del principio del favor rei, hanno previsto la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria corrispondente e, quindi, sempre della specie prevista per il delitto anche quando il reato satellite è punito con la sola pena pecuniaria dell'ammenda. 1.2 In ogni caso, come si accennava, le Sezioni Unite di questa Corte in un recente arresto (n. 47182 del 31/3/2022, Savini, Rv. 283818- 01) hanno avuto cura di precisare che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, come nel caso di specie, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale, perché non prevista dalla legge per specie o quantità, ma si tratta di una determinazione operata in violazione del criterio di riduzione, stabilito dalla legge processuale.

In buona sostanza, «gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato.

Fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto».

Dalla estraneità della diminuente processuale all'ambito della determinazione legale della pena consegue che la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. non importa la illegalità della pena.

Ulteriore conseguenza è che, trattandosi di pena illegittima, il ricorso è inammissibile.

Invero, con riferimento alla pena, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sezione 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01; Sezione 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sezione 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 22/6/2022, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. Rileva come la Corte territoriale abbia operato una riduzione della pena pari ad un terzo, nonostante si trattasse di una contravvenzione (posta in continuazione con un delitto), per la quale è prevista la diminuzione di pena pari alla metà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Nella giurisprudenza di legittimità, sul tema della riduzione della pena in abbreviato nel caso di reato contravvenzionale unito dalla continuazione a delitto, si registravano - prima dell'ultimo intervento delle Sezioni Unite di questa Corte - due diversi orientamenti. Secondo una prima e più risalente impostazione (Sezione 1, n. 39087 del 24/5/2019, Mersini, Rv. 276869 - 01; Sezione 2, n. 14068 del 27/2/2019, Selvaggio, Rv. 275772 - 01), la misura della decurtazione "fissa" della pena inflitta per le contravvenzioni (indicata nella metà), prevista dalla legge n. 103 del 2017, si configura come norma penale di favore ed impone che, quando sia ritenuta la continuazione tra delitti e contravvenzioni, la riduzione per il rito si debba effettuare distintamente sugli aumenti disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà e su quelli disposti per i delitti, nella misura di un terzo. Secondo un più recente indirizzo (Sezione 6, n. 48834 del 7/11/2022, Sterrantino, Rv. 284076 - 01; Sezione 3, n. 41755 del 6/7/2021, A., Rv. 282670 - 01), al quale il Collegio intende dare continuità, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella stabilita per il delitto in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ex art. 76 cod. pen. In tali ipotesi, dunque, la contravvenzione è assimilata al delitto e si deve considerare omogenea la pena del reato continuato ex art. 81 cod. pen. rapportata alla pena per il delitto quale reato più grave, sia pure determinata secondo le modalità specificate nell'arresto delle Sezioni Unite, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01 (secondo cui, quanto al "genere", l'aumento di pena per il reato satellite, sebbene debba essere effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", deve tuttavia rispettare - in ossequio al principio di legalità della pena e del favor rei - il "genere" della pena del reato "satellite"); di conseguenza, l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria della multa, ai sensi dell'art. 135 cod. pen. nel caso in cui il reato satellite sia una contravvenzione punita con sola pena pecuniaria dell'ammenda. Nel caso oggetto di scrutinio, il reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 legge armi è punito con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda - salvo il caso dei fatti di lieve entità punito con la sola ammenda, che qui non ricorre -, quindi, l'aumento di pena è stato computato in mesi tre di reclusione ed euro cento di multa per detto reato contravvenzionale in relazione alla pena base determinata per il più grave reato di cui all'art. 629 cod. pen. ed incluso nella pena finale di anni tre di reclusione ed euro seicento di multa, ridotta correttamente nella misura unitaria di un terzo prevista per il rito abbreviato nel caso di procedimento per delitto. Osserva, dunque, il Collegio che non trova giustificazione sul piano della disciplina sanzionatoria della continuazione la invocata scomposizione della pena per la contravvenzione ai fini della applicazione della riduzione prevista per il giudizio abbreviato nella misura di metà, proprio in forza dei principi affermati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite Giglia, che, in applicazione del principio del favor rei, hanno previsto la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria corrispondente e, quindi, sempre della specie prevista per il delitto anche quando il reato satellite è punito con la sola pena pecuniaria dell'ammenda. 1.2 In ogni caso, come si accennava, le Sezioni Unite di questa Corte in un recente arresto (n. 47182 del 31/3/2022, Savini, Rv. 283818- 01) hanno avuto cura di precisare che, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, come nel caso di specie, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale, perché non prevista dalla legge per specie o quantità, ma si tratta di una determinazione operata in violazione del criterio di riduzione, stabilito dalla legge processuale. In buona sostanza, «gli errori nell'applicazione delle diverse discipline che entrano in gioco nella commisurazione della pena danno luogo ad una pena illegale solo se la risultante (ovvero la pena indicata in dispositivo) è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il tipo (o sottotipo) astratto al quale viene ricondotto il fatto storico reato. Fuori da tale caso, la pena è illegittima, ove commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto». Dalla estraneità della diminuente processuale all'ambito della determinazione legale della pena consegue che la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. non importa la illegalità della pena. Ulteriore conseguenza è che, trattandosi di pena illegittima, il ricorso è inammissibile. Invero, con riferimento alla pena, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sezione 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01; Sezione 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sezione 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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