Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 19002/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14791/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LUCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 4612/2017 depositata il14/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in Cassazione affidato a nove motivi, illustrati da memoria,nei cui confronti la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità per il Comune di Lecco ha resistito con controricorso e memorie difensive, la società concessionaria impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, n. 4612/11/2017 depositata il 14.11.2017, relativa all'imposta sui diritti sulle pubbliche affissioni per il 2004, lamentando, sia l’erronea decisione sulla carenza motivazionale dell’avviso opposto sia la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 507/93, in quanto, erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuto non assoggettabili ad imposta, quando invece ne sussistevano i relativi presupposti, quei messaggi che pur non promuovendo direttamente l'immagine commerciale o i prodotti di un operatore economico, tuttavia sono volti a indurre la clientela a frequentare i locali commerciali in giorni non usualmente aperti al pubblico, anche solo per trascorrervi il tempo libero. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima censura si deduce violazione dell’art. 2909 cod.civ., ex art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ.; per avere la CTR escluso che la sentenza della CTR n. 44/2015 passata in giudicato che aveva escluso l’applicazione dell’ICP in relazione ai medesimi cartelli pubblicitari oggetto della presente controversia, potesse esplicare effetti in relazione al presente giudizio, in quanto emessa tra parti diverse da quelle presenti nell’odierno giudizio e relativa a striscioni che recavano anche il marchio [OSCURATO:SOCIETA]..

Si obietta che: - la richiesta di pagamento dell’ICP di mezzi pubblicitari per l’annualità 2014 è identica a quella relativa all’imposta del 2004; - la presenza in giudizio di GCB non impedisce gli effetti del giudicato sul giudizio pendente; - la questione controversa non concerneva solo la carenza di legittimazione passiva della società [OSCURATO:SOCIETA], avendo i giudici d’appello pronunciato anche sulla natura dei messaggi pubblicitari e la loro diffusione.

2. La seconda censura deduce la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ.; in quanto, erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuto assoggettabili ad imposta, quando, invece, non ne sussistevano i relativi presupposti, i cartelli collocati all’interno del centro commerciale qualificato “ luogo aperto al pubblico” e gli impianti esterni visibili sulla pubblica via essendo esposto nel parcheggio ad uso pubblico del centro commerciale.

Si assume che potrebbero essere assoggettati ad imposta quei cartelli che all’interno del centro commerciale pubblicizzano prodotti estranei a quelli che rappresentano l’oggetto principale dell’attività commerciale.

La società reputa inoltre insussistente il carattere diffusivo dei messaggi, in quanto indirizzati non ad un numero indistinto di consumatori ma solo ai soggetti che sono già all’interno del Centro.

Altrettanto, reputa, dovrebbeconcludersi per i messaggi pubblicitari all’interno dei parcheggi del Centro, in quanto area pertinenziale alla galleria.

3. Con il terzo strumento di ricorso si lamenta altresì la violazione degli artt. 11 d.lgs. 114 del 31 marzo 1998, 103 legge reg.

Lombardia 6/2010, 31 d.l. 201 del 6 dicembre 2011, 5 d.lgs. 507/93, ex art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ.

La ricorrente critica la sentenza impugnata per aver ritenuto assoggettata ad imposta la cartellonistica esposta, ancorchè priva diriferimenti alle merci ovvero a sconti, contenendo solo l’indicazione degli orari di apertura del Centro al quale, peraltro, già prima della liberalizzazione degli orari, era consentito l’apertura domenicale e la chiusura alle ore ventidue.

Precisa la contribuente che, ai sensi del cit. art. 11 cit., l’esercente è tenuto a rendere noto l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio.

4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 5 e 17 comma 1, lett.b), d.lgs. 507/93, ex art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ., per avere i giudici di appello affermato che, in ogni caso, in considerazione delle dimensioni dei cartelli, superiori al mezzo metro quadrato, gli impianti in oggetto sarebbero soggetti a ICP anche laddove qualificati come meri avvisi al pubblico.

Sostiene, al riguardo, la contribuente che la Regionale non poteva mutare il titolo dell’imposizione.

5. La quinta censura prospetta la violazione degli artt. 4 d.lgs. 114 del 31 marzo 1998 e 17 comma 1, lett.b), d.lgs. 507/93, ex art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ..

Afferma la ricorrente che è illegittimo il disconoscimento dell’esenzione prevista dalla norma rubricata, atteso che i cartelli pubblicitari erano esposti all’interno dell’unico centro commerciale e nelle sue pertinenze che beneficiano dell’esenzione come la pubblicità esposta all’interno dei singoli negozi.

6. Il sesto mezzo denuncia la violazione degli artt. 3 legge 241 del 7 agosto 1990, 7 legge 212 del 27 luglio 2000, 1, comma 162 legge 296 del 26 dicembre 2006, nonché dell’art. 10 d.lgs. 507/93, ex art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ.; per avere il giudicante ritenuto adeguatamente motivato l’avviso opposto, pur mancando l’illustrazione delle ragioni giuridiche per le quali gli impianti conterrebbero messaggi pubblicitari e non una mera comunicazione, l’individuazione della esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari.

7. Il settimo motivo critica, ex art. 360, primo comma, n. 4 e 5, cod proc civ., la sentenza impugnata per aver escluso la fondatezza della doglianza relativa all’erroneo calcolo delle superfici dei mezzi pubblicitari in quanto non dimostrato dalla contribuente, ancorchè essa avesse dedotto le misure esatte degli impianti, inferiori a quelle indicate nell’avviso; assume, in particolare, che il decidente avrebbe travisato il contenuto della documentazione prodotta dalla controparte che rappresenterebbe impianti diversi per numero e specie rispetto a quelli accertati.

Assume che nella documentazione prodotta dalla concessionaria non sono rappresentati i due striscioni da cinque metri.

8. Con l’ottavo motivo si lamenta la violazione dell’art. 17 d.lgs 472 del 18 dicembre 1997, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., per avere la Regionale confermato l’entità delle sanzioni conseguenti ex lege alle contestazioni della concessionaria.

Si assume che la misura delle sanzioni prevede un onere motivazionale così come l’applicazione dell’imposta, adducendo che essa ricorrente non aveva l’onere di denunciare la presenza dei mezzi pubblicitari, cosicchè sarebbe illegittima la contestuale applicazione delle sanzioni e per l’omessa denuncia e per l’omesso versamento di imposta.

9. L’ultimo mezzo veicola la violazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. 472/1992, 8 d.lgs. 546 del 31 dicembre 1992, 10, comma 2, legge 212/2000, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.; per avere i giudici territoriali confermato la legittimità delle sanzioni applicate ancorchè sussistesse un contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità dell’ICP in fattispecie simili.

10. L’esame della questione concernente l’imposizione o meno della cartellonistica impone prima di tutto di verificare la sussistenza del giudicato esterno fatto valere dalla ricorrente, intervenuto tra la concessionaria e la società [OSCURATO:SOCIETA]., facente parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (cfr memorie della contribuente).

Preliminarmente occorre evidenziare, in re lazione all'eccezione di giudicato esterno sostanziale, che la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum- ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche, v.

Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17; n.20257/15; 21395/17).

Tali conclusioni risultano, del resto, conformi ai principi fissati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13916 del 2006 Rv. 589696 - 01) secondo cui, in tema di autorità del giudicato, allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed ilpetitum del primo.

11. Dunque, in primo luogo, difetta nella specie il primo presupposto dell’efficacia esterna del giudicato, vale a dire che esso concerni il rapporto tra le medesime parti (Sez.U.n. 28179 del 10/12/2020) , mentre nella fattispecie la sentenza di cui si è fatta valere l’efficacia preclusiva è stata emessa nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], che anche se appartenente al gruppo societario “ Gallerie C ommerciali [OSCURATO:SOCIETA]”, rappresenta indubbiamente un soggetto diverso dall’odierno contendente.

Pertanto, in tema di contenzioso tributario, l’intervenuto giudicato esterno afferente alla qualificazione giuridica di un negozio (nella specie in un giudizio su imposta di registro suppletiva) esplica effetto preclusivo solo nei giudizi tra le stesse parti relativi a medesimi tributi.

Le citate S.U. hanno altresì aggiunto che l’efficacia di giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte suiredditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente.

In applicazione di tali principi è stato chiarito che, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei (soli) casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass. 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass. 7 settembre 2018, n. 21824; Cass. 11 marzo 2015, n. 4832).

Si ritiene pertanto che i fatti integranti gli elementi costitutivi della fattispecie invocata dall'Ufficio, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile e, dunque, sia presente in entrambi i giudizi l'elemento della invarianza nel tempo dei presupposti impositivi, consistente nella qualificazione giuridica del contratto o del rapporto, necessario per l'operatività dell'effetto preclusivo del giudicato.

Nel caso in esame, deve escludersi una efficacia espansiva esterna nel presente giudizio, del giudicato invocato dalle parti nei precedenti gradi di merito e concernenti differenti annualità di imposta, tenuto conto che quello che viene definito "punto comune alle cause" si risolve in una questione di dirittoche involge l'attività interpretativa delle norme di diritto demandata al Giudice e che nell'ordinamento processuale non può incontrare vincoli.

Ritiene in conseguenza il Collegio che nella specie non possa, in ogni caso, ravvisarsi alcun vincolo di giudicato determinato dalla sentenza della Commissione tributaria né dalle altre sentenze dei giudici di merito, nel giudizio attualmente pendente: non in relazione alle parti (diverse) e non in relazione alla "interpretazione giuridica" della norma tributaria.

E' appena il caso di rilevare, infatti, come l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un Giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non possa mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro Giudice, dovendosi richiamare al proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod.civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè del - precedente giurisprudenziale vincolante") che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale. (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021, in motiv.).

Ne consegue che la interpretazione ed individuazione della norma giuridica poste a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione non limita il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso, e non sono quindi suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass.

I sez. 29.4.1976 n 1531; id. sez. lav. 23.12.2003 n. 19679; id.

III sez. 20.10.2010

11. 216561; Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723).

12. Per priorità logica deve essere esaminato il sesto motivo relativo alla violazione delle norme in materia di motivazione degli atti impositivi.

La questione relativa alla eccepita carenza motivazionale dell’avviso non risulta proposta in sede di appello, se non con riferimento alle sanzioni applicate, così come si evince leggendo la motivazione della pronuncia gravata con l’esposizione dello svolgimento del processo della stessa.

La censura è, dunque, inammissibile, in quanto presuppone la proposizione delle relative questioni già nella fase di merito, in primis, nel giudizio di prime cure.

Il ricorrente che proponga una questione ha l’onere, difatti, di allegare l’avvenuta deduzione della questione nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente sia stato prodotto, in modo da consentire alla Corte l’accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa ( Cass. n. 16502/2017, in motiv; n. 9138/2016).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio(v.

Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v.

Cass. Sez. 6 - 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018); non potendo la parte mutare la posizione assunta nel giudizio di appello, attraverso il proprio atto introduttivo o difensivo, per sostenere un motivo di ricorso, giacché, diversamente, si consentirebbe tanto all'appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell'atto di gravame ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che presiede l'esercizio stesso del diritto di impugnazione in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno esposte in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all'appellato, di mutare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell'atto di costituzione ( ex plurimus:Cass. 2033/2017).

13. La seconda, terza, quarta e quinta censura – in quanto concernenti questioni strettamente connesse – possono essere congiuntamente divisate.

E’ più volte affermato da questa Corte il principio secondo il quale, in tema di imposta sulla pubblicità, luogo aperto al pubblico deve essere considerato quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso.

Ciò in quanto il presupposto impositivo deve essere individuato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (con riguardo allo spazio interno della stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai soggetti muniti di biglietto di viaggio, si veda Cass. n. 27497 del 30/12/2014; con riguardo alla targa indicativa di uno studio di un avvocato esposta in un cortile che, pur privato, era aperto al pubblico si veda Cass. n. 22572 del 8/9/2008; con riferimento ad un centro commerciale: Cass. del 15.03.2017, n. 6714, Cass. del

17.03. 2017, n. 6915).

Ne deriva che anche lo spazio destinato a centro commerciale che, come accertato in fatto dalla CTR, era accessibile dai soli soggetti abilitati alle transazioni che si svolgevano all'interno, debba essere considerato area aperta al pubblico ai fini di che trattasi.

E, del resto, i mezzi pubblicitari risultano - cfr. pagina 4 della sentenza impugnata – ubicati nei parcheggi aperti al pubblico, all’esterno del Centro e dunque visibili dalla pubblica via ed infine altri, collocati all’interno del centro ma all’esterno delle singole unità commerciali. 13.1 Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett a) del d.lgs. n. 145/07 per pubblicità deve intendersi "qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi", mentre secondo l'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 507/93 recita Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immaginedel soggetto pubblicizzato .

Il primo comma dell'art. 5, d.lgs. n. 507 del 1993, individua, dunque, il presupposto dell'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ciò in quanto quel che rileva è l'astratta possibilità del messaggio, in rapporto alle dimensioni ed ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, ed il secondo comma, della stessa norma, considera rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. 13.2 Nel caso di specie, l'oggetto della controversia riguarda alcune informazioni indicative dei giorni e orari d'apertura del Centro commerciale [OSCURATO:SOCIETA] poste all’esterno e all’interno del centro commerciale interessato ("domenica aperto" aperto sino alle 22,00…).

Le scritte in questione rientrano, nella menzionata nozione, dal momento che esse sono destinate a migliorare l'immagine dell'impresa indicando all'utenza gli orari di apertura dell’esercizio commerciale.

L'indicazione dei servizi offerti mediante le scritte e i cartelli in questione, apposti sia all’interno che all’esterno del centro commerciale hanno difatti l'inequivoca funzione di rendere noti al pubblico l'attività commerciale esercitata, svolgendo, dunque, una indiscutibile attività pubblicitaria proprio nel senso indicato dall'art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993.

Posti all'interno di un luogo aperto al pubblico, quale è un centro commerciale ovvero un parcheggio pubblico, tali scritte e cartelli sono chiaramente destinati ad attirare l'attenzione della potenziale clientela che vi accede sui servizi e sui prodotti offerti, rivestendo il carattere di invito o stimolo verso il pubblico alla fruizione del servizio offerto o all'acquisto dei prodotti disponibili( v. ex plurimus: Cass. n. 17622 del 21 giugno 2021).

Ad avviso del Collegio, secondo la normativa sopra indicata e secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. ord. n. 26104/2019; Cass.n. 12349/2017; Cass. n. 8616/14, 17852/2004) le indicazioni che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per individuazione di servizi e attività, svolgono per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. cit., in ragione dell'astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività di un'azienda (Cassazione, sentenze nn. 27497/2014, 15654/2004 e 8658/2015; Cass. 17/0572017, n. 12349).

Non può, d'altra parte, non rilevarsi come le indicazioni oggetto di controversia siano state esposte in un contesto di esercizio d'attività commerciale, e, quand'anche non direttamente volte a promuovere l'immagine o i prodotti dell'impresa interessata, tuttavia, si rivelano utili o necessarie ad un più proficuo svolgimento dell'attività d'impresa.

Evidente è la funzione sollecitativa e promozionale degli acquisti delle date e negli orari di apertura indicati.

14. Inammissibile inoltre la quarta censura che attinge l’argomentazione della CTR secondo la quale i mezzi pubblicitari rappresenterebbero, al limite , “avvisi al pubblico” comunque tassabili, date le loro dimensioni superiori al mezzo metro quadrato previsto dall’art. 17, primo comma, lett.b), d.lgs. 507/93, trattandosi di una mera argomentazione ad abundatiam che non concorre a costituire il tessuto logico e giuridico della motivazione della sentenza e, perciò, non può essere considerata elemento utile ai fini dell'interpretazione e della delimitazione del significato della pronuncia.

Sul punto, va ribadito il principio affermato da questa Corte, secondo cui “E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum, che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure” (conf.

Cass. n. 30354 del 18.12.2017; Cass. n. 22782 del 25/09/2018).

Il ricorrente, in sostanza, non ha interesse a dolersi di una affermazione alla quale non è seguita alcuna conseguenza pregiudizievole, posto che la motivazione si fonda su ben altre argomentazioni..

Sussiste, di conseguenza, un evidente profilo di carenza di interesse concreto all'impugnazione. (cfr. Cass. n. 11058 del 05-04-2022; Cass. n. 18429 del 08/06/2022; Cass. 9/09/2021, n. 24402; Cass. del 12.12.2017, n. 30354, in motiv.).

14.1. Ne consegue l’assorbimento della quinta censura con la quale la contribuente invoca l’esenzione ex art. 17 cit.

In ogni caso, posto che l’art. 17, comma 1- bis del d. lgs. n. 507/1993 stabilisce che l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati , deve ritenersi pertinente il richiamo, da parte della decisione impugnata, ai precedenti di questa Corte in essa citati al fine di escludere che le insegne per le quali la ricorrente rivendica l’esenzione dall’imposta fossero afferenti alla sede della società ricorrente.

La ricorrente trascura di evidenziare l’accertamento di fatto compiuto in sede di merito in ordine alla circostanza che le insegne non fosser o installate nella sede dell’attività dei singoli esercizi commerciali, ma fossero poste nel parcheggio pubblico, all’esterno del Centro, visibile dalla pubblica via ed all’interno del Centro, ma all’esterno dei singoli negozi (v.

Cass.27352/2017; Cass. sez. 5, 6 dicembre 2011, n. 26174; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2014, n. 27497).

La questione di diritto inerisce l'interpretazione dell'art. 17, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs. n. 507 del 1993, ed in particolare la portata della specifica «esenzione dall'imposta» (sulla pubblicità) ivi prevista.

Ai sensi del primo periodo della citata lett. a), difatti, per quanto rileva nel presente processo, è esente dall'imposta «la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata...».

Sul punto occorre muovere dal presupposto impositivo relativo al tributo sulla pubblicità (di cui all'art. 5 del citato d.lgs. n. 507 del 1993), da individuarsi nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (ex plurimis: Cass. sez. 5, 15/03/2017, n. 6714, Rv. 643466-01;Cass. sez. 5, 30712/2014, n. 27497, Rv. 634248-01; Cass. sez. 5, 08/09/2008, n. 22572, Rv. 605094-01).

Ne discende che la ratio della specifica disposizione in esame è da ravvisarsi nell'esenzione dall'imposta trattandosi di attività (quella pubblicizzata) esercitata nello stesso locale adibito alla vendita del bene (o alla prestazione del servizio) al cui interno la relativa pubblicità è realizzata.

Consegue che, ai fini dell'operatività dell'esenzione in oggetto, il messaggio, astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari (cioè tutti i possibili avventori dell'esercizio commerciale), deve essere percepibile da chi, in quanto già all'interno dei locali, è potenziale acquirente dello specifico bene ivi venduto (o fruitore dello specifico servizio ivi prestato).

L'interpretazione letterale e teleologica della norma in esame porta dunque a ritenere operante l'esenzione solo nelle ipotesi di realizzazione della doppia condizione dell'esercizio all'interno dei locali adibiti alla vendita tanto dell'attività pubblicizzata quanto dell'attività di pubblicizzazione.

Opinare diversamente, come invece vorrebbe la ricorrente, significherebbe travalicare i limiti dell'attività interpretativa (in ipotesi anche estensiva) ed attuare un'applicazione analogica (contra legem) di una norma, peraltro d'esenzione d'imposta, con riferimento a fattispecie non rientrante nel relativo cono d'ombra.

La statuizione impugnata è quindi conforme al principio di cui innanzi, in quanto l'esenzione in esame non opera nel caso di messaggio pubblicitario collocato su cartelli esterni al centro ed in particolare nell'area dell'intero centro commerciale ove esso è ubicato (con numerosi negozi) e finanche nel parcheggio di pertinenza del detto centro commerciale (peraltro pubblico).

14. La settima censura introduce una indagine di fatto in merito alla estensione dei mezzi pubblicitari, attraverso la deduzione del vizio del travisamento della prova ovvero dell’omesso esame della documentazione prodotta.

La parte che denunci, con il ricorso per cassazione l’erronea valutazione delle prove (come nella specie) ha l'onere, oltre che di riprodurre nel ricorso stesso il tenore esatto dei documenti, anche di indicare dove essi siano stati prodotti, essendo al giudice di legittimità istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalle parti (Cass.2007 n. 11460).

L'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, primo comma, n. 6), cod.prov.civ., previsto a pena d'inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo, a tal fine, neppure sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte, in detta ipotesi mancante (Cass. 23542/2017; Cass. 2015 n. 23575; in tal senso cfr. la stessa Cass. n. 22726/11; cfr. pure, tra le molte, Cass. sez.

V 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. civ. sez.

V 22 ottobre 2010, n. 21686; Cass. civ. sez.

V 12 gennaio 2010, n. 303).Detta censura avrebbe dovuto essere introdotta attraverso il vizio di motivazione della sentenza, criticando la ricostruzione e l'interpretazione del materiale istruttorio accolta dalla sentenza impugnata ed evidenziando l'erroneità del risultato raggiunto dal giudice del merito attraverso l'allegazione e la dimostrazione dell'inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo la ricorrente limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue ( Cass.n. 3994 del 25/02/2005).

Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dedurre che le fotografie prodotte dalla controparte rappresenterebbero impianti difformi per numero e specie rispetto a quelli accertati, introducendo una indagine non consentita nel giudizio di legittimità.

15. L’ottava censura è anch’essa destituita di fondamento.

In tema disanzioni amministrative tributarie, l'obbligo dimotivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto "per relationem" se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali; quanto allesanzioni, è, dunque sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi. ( Cass. 11610 del 04/05/2021; Cass. n. 16484 del 05/08/2016; Cass. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6812).

16. Anche l’ultimo motivo è privo di pregio.

La giurisprudenza di legittimità ha un orientamento consolidato in ordine all’imposizione delli impianti pubblicitari e la norma che prevede l’esenzione è chiara nell’indicare le condizioni per usufruirne.

Questa Corte (cfr. Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4394 del 24/2/2014; Cass. n. 3113 del 12/2/2014; Cass.n. 24670 del 28/11/2007) è ripetutamente intervenuta a definire l'ambito di non debenza delle sanzioni enunciando i seguenti principi di diritto: per "incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.

L'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.

Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseritiin procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili.

Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione".

In presenza di un consolidato indirizzo di legittimità, difetta, pertanto, come statuito correttamente dalla Regionale, l’obiettiva incertezza normativa che non può essere assimilata alla presenza di sentenze di merito contrastanti.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto, con aggravio delle spese in ragione di soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14791/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' LUCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4612/2017 depositata il14/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in Cassazione affidato a nove motivi, illustrati da memoria,nei cui confronti la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità per il Comune di Lecco ha resistito con controricorso e memorie difensive, la società concessionaria impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, n. 4612/11/2017 depositata il 14.11.2017, relativa all'imposta sui diritti sulle pubbliche affissioni per il 2004, lamentando, sia l’erronea decisione sulla carenza motivazionale dell’avviso opposto sia la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 507/93, in quanto, erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuto non assoggettabili ad imposta, quando invece ne sussistevano i relativi presupposti, quei messaggi che pur non promuovendo direttamente l'immagine commerciale o i prodotti di un operatore economico, tuttavia sono volti a indurre la clientela a frequentare i locali commerciali in giorni non usualmente aperti al pubblico, anche solo per trascorrervi il tempo libero. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima censura si deduce violazione dell’art. 2909 cod.civ., ex art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ.; per avere la CTR escluso che la sentenza della CTR n. 44/2015 passata in giudicato che aveva escluso l’applicazione dell’ICP in relazione ai medesimi cartelli pubblicitari oggetto della presente controversia, potesse esplicare effetti in relazione al presente giudizio, in quanto emessa tra parti diverse da quelle presenti nell’odierno giudizio e relativa a striscioni che recavano anche il marchio [OSCURATO:SOCIETA].. Si obietta che: - la richiesta di pagamento dell’ICP di mezzi pubblicitari per l’annualità 2014 è identica a quella relativa all’imposta del 2004; - la presenza in giudizio di GCB non impedisce gli effetti del giudicato sul giudizio pendente; - la questione controversa non concerneva solo la carenza di legittimazione passiva della società [OSCURATO:SOCIETA], avendo i giudici d’appello pronunciato anche sulla natura dei messaggi pubblicitari e la loro diffusione. 2. La seconda censura deduce la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ.; in quanto, erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuto assoggettabili ad imposta, quando, invece, non ne sussistevano i relativi presupposti, i cartelli collocati all’interno del centro commerciale qualificato “ luogo aperto al pubblico” e gli impianti esterni visibili sulla pubblica via essendo esposto nel parcheggio ad uso pubblico del centro commerciale. Si assume che potrebbero essere assoggettati ad imposta quei cartelli che all’interno del centro commerciale pubblicizzano prodotti estranei a quelli che rappresentano l’oggetto principale dell’attività commerciale. La società reputa inoltre insussistente il carattere diffusivo dei messaggi, in quanto indirizzati non ad un numero indistinto di consumatori ma solo ai soggetti che sono già all’interno del Centro. Altrettanto, reputa, dovrebbeconcludersi per i messaggi pubblicitari all’interno dei parcheggi del Centro, in quanto area pertinenziale alla galleria. 3. Con il terzo strumento di ricorso si lamenta altresì la violazione degli artt. 11 d.lgs. 114 del 31 marzo 1998, 103 legge reg. Lombardia 6/2010, 31 d.l. 201 del 6 dicembre 2011, 5 d.lgs. 507/93, ex art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ. La ricorrente critica la sentenza impugnata per aver ritenuto assoggettata ad imposta la cartellonistica esposta, ancorchè priva diriferimenti alle merci ovvero a sconti, contenendo solo l’indicazione degli orari di apertura del Centro al quale, peraltro, già prima della liberalizzazione degli orari, era consentito l’apertura domenicale e la chiusura alle ore ventidue. Precisa la contribuente che, ai sensi del cit. art. 11 cit., l’esercente è tenuto a rendere noto l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio. 4. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 5 e 17 comma 1, lett.b), d.lgs. 507/93, ex art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ., per avere i giudici di appello affermato che, in ogni caso, in considerazione delle dimensioni dei cartelli, superiori al mezzo metro quadrato, gli impianti in oggetto sarebbero soggetti a ICP anche laddove qualificati come meri avvisi al pubblico. Sostiene, al riguardo, la contribuente che la Regionale non poteva mutare il titolo dell’imposizione. 5. La quinta censura prospetta la violazione degli artt. 4 d.lgs. 114 del 31 marzo 1998 e 17 comma 1, lett.b), d.lgs. 507/93, ex art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ.. Afferma la ricorrente che è illegittimo il disconoscimento dell’esenzione prevista dalla norma rubricata, atteso che i cartelli pubblicitari erano esposti all’interno dell’unico centro commerciale e nelle sue pertinenze che beneficiano dell’esenzione come la pubblicità esposta all’interno dei singoli negozi. 6. Il sesto mezzo denuncia la violazione degli artt. 3 legge 241 del 7 agosto 1990, 7 legge 212 del 27 luglio 2000, 1, comma 162 legge 296 del 26 dicembre 2006, nonché dell’art. 10 d.lgs. 507/93, ex art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ.; per avere il giudicante ritenuto adeguatamente motivato l’avviso opposto, pur mancando l’illustrazione delle ragioni giuridiche per le quali gli impianti conterrebbero messaggi pubblicitari e non una mera comunicazione, l’individuazione della esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari. 7. Il settimo motivo critica, ex art. 360, primo comma, n. 4 e 5, cod proc civ., la sentenza impugnata per aver escluso la fondatezza della doglianza relativa all’erroneo calcolo delle superfici dei mezzi pubblicitari in quanto non dimostrato dalla contribuente, ancorchè essa avesse dedotto le misure esatte degli impianti, inferiori a quelle indicate nell’avviso; assume, in particolare, che il decidente avrebbe travisato il contenuto della documentazione prodotta dalla controparte che rappresenterebbe impianti diversi per numero e specie rispetto a quelli accertati. Assume che nella documentazione prodotta dalla concessionaria non sono rappresentati i due striscioni da cinque metri. 8. Con l’ottavo motivo si lamenta la violazione dell’art. 17 d.lgs 472 del 18 dicembre 1997, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., per avere la Regionale confermato l’entità delle sanzioni conseguenti ex lege alle contestazioni della concessionaria. Si assume che la misura delle sanzioni prevede un onere motivazionale così come l’applicazione dell’imposta, adducendo che essa ricorrente non aveva l’onere di denunciare la presenza dei mezzi pubblicitari, cosicchè sarebbe illegittima la contestuale applicazione delle sanzioni e per l’omessa denuncia e per l’omesso versamento di imposta. 9. L’ultimo mezzo veicola la violazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. 472/1992, 8 d.lgs. 546 del 31 dicembre 1992, 10, comma 2, legge 212/2000, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.; per avere i giudici territoriali confermato la legittimità delle sanzioni applicate ancorchè sussistesse un contrasto giurisprudenziale in ordine all’applicabilità dell’ICP in fattispecie simili. 10. L’esame della questione concernente l’imposizione o meno della cartellonistica impone prima di tutto di verificare la sussistenza del giudicato esterno fatto valere dalla ricorrente, intervenuto tra la concessionaria e la società [OSCURATO:SOCIETA]., facente parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (cfr memorie della contribuente). Preliminarmente occorre evidenziare, in re lazione all'eccezione di giudicato esterno sostanziale, che la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum- ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche, v. Cass. n. 20029/11; n.5727/18; n.26457/17, n.14303/17; n.20257/15; 21395/17). Tali conclusioni risultano, del resto, conformi ai principi fissati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13916 del 2006 Rv. 589696 - 01) secondo cui, in tema di autorità del giudicato, allorquando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed ilpetitum del primo. 