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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04715/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 12 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto A aggravato di energia elettrica e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., riguardo agli artt. 624 e 625 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, oltre ad asserire un difetto e una palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo impugnato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 12 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto A aggravato di energia elettrica e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., riguardo agli artt. 624 e 625 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, oltre ad asserire un difetto e una palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo impugnato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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