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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 15580/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 13131/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 18076/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò l’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la determinazione dirigenziale di Roma capitale, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.493,00, a seguito di accertata violazione dell’art. 28 del d. lgs. n. 114/1998.

Il Tribunale dichiarò tardivo l’appello poiché, a fronte della sentenza di primo grado, pubblicata il 25/1/2017, l’atto d’appello risultava iscritto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine lungo semestrale, in scadenza il 25/7/2017.

Con i due motivi del ricorso, denuncianti violazione dell’art.327 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto controverso e decisivo, [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che la data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] corrisponde all’apertura della busta telematica operata dalla cancelleria, nel mentre il deposito telematico era stato inviato a mezzo pec del 25/7/2017.

La critica è fondata.

Invero, il ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso (pag. 5), l’atto dal quale risulta che il deposito dell’appello venne inviato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel mentre la data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] riguarda la successiva attività di cancelleria d’iscrizione a ruolo.

Tutto ciò premesso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, perché il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, dia corso al gravame. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, perché dia corso al giudizio d’appello e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 13131/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 18076/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò l’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la determinazione dirigenziale di Roma capitale, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.493,00, a seguito di accertata violazione dell’art. 28 del d. lgs. n. 114/1998. Il Tribunale dichiarò tardivo l’appello poiché, a fronte della sentenza di primo grado, pubblicata il 25/1/2017, l’atto d’appello risultava iscritto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine lungo semestrale, in scadenza il 25/7/2017. Con i due motivi del ricorso, denuncianti violazione dell’art.327 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto controverso e decisivo, [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che la data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] corrisponde all’apertura della busta telematica operata dalla cancelleria, nel mentre il deposito telematico era stato inviato a mezzo pec del 25/7/2017. La critica è fondata. Invero, il ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso (pag. 5), l’atto dal quale risulta che il deposito dell’appello venne inviato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel mentre la data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] riguarda la successiva attività di cancelleria d’iscrizione a ruolo. Tutto ciò premesso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, perché il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, dia corso al gravame. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, perché dia corso al giudizio d’appello e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso ne
Sentenza Cassazione n. 15580/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris