CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1975
Cassazione n. 15276/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha confermato l'applicazione della recidiva specifica e reiterata con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ritenendo il fatto per cui si procede, per le sue caratteristiche e per le modalità dell'azione, sintomatico di un'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, considerati i numerosi precedenti penali, anche specifici, a suo carico (si veda, in particolare, la pag. 4); che, come già ribadito dai giudici di appello, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, la pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M