CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 20685/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Macedonia del Nord) [OSCURATO:DATA_NASCITA] di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere applicatagli ai sensi dell'art. 718, comma 1, cod. proc. pen. con ordinanza della Corte di appello di Trieste del 04/10/2023 letti gli atti e l'istanza; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l'estradando [OSCURATO:PERSONA] chiede la revoca o la sostituzione della misura cautelare applicatagli ai sensi dell'art. 718, comma 1, cod. proc. pen. nell'ambito della procedura di estradizione promossa dalla Repubblica della Macedonia del Nord per l'esecuzione di tre sentenze di condanna alla pena complessiva di due anni di reclusione e di una misura cautelare personale, tutte per il delitto di truffa; che la richiesta è stata proposta in pendenza della decisione di questa Corte di cassazione sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha dichiarato sussistenti le condizioni per concedere l'estradizione; che a sostegno della richiesta viene allegata in via principale la mancanza di esigenze cautelari e in subordine l'adeguatezza di una misura meno afflittiva di quella carceraria; che l'istanza va, tuttavia, dichiarata inammissibile, senza aggravio spese, per sopravvenuta carenza d'interesse, dovuta alla circostanza che in data odierna è stata emessa pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello, in conseguenza della quale l'estradando dovrà essere consegnato alla richiedente autorità della Repubblica della Macedonia del Nord P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 9 aprile 2024 Il consiglier t nsore Il