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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 1988

Cassazione n. 17051/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/12/1986 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio motivazionale in relazione alla attendibilità della persona offesa, nonché alla prova del prestito erogato, del tasso praticato, delle rate e del termine concordato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 2 sulla credibilità della persona offesa, dimostrata dalla dovizia di particolari e non smentita da occasionali imprecisioni, in ragione della lunga durata del rapporto; pg. 3 e 4 sulle modalità e caratteristiche del prestito); ritenuto che anche i due motivi successivi, attinenti, per diversi profili, al trattamento sanzionatorio, non siano consentiti, non solo perché ripetitivi di censure formulate con l'atto di appello, ma soprattutto perché la discrezionalità in materia è uno dei tratti distintivi del giudizio di merito, il cui risultato non può cmvulefoldv essere sindacato nuovamente in questa sede, se è stato esgza= come nel caso specifico, it una motivazione non contraddittoria e priva di illogicità manifeste, peraltro nemmeno puntualmente indicate nel ricorso; evidenziato, del resto, che la sentenza impugnata costituisce una c.d.

"doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 4441 8 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfito dalla mera proposizione di ricostruzioni alternative; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/12/1986 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio motivazionale in relazione alla attendibilità della persona offesa, nonché alla prova del prestito erogato, del tasso praticato, delle rate e del termine concordato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 2 sulla credibilità della persona offesa, dimostrata dalla dovizia di particolari e non smentita da occasionali imprecisioni, in ragione della lunga durata del rapporto; pg. 3 e 4 sulle modalità e caratteristiche del prestito); ritenuto che anche i due motivi successivi, attinenti, per diversi profili, al trattamento sanzionatorio, non siano consentiti, non solo perché ripetitivi di censure formulate con l'atto di appello, ma soprattutto perché la discrezionalità in materia è uno dei tratti distintivi del giudizio di merito, il cui risultato non può cmvulefoldv essere sindacato nuovamente in questa sede, se è stato esgza= come nel caso specifico, it una motivazione non contraddittoria e priva di illogicità manifeste, peraltro nemmeno puntualmente indicate nel ricorso; evidenziato, del resto, che la sentenza impugnata costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 4441 8 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfito dalla mera proposizione di ricostruzioni alternative; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consigliere Estensore I
Sentenza Cassazione n. 17051/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris