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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 33323/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 21.02.2025, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna del 09.09.2024, che condannava [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5, 648 cod. pen. alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 267,00 di multa.

2. L'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, b) ed e) cod. proc. pen.

La ricorrente deduce, in tre distinti motivi di ricorso: 1) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 bis cod.pen; 2) la mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 62 n.4 cod. pen.; 3) la mancata esclusione della recidiva specifica reiterata.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in assenza di elementi o circostanze di segno positivo.

Sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549.

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti.

La Corte d'Appello di Bologna ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche considerati una serie die elementi: i precedenti specifici; la serialità dei furti.

Elementi, questi, indicatori di una professionalità, organizzazione e abitualità dell'imputato, valutati in senso negativo dal giudice di appello.

3.2. Quanto all'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte d'Appello di Bologna ha adeguatamente motivato, con giudizio insindacabile, il diniego stante il valore dei beni sottratti, che ammontano a diverse centinaia di euro.

3.3. In ordine alla recidiva specifica reiterata, come più volte affermato da questa Corte, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Tale valutazione rientra nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito (v. tra le altre Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

La Corte di appello ha adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva, valorizzandola le modalità organizzative poste in essere nell'esecuzione del furto, le quali sono indicative una elevata pericolosità sociale dell'imputata, dedita professionalmente alla commissione di fatti omogenei e non occasionali, essendo gravata da plurime condanne irrevocabili per furti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21.02.2025, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna del 09.09.2024, che condannava [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5, 648 cod. pen. alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 267,00 di multa. 2. L'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, b) ed e) cod. proc. pen. La ricorrente deduce, in tre distinti motivi di ricorso: 1) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 bis cod.pen; 2) la mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 62 n.4 cod. pen.; 3) la mancata esclusione della recidiva specifica reiterata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549. Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti. La Corte d'Appello di Bologna ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche considerati una serie die elementi: i precedenti specifici; la serialità dei furti. Elementi, questi, indicatori di una professionalità, organizzazione e abitualità dell'imputato, valutati in senso negativo dal giudice di appello. 3.2. Quanto all'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte d'Appello di Bologna ha adeguatamente motivato, con giudizio insindacabile, il diniego stante il valore dei beni sottratti, che ammontano a diverse centinaia di euro. 3.3. In ordine alla recidiva specifica reiterata, come più volte affermato da questa Corte, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Tale valutazione rientra nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito (v. tra le altre Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). La Corte di appello ha adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva, valorizzandola le modalità organizzative poste in essere nell'esecuzione del furto, le quali sono indicative una elevata pericolosità sociale dell'imputata, dedita professionalmente alla commissione di fatti omogenei e non occasionali, essendo gravata da plurime condanne irrevocabili per furti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000, 00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 I