CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto, avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, in data 30 aprile 2021, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio (previa esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose), e nel resto ha confermato, la condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale etneo il 24 gennaio 2020, all'esito di giudizio abbreviato, per il delitto di furto di materiali ferrosi meglio descritti in rubrica commesso, in concorso fra i due, in danno del lido La perla nera. Ha trovato conferma anche la condanna per la contravvenzione di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere (nella specie 2 coltelli). A seguito dell'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose, la Corte di merito ha osservato che, in ogni caso, risultava soddisfatta la condizione di procedibilità per il furto non circostanziato, avendo la custode del lido, [OSCURATO:PERSONA], presentato querela per il furto suddetto. 2. L'unico motivo dell'impugnazione congiuntamente presentata dai due imputati, dedotto per violazione di legge, riguarda il fatto che la querela avente ad oggetto il furto contestato ai ricorrenti si riferisce unicamente a un ammanco di materiale in legno, che la Fiscella constatava al momento della presentazione della querela: ossia a materiale diverso da quello descritto nell'imputazione, che fa riferimento a 3 motori idrici elettrici, 9 supporti per ombrelloni in metallo, un'anta a balcone priva di vetro e 4 barre in metallo. Il fatto che nella querela si desse atto, a cura della P.G., dell'avvenuta restituzione del materiale "asportato", senza alcuna precisazione in che cosa consistesse detto materiale, non vale a sanare la condizione di procedibilità, che deve riferirsi unicamente a quanto espressamente menzionato dalla Fiscella nel suo atto di querela. 3. I ricorsi sono infondati. Occorre muovere dalla considerazione che, secondo un indirizzo giurisprudenziale da tempo consolidato, la querela, consistendo in una manifestazione di volontà, deve essere considerata un vero e proprio negozio giuridico, valgono, per la sua interpretazione, le regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. che contengono i principi generali che appunto devono tenersi presenti nell'interpretazione dei negozi giuridici. Sicché, anche per la querela, si deve indagare quale sia stata l'intenzione del suo autore, e, nel dubbio, le si deve attribuire il senso per cui essa possa avere qualche effetto anziché quello secondo cui non ne possa avere alcuno (a partire da Sez. 1, Sentenza n. 1087 del 24/06/1968, Cherubino, Rv. 109255; Sez. 3, Sentenza n. 1037 del 09/10/1984, dep. 1985, Riviello, Rv. 167633; Sez. 2, Sentenza n. 4554 del 11/01/1986, Raio, Rv. 172884). In base alla natura di condizione di procedibilità ad essa assegnata, la funzione della querela é essenzialmente quella di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato, di tal che contenuto necessario e sufficiente per la sua validità é che il querelante manifesti l'istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1210 del 09/11/1993, dep. 1994, Frullano, Rv. 196479). Nel caso di specie, si ricava dalla lettura della sentenza impugnata (e, ancor meglio, da quella di primo grado) che la querelante, nel manifestare il suo proposito di querela, constatava alla presenza della P.G. la sparizione di taluni materiali in legno dall'area del lido ove gli autori del furto si erano introdotti; ma dava altresì atto che anche i materiali contestualmente a lei restituiti facevano parte di quelli rubati; sì che correttamente deve inferirsi, sul piano interpretativo, che la volontà di proporre querela si estendesse anche alla materiale apprensione dei detti materiali ferrosi, non potendosi altrimenti spiegare l'espressa menzione degli stessi - da lei riconosciuti all'atto della restituzione - nel verbale di querela cui fanno riferimento i giudici di merito. Del resto é evidente che l'oggetto della domanda di punizione, in assenza di specifiche distinzioni sul punto, era costituito in generale dalla sottrazione di tutti i materiali asportati dagli autori del furto. Non può dunque accogliersi la prospettazione dei ricorrenti secondo la quale l'oggetto della querela dovrebbe essere limitato al solo materiale legnoso di cui la Fiscella constatava la sparizione, non compreso nell'elenco dei materiali rubati di cui all'imputazione: materiali ai quali, viceversa, deve ritenersi che la querelante intendesse anche riferirsi. 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 2 marzo 202