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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10933/2026

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CHIUMMIENTO unitamente agliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] condomicilio digitale rispettivamente [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-DEGHERI unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digi-tale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 216/2023depositata il 01/02/2023.Numero registro generale 17603/2023Numero sezionale 3713/2025Numero di raccolta generale 10933/2026Data pubblicazione 24/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

L'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (d'ora in poi [OSCURATO:PERSONA])impugna per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.216/2023, che ha confermato la condanna dell'Agenzia al pagamento di €139.760,76 in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], a titolo di con-tributi previsti nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA], ritenendoinesigibili i controcrediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di prelievo supplementa-re sul latte.Avverso la condanna emessa dal Tribunale a conclusione del giudizio exart. 702-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato appello, censurando (i)la ritenuta tardività dell'eccezione di compensazione dalla stessa sollevata,nonché (ii) contestando il rigetto della medesima eccezione, fondato sulloassunto che non era stata provata l'esistenza del controcredito opposto incompensazione, mentre, (iii) trattandosi di credito per prelievo supple-mentare relativo alle quote latte, lo stesso risultava certo, liquido ed esigi-bile.2.

La Corte d'appello, dopo aver svolto una ricognizione della normativaeurounitaria (Regolamento CE 1034/2008, recante modifiche del Regola-mento CE 885/2006, e art. 17 del Reg.

CE 595/2004, con riguardo ai pro-duttori di latte) posta a fondamento dell'obbligo per gli Stati membri di re-cuperare gli importi indebitamente versati, rigettava il gravame sulla scor-ta del principio interpretativo enunciato da questa Corte in tema di com-pensazione impropria (cfr. Cass. 24325/2020, 41593/2021, 16530/2022).Ha argomentato cioè che, pur operando la compensazione impropria intema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'U-nione Europea conseguenti alla [OSCURATO:PERSONA] ed i debiti dellostesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, nel caso diNumero registro generale 17603/2023Numero sezionale 3713/2025Numero di raccolta generale 10933/2026Data pubblicazione 24/04/2026specie tali controcrediti non erano esigibili perché per parte delle sommerateizzate mancava la prova del mancato pagamento, e perché per altrecampagne il credito era già stato compensato, e dunque era estraneo algiudizio.3.

La cassazione della sentenza d'appello, pubblicata il giorno 1/2/2023, èchiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso tempestivamente notificato il 30/8/2023 edaffidato a tre motivi, cui resiste il sig. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.CONSIDERATO CHE4.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., l'omesso esame di documenti essenziali (rateizzazione,mancato pagamento, iscrizioni RND).4.1.

La Corte territoriale avrebbe inoltre errato nel richiamo normativo,confondendo la rateizzazione ex L. 119/2003 con quella corretta ex L.33/2009.4.2.

L'errore avrebbe portato a trascurare la decadenza dal beneficio dellarateizzazione e quindi la ritrovata esigibilità dei debiti.4.3.

La Corte d'appello avrebbe posto indebitamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] l'o-nere di provare un fatto negativo (il mancato pagamento), anziché richie-dere al debitore la prova dell'adempimento.5.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1,n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della L. 33/2009,artt. 8-ter e 8-quinquies).

Secondo [OSCURATO:PERSONA], la L. 33/2009 prevede che tuttii debiti per prelievo latte, anche rateizzati, siano iscritti nel RND e possanoessere compensati atecnicamente.5.1.

Il mancato pagamento di una rata comporta decadenza dalla rateiz-zazione e la riscossione coattiva anche mediante compensazione.5.2.

La Corte d'Appello avrebbe quindi violato la legge escludendo talisomme dalla compensazione, nonostante si trattasse di crediti certi, liquidied esigibili derivanti da riconoscimento di debito.Numero registro generale 17603/2023Numero sezionale 3713/2025Numero di raccolta generale 10933/2026Data pubblicazione 24/04/20266.

Le censure, strettamente connesse, possono essere esaminate congiun-tamente e sono inammissibili.6.1.

Ritiene il Collegio di dover dare continuità all'orientamento espressoin fattispecie analoga da questa Corte con la sentenza n. 41593/2021.

Oc-corre previamente ribadire il principio, già affermato da questa Corte(Cass. n. 24325/2020), secondo cui, in tema di rapporti tra il credito delloagricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politi-ca agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplemen-tare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impro-pria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secon-do la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità,a tal fine dovendosi valorizzare l'unitarietà del rapporto, in base al quale ilregime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui correttofunzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle sommedovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, me-diante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nelquale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione èconnaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione,la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione con-forme delle norme nazionali.

Con la citata sentenza n. 41593/2021 è sta-to, altresì, puntualizzato che «l'esito (o il verso) dell'applicazione in con-creto di tale principio dipende dalle peculiarità della fattispecie, da valuta-re alla luce delle seguenti coordinate di fondo: a) il principio sopra enun-ciato è coerente con i principi di cui all'art. 1241 ss. cod. civ., giacché lacd. compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimorapporto unitario, è un effetto diretto (e naturale conseguenza) della nor-mativa europea, e insito nel modo stesso con il quale è strutturata ed ope-ra la Pac, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'ave-re, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplemen-tare e la ratio che presiede al meccanismo delle cd. quote latte; l'iscrizioneNumero registro generale 17603/2023Numero sezionale 3713/2025Numero di raccolta generale 10933/2026Data pubblicazione 24/04/2026nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari «au-torizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agri-coli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali oprovinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pa-gamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quantodovuto per gli aiuti Pac con i crediti iscritti nel Registro» (cfr. Cass.

SU n.25261 del 2009); il meccanismo della compensazione, per la sua efficacianel recupero del prelievo supplementare, è stato previsto dall'art. 5-terreg.

CE n. 885 del 2006, introdotto dal reg. n. 1034 del 2008; l'art. 8-ter,comma 5, della legge n. 33 del 2009, di conversione del d.l. n. 5 del 2009,dispone che «in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti comunitari[…] nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi paga-tori […] verificano l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono te-nuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Re-gistro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito»; b) lacompensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il creditoopposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto allaquale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass.

SU n. 23225 del2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del con-trocredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, cod. civ.;c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento insede giudiziaria, sebbene «l'iscrizione […] degli importi accertati come do-vuti dai produttori agricoli [equivalga] all'iscrizione a ruolo ai fini della pro-cedura di recupero» (art. 8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009), iscrizio-ne che non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione daparte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza delcontrocredito deve essere fornita dall'ente creditore; d) al giudice di meri-to spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocatoda AGEA, vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito diun accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito regi-Numero registro generale 17603/2023Numero sezionale 3713/2025Numero di raccolta generale 10933/2026Data pubblicazione 24/04/2026stro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimi-tà; e) la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac, equindi della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la pre-visione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi dirittoin attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da partedegli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3,comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) eche, comunque, l'art. 1246 cod. civ. non opera con riferimento al fenome-no della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325del 2020); f) l'obiezione secondo cui la compensazione sarebbe astratta-mente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie succes-sive alla legge n. 33 del 2009, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, èsuperabile se si considera che la previsione di tale registro risale al reg.

CEn. 1663 del 1995 (in allegato, art. 11) e che la compensazione attuatamediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pa-gamenti a favore del debitore è implicita nel sistema che impone agli Statimembri di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione delprelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori chehanno contribuito al superamento» (art. 17 reg.

CE n. 595 del 2004); inol-tre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accer-tamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento del-la liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenzache i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata lasentenza che la dichiara».6.2.

Ciò posto, la Corte di merito ha ritenuto, dopo avere ricostruito allastregua dei documenti prodotti e ritenuti ammissibili, che non sussistevaun credito esigibile da dedurre in compensazione impropria (cfr. sub. §4.6. della sentenza, pag. 14 e ss.), e tale giudizio, configurabile come unapprezzamento di fatto, sindacabile esclusivamente ai sensi dell'art. 360,Numero registro generale 17603/2023Numero sezionale 3713/2025Numero di raccolta generale 10933/2026Data pubblicazione 24/04/2026comma 1, n. 5 cod. proc. civ., non è stato validamente censurato in que-sta sede, essendosi la ricorrente limitata ad insistere sull'omessa valuta-zione dei documenti prodotti, in tal modo sollecitando un riesame del ma-teriale probatorio acquisito agli atti, non consentito al Giudice di legittimi-7.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., l'erronea e contraddittoria motivazione sull'oggetto dellacausa.7.1.

La Corte d'Appello ha ritenuto estranei al giudizio i crediti già com-pensati (campagne 1996/97 e 2000/01).7.2. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, invece, che proprio tali compensazioni costituisconol'oggetto del giudizio, volto a stabilire la legittimità della compensazionesignificherebbe negare il tema stesso della controversia.8.

La censura è inammissibile, perché non attinge la ratio decidendi dellasentenza impugnata, la quale attiene, come sopra visto, alla ritenuta in-sussistenza di crediti esigibili da compensare con il debito per i contributiPAC.9.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.10.

Parte ricorrente è condannata, in applicazione del principio della soc-combenza, alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricor-rente.11.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi delloart. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per l'impugnazione.La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in euroNumero registro generale 17603/2023Numero sezionale 3713/2025Numero di raccolta generale 10933/2026Data pubblicazione 24/04/20263.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimbor-so spese generali ed oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/10/2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CHIUMMIENTO unitamente agliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] condomicilio digitale rispettivamente [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-DEGHERI unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digi-tale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 216/2023depositata il 01/02/2023.Numero registro generale 17603/2023Numero sezionale 3713/2025Numero di raccolta generale 10933/2026Data pubblicazione 24/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. L'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (d'ora in poi [OSCURATO:PERSONA])impugna per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.216/2023, che ha confermato la condanna dell'Agenzia al pagamento di €139.760,76 in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], a titolo di con-tributi previsti nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA], ritenendoinesigibili i controcrediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di prelievo supplementa-re sul latte.Avverso la condanna emessa dal Tribunale a conclusione del giudizio exart. 702-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato appello, censurando (i)la ritenuta tardività dell'eccezione di compensazione dalla stessa sollevata,nonché (ii) contestando il rigetto della medesima eccezione, fondato sulloassunto che non era stata provata l'esistenza del controcredito opposto incompensazione, mentre, (iii) trattandosi di credito per prelievo supple-mentare relativo alle quote latte, lo stesso risultava certo, liquido ed esigi-bile.2. La Corte d'appello, dopo aver svolto una ricognizione della normativaeurounitaria (Regolamento CE 1034/2008, recante modifiche del Regola-mento CE 885/2006, e art. 17 del Reg. CE 595/2004, con riguardo ai pro-duttori di latte) posta a fondamento dell'obbligo per gli Stati membri di re-cuperare gli importi indebitamente versati, rigettava il gravame sulla scor-ta del principio interpretativo enunciato da questa Corte in tema di com-pensazione impropria (cfr. Cass. 24325/2020, 41593/2021, 16530/2022).Ha argomentato cioè che, pur operando la compensazione impropria intema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'U-nione Europea conseguenti alla [OSCURATO:PERSONA] ed i debiti dellostesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, nel caso diNumero registro generale 17603/2023Numero sezionale 3713/2025Numero di raccolta generale 10933/2026Data pubblicazione 24/04/2026specie tali controcrediti non erano esigibili perché per parte delle sommerateizzate mancava la prova del mancato pagamento, e perché per altrecampagne il credito era già stato compensato, e dunque era estraneo algiudizio.3. La cassazione della sentenza d'appello, pubblicata il giorno 1/2/2023, èchiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso tempestivamente notificato il 30/8/2023 edaffidato a tre motivi, cui resiste il sig. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.CONSIDERATO CHE4. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., l'omesso esame di documenti essenziali (rateizzazione,mancato pagamento, iscrizioni RND).4.1. La Corte territoriale avrebbe inoltre errato nel richiamo normativo,confondendo la rateizzazione ex L. 119/2003 con quella corretta ex L.33/2009.4.2. L'errore avrebbe portato a trascurare la decadenza dal beneficio dellarateizzazione e quindi la ritrovata esigibilità dei debiti.4.3. La Corte d'appello avrebbe posto indebitamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] l'o-nere di provare un fatto negativo (il mancato pagamento), anziché richie-dere al debitore la prova dell'adempimento.5. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1,n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della L. 33/2009,artt. 8-ter e 8-quinquies). Secondo [OSCURATO:PERSONA], la L. 33/2009 prevede che tuttii debiti per prelievo latte, anche rateizzati, siano iscritti nel RND e possanoessere compensati atecnicamente.5.1. Il mancato pagamento di una rata comporta decadenza dalla rateiz-zazione e la riscossione coattiva anche mediante compensazione.5.2. La Corte d'Appello avrebbe quindi violato la legge escludendo talisomme dalla compensazione, nonostante si trattasse di crediti certi, liquidied esigibili derivanti da riconoscimento di debito.Numero registro generale 17603/2023Numero sezionale 3713/2025Numero di raccolta generale 10933/2026Data pubblicazione 24/04/20266. Le censure, strettamente connesse, possono essere esaminate congiun-tamente e sono inammissibili.6.1. Ritiene il Collegio di dover dare continuità all'orientamento espressoin fattispecie analoga da questa Corte con la sentenza n. 41593/2021. Oc-corre previamente ribadire il principio, già affermato da questa Corte(Cass. n. 24325/2020), secondo cui, in tema di rapporti tra il credito delloagricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politi-ca agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplemen-tare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impro-pria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secon-do la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità,a tal fine dovendosi valorizzare l'unitarietà del rapporto, in base al quale ilregime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui correttofunzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle sommedovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, me-diante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nelquale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione èconnaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione,la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione con-forme delle norme nazionali. Con la citata sentenza n. 41593/2021 è sta-to, altresì, puntualizzato che «l'esito (o il verso) dell'applicazione in con-creto di tale principio dipende dalle peculiarità della fattispecie, da valuta-re alla luce delle seguenti coordinate di fondo: a) il principio sopra enun-ciato è coerente con i principi di cui all'art. 1241 ss. cod. civ., giacché lacd. compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimorapporto unitario, è un effetto diretto (e naturale conseguenza) della nor-mativa europea, e insito nel modo stesso con il quale è strutturata ed ope-ra la Pac, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'ave-re, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplemen-tare e la ratio che presiede al meccanismo delle cd. quote latte; l'iscrizioneNumero registro generale 17603/2023Numero sezionale 3713/2025Numero di raccolta generale 10933/2026Data pubblicazione 24/04/2026nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari «au-torizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agri-coli e acquirenti allo Stato e, in concreto, per esso, alle Agenzie regionali oprovinciali, che devono pretendere il prelievo e provvedere anche al pa-gamento degli incentivi o finanziamenti comunitari, compensando quantodovuto per gli aiuti Pac con i crediti iscritti nel Registro» (cfr. Cass. SU n.25261 del 2009); il meccanismo della compensazione, per la sua efficacianel recupero del prelievo supplementare, è stato previsto dall'art. 5-terreg. CE n. 885 del 2006, introdotto dal reg. n. 1034 del 2008; l'art. 8-ter,comma 5, della legge n. 33 del 2009, di conversione del d.l. n. 5 del 2009,dispone che «in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti comunitari[…] nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi paga-tori […] verificano l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono te-nuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Re-gistro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito»; b) lacompensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il creditoopposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto allaquale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n. 23225 del2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del con-trocredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, cod. civ.;c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento insede giudiziaria, sebbene «l'iscrizione […] degli importi accertati come do-vuti dai produttori agricoli [equivalga] all'iscrizione a ruolo ai fini della pro-cedura di recupero» (art. 8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009), iscrizio-ne che non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione daparte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza delcontrocredito deve essere fornita dall'ente creditore; d) al giudice di meri-to spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocatoda AGEA, vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito diun accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito regi-Numero registro generale 17603/2023Numero sezionale 3713/2025Numero di raccolta generale 10933/2026Data pubblicazione 24/04/2026stro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimi-tà; e) la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac, equindi della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la pre-visione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi dirittoin attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da partedegli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3,comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) eche, comunque, l'art. 1246 cod. civ. non opera con riferimento al fenome-no della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325del 2020); f) l'obiezione secondo cui la compensazione sarebbe astratta-mente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie succes-sive alla legge n. 33 del 2009, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, èsuperabile se si considera che la previsione di tale registro risale al reg. CEn. 1663 del 1995 (in allegato, art. 11) e che la compensazione attuatamediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pa-gamenti a favore del debitore è implicita nel sistema che impone agli Statimembri di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione delprelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori chehanno contribuito al superamento» (art. 17 reg. CE n. 595 del 2004); inol-tre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accer-tamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento del-la liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenzache i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata lasentenza che la dichiara».6.2. Ciò posto, la Corte di merito ha ritenuto, dopo avere ricostruito allastregua dei documenti prodotti e ritenuti ammissibili, che non sussistevaun credito esigibile da dedurre in compensazione impropria (cfr. sub. §4.6. della sentenza, pag. 14 e ss.), e tale giudizio, configurabile come unapprezzamento di fatto, sindacabile esclusivamente ai sensi dell'art. 360,Numero registro generale 17603/2023Numero sezionale 3713/2025Numero di raccolta generale 10933/2026Data pubblicazione 24/04/2026comma 1, n. 5 cod. proc. civ., non è stato validamente censurato in que-sta sede, essendosi la ricorrente limitata ad insistere sull'omessa valuta-zione dei documenti prodotti, in tal modo sollecitando un riesame del ma-teriale probatorio acquisito agli atti, non consentito al Giudice di legittimi-7. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., l'erronea e contraddittoria motivazione sull'oggetto dellacausa.7.1. La Corte d'Appello ha ritenuto estranei al giudizio i crediti già com-pensati (campagne 1996/97 e 2000/01).7.2. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, invece, che proprio tali compensazioni costituisconol'oggetto del giudizio, volto a stabilire la legittimità della compensazionesignificherebbe negare il tema stesso della controversia.8. La censura è inammissibile, perché non attinge la ratio decidendi dellasentenza impugnata, la quale attiene, come sopra visto, alla ritenuta in-sussistenza di crediti esigibili da compensare con il debito per i contributiPAC.9. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.10. Parte ricorrente è condannata, in applicazione del principio della soc-combenza, alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricor-rente.11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi delloart. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per l'impugnazione.La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in euroNumero registro generale 17603/2023Numero sezionale 3713/2025Numero di raccolta generale 10933/2026Data pubblicazione 24/04/20263.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimbor-so spese generali ed oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/10/2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINO
Sentenza Cassazione n. 10933/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris