CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39383/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ì Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 luglio 2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati per i quali costei risultava condannata in forza di tre sentenze divenute irrevocabili, due delle quali recanti il beneficio della sospensione condizionale della pena. Con la menzionata ordinanza il giudice dell'esecuzione rideterminava la pena per tutti i reati predetti in un anno di reclusione ed euro 335,00 di multa, senza disporre alcunché in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena rideterminata. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla richiesta difensiva di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, la ritenuta unicità del disegno criminoso tra più condotte, oggetto di diversi provvedimenti, non comporta l'automatica caducazione della disposta statuizione di sospensione condizionale della pena per alcuno di tali fatti, successivamente avvinti dalla continuazione, ma impone al giudice di valutare, qualora sussistano i presupposti richiesti dalla legge, l'estensione del beneficio alla pena nel complesso irrogata (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, Nozzolillo, Rv. 282493 - 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, il giudice dell'esecuzione non ha rispettato il suddetto principio di diritto, perché, dopo aver ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre distinte sentenze di condanna, ha omesso di svolgere alcuna argomentazione circa la richiesta difensiva di concessione della sospensione condizionale della pena, che era stata precedentemente disposta in relazione a due delle citate condanne. L'assenza grafica di motivazione sul punto inficia il provvedimento impugnato. 2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla statuizione implicita di rigetto circa la sospensione della pena. Deve essere disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione che, libero di concedere o negare il beneficio, renderà congrua motivazione sul punto, senza incorrere nel vizio ora riscontrato. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Cos