CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso contestando il contenuto della requisitoria con specifico riferimento agli esiti della perquisizione del 7 gennaio 2021 non richiamati nell'ordinanza da retrodatare. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze, adito a sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Firenze che aveva disatteso l'istanza di /73 scarcerazione per decorrenza termini, previa retrodatazione alla data del precedente titolo cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente, già destinatario di ordinanza custodiale del 12 novembre 2020 emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Livorno in relazione al delitto di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, commesso a Livorno il 5 novembre 2020, era stato attinto da altra ordinanza del Gìudice per le indagini preliminari dì Firenze il 28 settembre 2021 per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 74, commi 1 e 2, d.P.R. 309/90 quale organizzatore e promotore dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, nonché autore di plurimi delitti di importazione e trasporto di quantitativi non precisati di cocaina, eroina e marijuana, in Livorno e Fauglia a partire dal 22 giugno 2020. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 81 cod. pen. Il ricorrente assume che tra il reato contestato con la prima ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Livorno e i reati contestati con la seconda ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze esisterebbe connessione qualificata, ai sensi dell art. 81 cod. pen., stante l'identità dei beni giuridici aggrediti, la prossimità temporale delle violazioni, la commissione del reato fine nella permanenza del vincolo associativo e l'elemento di fatto unificante, costituito dallo sbarco sul mercato sardo dello stupefacente. Ad avviso del ricorrente il Tribunale aveva errato nel ritenere la cesura tra il programma associativo, di per sé generico, ed il reato fine, avvenuto con soggetti diversi e per sostanze diverse, visto che questo era volto all'estensione delle attività di [OSCURATO:PERSONA] in altra regione. 2.2. Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. per come interpolato dalla sentenza n. 408 del 2005 della Corte Costituzionale, e mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare alla data di esecuzione della prima ordinanza, sebbene gli elementi indiziari giustificativi della seconda misura custodiale fossero stati acquisiti anteriormente all'esecuzione della prima. In subordine chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui non si applica alle ordinanze, emesse da diverse autorità giudiziarie, per fatti diversi non connessi, nell'ambito di indagini collegate ex art. 371, comma 2, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 13, comma 5, e 24 Cost.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e le parti hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Per un corretto inquadramento della questione posta è opportuno richiamare sinteticamente i principi enunciati da questa Corte in ordine all'interpretazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. che disciplina l'istituto cosiddetto della "contestazione a catena" La finalità perseguita dalla norma è quella di evitare elusioni surrettizie dei termini di durata massima delle misure cautelari attraverso l'emissione di più provvedimenti coercitivi, in tempi diversi e rispetto allo stesso soggetto, concernenti il medesimo fatto, ma qualificato o circostanziato in modo differente, o per fatti diversi ma connessi tra loro (Sez. 6, n. 14088 del 16/03/2021, Genovese). A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 408 del 2005, a contenuto additivo, e n. 233 del 2011, di accoglimento, e delle pronunce delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909 e Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057) sono state definite distinte regole operative per ciascuno dei casi di "contestazione a catena" a cui applicare la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, regole alle quali il provvedimento impugnato si è correttamente attenuto. 3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, strettamente connessi tra loro, sono inammissibili per manifesta infondatezza. 3.1. Il ricorrente, con argomenti formulati in questa sede in termini pressochè identici a quelli già puntualmente disattesi dall'ordinanza impugnata, sostiene che nella specie vada applicata la disciplina della retrodatazione in quanto le due ordinanze applicative di misure cautelarí personali, emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente dai Giudici per le indagini preliminari di Livorno e di Firenze, hanno ad oggetto fatti-reato legati tra loro per continuazione o connessione teleologica.3.2. Va in primo luogo rilevato che le due ordinanze custodiali oggetto di esame sono state emesse da autorità giudiziarie diverse, nell'ambito di distinti procedimenti penali, riguardanti fatti di traffico di sostanze stupefacenti diversi: il primo è relativo alla cessione di una partita di hashish da parte del ricorrente, fatto commesso in Livorno il 5 novembre 2020, da cui è conseguita la prima ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Livorno emessa il 12 novembre 2020; il secondo è relativo alla costituzione di un'associazione dedita all'importazione, dalla Spagna in territorio nazionale, alla detenzione e alla lavorazione della stessa, con successiva collocazione sul mercato di Livorno e della Sardegna, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina, marijuana, nonché plurimi delitti di importazione e trasporto di quantitativi non precisati delle medesime sostanze, fatti commessi dal giugno 2020 a Livorno, Fauglia (PI) e provincia di Nuoro, contestati con la seconda ordinanza emessa il 28 settembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze. Poiché si tratta di procedimenti pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi, per valutare la sussistenza o meno dei presupposti della retrodatazione della seconda ordinanza è necessario accertare l'effettiva sussistenza dell'invocata connessione qualificata tra i fatti oggetti dei due provvedimenti cautelari (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909) che costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziarlo, al giudice di merito che deve adeguatamente motivare il proprio convincimento (Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268391) È peraltro pacifica, nella specie, l'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza emessa nei confronti del ricorrente rispetto alla data in cui è stata adottata la prima. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] stregua di quanto precede è corretto il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Firenze che ha escluso, nella specie, la sussistenza sia della continuazione che della connessione teleologica, presupposti della retrodatazione. Va a tal proposito evidenziato che, ai fini della configurabilità dell'istituto della continuazione rilevante ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, da non confondere con la sussistenza di un personale percorso criminale (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); e che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dati art. 12, lett. b), cod. proc. pen. non è richiesto che vi sia identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ma è necessario accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223). [OSCURATO:PERSONA] luce di questi principi, il provvedimento impugnato ha dato atto che il reato-fine relativo alla consegna di una partita di hashish commesso dal ricorrente il 5 novembre 2020 a Livorno, di cui alla prima ordinanza, non poteva essere stato già previsto nel progetto associativo contestato nella seconda ordinanza cautelare. Infatti, l'affare di Livorno si era sviluppato in modo del tutto autonomo a seguito dell'inadempimento, non prevedibile, di [OSCURATO:PERSONA], consueto acquirente dell'associazione, che era stato sostituito dai fratelli Buffa, estranei alla compagine di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, i quali avevano proposto ad [OSCURATO:PERSONA] di comprare una partita di hashish, tipologia di stupefacente diversa da quelle trattate dall'associazione (cocaina, eroina e marijuana). Inoltre, il Tribunale di Firenze ha sottolineato come la contestazione della fattispecie associativa fosse conseguente agli esiti della perquisizione eseguita il 7 gennaio 2021, successiva di due mesi rispetto all' emissione dell'ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari di Livorno del 5 novembre 2020. Questo dimostra l'erroneità anche dell'assunto difensivo secondo il quale gli estremi della perquisizione non fossero menzionati nell'ordinanza da retrodatare visto che a pag. 5 della stessa si dà atto che proprio in fase di esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Cagliari il 24 dicembre 2020, in altro procedimento, a carico di [OSCURATO:PERSONA], era stata eseguita la perquisizione locale della sua fattoria i cui esiti, unitamente alle intercettazioni, avevano consentito di attribuire all' odierno ricorrente il ruolo di promotore e organizzatore dell'associazione procurando stupefacente da canali spagnoli per fornirlo, tramite la mediazione di Dessì, ad acquirenti sardi cioè i fratelli Buffa. 3.4. Il provvedimento impugnato, alla luce di quanto emerso e stante la mancata allegazione di elementi dai quali desumere l'applicabilità della invocata retrodatazione, ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen. ponendosi in linea con l'orientamento di questa Corte in ordine al rapporto tra reato associativo e reati- fine. Agli effetti della retrodatazione, infatti, non è ravvisabile un vincolo rilevante ai fini della continuazione, e meno ancora per la connessione teleologia, fra reato associativo e singoli reati-fine posto che, normalmente, al momento della costituzione della associazione i reati-fine sono previsti solo in via generica. Il vincolo potrà ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv.279430 nonché Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Bonito, Rv. 257253). Poiché il provvedimento impugnato si è attenuto a tale principio di diritto, con motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti, la relativa valutazione di merito rimane insindacabile in sede di legittimità. 3.5. Il ricorso deduce, inoltre, che poiché si è in presenza di un reato permanente (il reato associativo di cui alla seconda ordinanza cautelare) sarebbe possibile riscontrare l'unicità del disegno criminoso ove i singoli reati-fine siano stati deliberati nell'arco di tempo in cui si è protratta la permanenza, tanto da consentire la retrodatazione. Detto assunto è infondato per le medesime ragioni indicate nei paragrafi che precedono in quanto, al momento della costituzione dell' associazione il reato-fine di cui alla prima ordinanza, non è stato dimostrato che rientrasse in una comune cornice deliberativa, solo enunciata dal ricorrente e fondata genericamente su indici generali (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale), contrastanti con gli elementi fattuali valorizzati dal Tribunale di Firenze per escludere il vincolo della continuazione tra il reato associativo della seconda ordinanza e il reato-fine della prima. Per altro verso, è sufficiente rilevare che gli elementi puntualmente valorizzati del giudice della cautela consentono di ribadire il principio per cui, ai fini della retrodatazione, il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operarla, devono essere stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui, come nella specie, la misura cautelare successiva abbia ad oggetto il reato associativo con formula "aperta" che ne indichi la permanenza anche dopo l'emissione del provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quantomeno alla data di emissione della prima ordinanza (da ultimo Sez. 2, n. 25611 del 04/05/2022, Gismondo). Del resto, ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente trattamento sanzionatorio di favore, atteso che tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430). 4. Va dichiarata manifestamente infondata, ai fini che qui rilevano, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 13, comma 5, e 24 Cost. nella parte in cui non si applica alle ordinanze, emesse da diverse autorità giudiziarie, per fatti diversi non connessi, nell'ambito di indagini collegate ex art. 371, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, riprendendo gli argomenti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 408 del 2005 e n. 233 del 2011, la cornice normativa delineata dalla norma sopra menzionata è tale da non consentire in capo agli organi titolari del potere cautelare di scegliere il momento a partire dal quale possano essere fatti decorrere i termini di custodia in caso di pluralità di titoli e di fatti reato cui esse si riferiscono. In sostanza, il legislatore, in perfetta aderenza con il valore di certezza e di durata della custodia cautelare per come sanciti dall'articolo 13, primo e ultimo comma, Cost. (nonché dall'art. 5, comma 3, CEDU) ha stabilito meccanismi legali di retrodatazione automatica dei termini, in presenza di precise condizioni, quando tra detti titoli sussista un nesso di connessione qualificata e, a fortiori, identico regime di garanzia opera in tutti i casi in cui, pur potendo diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, l'autorità giudiziaria prescelga, per qualsiasi causa, momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze. In questo modo, diversamente da quanto apoditticamente sostenuto nel ricorso, la custodia cautelare non dipende affatto "dall'imponderabile valutazione soggettiva dei titolari del potere cautelare", ma da un fatto obiettivo, rispettoso dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, quale quello degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi titoli cautelari. [OSCURATO:PERSONA] luce di detti principi, che presiedono la materia oggetto di esame, e che sono stati reiteratamente sanciti e rinnovati da questa Corte, è di tutta evidenza che il meccanismo della retrodatazione, relativo alle misure cautelari, sia del tutto estraneo a quello del collegamento investigativo disciplinato dall'art. 371 cod. proc. pen. che riguarda il solo organo inquirente e ben altre finalità. Appare perciò manifestamente infondata la generica prospettata violazione dell'art. 3 Cost., stante la differente finalità dei due istituti, nonché la violazione dell'art. 24 Cost. laddove priverebbe l'imputato di accertare la competenza atteso che l'art. 371, comma 3, cod. proc. pen. espressamente prevede "salvo quanto disposto dall'articolo 12 il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza". Infine, con riferimento alla ritenuta violazione dell'art. 13, comma 5, Cost., aldilà del fatto che la norma costituzionale prevede 4 commi, vengono reiterati motivi ampiamente affrontati dalle sopra indicate sentenza della Corte Costituzionale cui si rinvia integralmente. 5. In base alle considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa per le ammende che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d