CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 12 luglio 2022, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza della Corte d'Assise di appello di Catanzaro, emessa in data 9 luglio 2018, irrevocabile il 28 ottobre 2020, di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA], Gizzeria, Falerna, [OSCURATO:PERSONA] e altrove, dal gennaio 2003 fino al 14 febbraio 2017; b) sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, emessa in data 29 aprile 2014, irrevocabile il 24 settembre 2015, di condanna per il reato di usura aggravata di cui agli artt. 81, 644 comma 1 e 5 n.4 cod. pen., nonché per il reato di cui agli artt. 81 e 132 D.Igs. 385 del 1993, 644 comma 5 n. 3 cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] dalla fine del 2006 e fino all'agosto 2008. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che, sebbene il reato di usura sia stato commesso durante il periodo e nei luoghi di operatività della cosca di appartenenza di Sesto, non possa ravvisarsi l'esistenza di un medesimo disegno criminoso in quanto tale delitto non costituisce un reato fine dell'associazione a delinquere, atteso che lo stesso né risulta aggravato ai sensi dell'art. 7 della legge 203 del 1991 né viene menzionato nell'editto accusatorio relativo al reato associativo. In ogni caso, anche a voler ritenere il reato di cui alla sentenza sub b) quale reato fine dell'associazione mafiosa, osterebbe comunque alla concessione del beneficio sia il considerevole arco temporale intercorrente tra il momento dell'adesione al sodalizio e quello di commissione del delitto di usura sia l'assenza di elementi dai quali possa desumersi che nell'organizzazione Sesto fosse deputato allo svolgimento dell'attività usuraria. 2. Sesto, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Invero, il giudice dell'esecuzione ha errato nel ritenere sussistente un considerevole divario temporale tra il momento dell'adesione all'associazione criminosa e quello di commissione del reato di usura, avvenuto nel periodo 2006/2008, atteso che dalla pronuncia di primo grado relativa ai fatti di cui alla sentenza sub a) si evince come la condotta tenuta da Sesto deve essere cristallizzata nell'anno 2008. Inoltre, il decidente ha omesso di considerare che il reato di usura è stato commesso attraverso transazioni commerciali di autoveicoli avvenute all'interno della concessionaria "Toyota", ove avvenivano le riunioni della famiglia Iannazzo, e per conto della quale Sesto svolgeva la predetta attività usuraria, come si evince dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò si evince come Sesto avesse programmato, sin dall'origine, sia di mettere a disposizione del gruppo di appartenenza l'utilizzo della concessionaria presso cui svolgeva la propria attività sia di porre in essere i reati di usura, attraverso la sua utilizzazione. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver osservato che il reato di usura non risulta essere aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, e che quindi difetta qualsiasi nesso tra i reati che si chiede di mettere in continuazione, ha comunque ritenuto che le date di commissione dell'uno e dell'altro sono in ogni caso di ostacolo alla individuazione di una volizione unitaria, facendo corretta applicazione dell'orientamento interpretativo più volte espresso da questa Corte, che, con specifico riferimento al rapporto tra il delitto associativo e i reati fine, ha ritenuto ipotizzabile la continuazione tra gli stessi soltanto a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984. Il ricorso attacca la ordinanza impugnata sollecitando una rilettura del contenuto delle sentenze di condanna, che darebbero conto dell'inserimento del reato di usura in un contesto di criminalità organizzata e ne delimiterebbero la durata temporale in modo diverso da come descritto in imputazione. Ma, nel decidere su una istanza di continuazione, il giudice dell'esecuzione non ha il potere di accertare la responsabilità per un fatto in modo diverso da quanto deciso dal giudice della cognizione, introducendo aggravanti che non sono state ritenute in cognizione o perimetrando in modo diverso la data della condotta ritenuta reato. Nel delimitare i poteri del giudice dell'esecuzione, e nel confinarli ad un intervento meramente sussidiario che non può andare in contrasto con le decisioni del giudice della cognizione, la giurisprudenza di questa Corte ha valorizzato, infatti, la natura del giudizio esecutivo, il suo carattere sommario, il limitato contraddittorio che lo caratterizza, i limiti istruttori riconosciuti dall'ordinamento al giudice della esecuzione (Sez. U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735). Ne consegue che la pretesa del ricorrente di riscrivere le date di commissione dei reati per cui è stato condannato in modo da armonizzarle, e di introdurre nel reato di usura una aggravante che non è stata ritenuta in cognizione, non è idonea a disarticolare la decisione del giudice dell'esecuzione, e che il ricorso deve conseguentemente essere respinto. 7. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de