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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00969/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, quale parte civile, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il decorso del termine di prescrizione in data anteriore alla sentenza di primo grado, revocando le statuizioni civili; preso atto che la parte civile ha depositato una memoria a sostegno del ricorso; Considerato che i due motivi di ricorso — che deducono l'erronea dichiarazione della prescrizione per il mancato computo del rinvio dell'udienza del 16 settembre 2013 al 24 marzo 2014 in conseguenza della adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze — sono manifestamente infondati, in quanto l'udienza indicata (fissata dinanzi alla sezione distaccata di Marano) è stata rinviata dal giudice con provvedimento datato 16 settembre 2014 a causa della «sospensione a tempo indeterminato di tutte le attività giudiziarie ed amministrative della sezione distaccata», e dunque per un motivo del tutto diverso da quello dedotto dalla parte, che non rientra in alcuno dei casi di sospensione previsti dall'art. 159 cod. pen.; al riguardo va ricordato che: «In tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione» (Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, quale parte civile, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il decorso del termine di prescrizione in data anteriore alla sentenza di primo grado, revocando le statuizioni civili; preso atto che la parte civile ha depositato una memoria a sostegno del ricorso; Considerato che i due motivi di ricorso — che deducono l'erronea dichiarazione della prescrizione per il mancato computo del rinvio dell'udienza del 16 settembre 2013 al 24 marzo 2014 in conseguenza della adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze — sono manifestamente infondati, in quanto l'udienza indicata (fissata dinanzi alla sezione distaccata di Marano) è stata rinviata dal giudice con provvedimento datato 16 settembre 2014 a causa della «sospensione a tempo indeterminato di tutte le attività giudiziarie ed amministrative della sezione distaccata», e dunque per un motivo del tutto diverso da quello dedotto dalla parte, che non rientra in alcuno dei casi di sospensione previsti dall'art. 159 cod. pen.; al riguardo va ricordato che: «In tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione» (Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così