11. Dunque, in primo luogo, difetta nella specie il primo presupposto dell’efficacia esterna del giudicato, vale a dire che esso concerni il rapporto tra le medesime parti (Sez.U.n. 28179 del 10/12/2020) , mentre nella fattispecie la sentenza di cui si è fatta valere l’efficacia preclusiva è stata emessa nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], che anche se appartenente al gruppo societario “ Gallerie C ommerciali [OSCURATO:SOCIETA]”, rappresenta indubbiamente un soggetto diverso dall’odierno contendente. Pertanto, in tema di contenzioso tributario, l’intervenuto giudicato esterno afferente alla qualificazione giuridica di un negozio (nella specie in un giudizio su imposta di registro suppletiva) esplica effetto preclusivo solo nei giudizi tra le stesse parti relativi a medesimi tributi. Le citate S.U. hanno altresì aggiunto che l’efficacia di giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte suiredditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente. In applicazione di tali principi è stato chiarito che, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei (soli) casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass. 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass. 7 settembre 2018, n. 21824; Cass. 11 marzo 2015, n. 4832). Si ritiene pertanto che i fatti integranti gli elementi costitutivi della fattispecie invocata dall'Ufficio, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile e, dunque, sia presente in entrambi i giudizi l'elemento della invarianza nel tempo dei presupposti impositivi, consistente nella qualificazione giuridica del contratto o del rapporto, necessario per l'operatività dell'effetto preclusivo del giudicato. Nel caso in esame, deve escludersi una efficacia espansiva esterna nel presente giudizio, del giudicato invocato dalle parti nei precedenti gradi di merito e concernenti differenti annualità di imposta, tenuto conto che quello che viene definito "punto comune alle cause" si risolve in una questione di dirittoche involge l'attività interpretativa delle norme di diritto demandata al Giudice e che nell'ordinamento processuale non può incontrare vincoli. Ritiene in conseguenza il Collegio che nella specie non possa, in ogni caso, ravvisarsi alcun vincolo di giudicato determinato dalla sentenza della Commissione tributaria né dalle altre sentenze dei giudici di merito, nel giudizio attualmente pendente: non in relazione alle parti (diverse) e non in relazione alla "interpretazione giuridica" della norma tributaria. E' appena il caso di rilevare, infatti, come l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un Giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non possa mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro Giudice, dovendosi richiamare al proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod.civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello "stare decisis" (cioè del - precedente giurisprudenziale vincolante") che non trova riconoscimento nell'attuale ordinamento processuale. (Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723; Cass., sez. 5, 15/07/2016, n. 14509; n.15215/2021, in motiv.). Ne consegue che la interpretazione ed individuazione della norma giuridica poste a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione non limita il giudice dell'impugnazione nell'esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso, e non sono quindi suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass. I sez. 29.4.1976 n 1531; id. sez. lav. 23.12.2003 n. 19679; id. III sez. 20.10.2010 11. 216561; Cass., sez. 5, 21/10/2013, n. 23723). 12. Per priorità logica deve essere esaminato il sesto motivo relativo alla violazione delle norme in materia di motivazione degli atti impositivi. La questione relativa alla eccepita carenza motivazionale dell’avviso non risulta proposta in sede di appello, se non con riferimento alle sanzioni applicate, così come si evince leggendo la motivazione della pronuncia gravata con l’esposizione dello svolgimento del processo della stessa. La censura è, dunque, inammissibile, in quanto presuppone la proposizione delle relative questioni già nella fase di merito, in primis, nel giudizio di prime cure. Il ricorrente che proponga una questione ha l’onere, difatti, di allegare l’avvenuta deduzione della questione nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente sia stato prodotto, in modo da consentire alla Corte l’accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa ( Cass. n. 16502/2017, in motiv; n. 9138/2016). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio(v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 - 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018); non potendo la parte mutare la posizione assunta nel giudizio di appello, attraverso il proprio atto introduttivo o difensivo, per sostenere un motivo di ricorso, giacché, diversamente, si consentirebbe tanto all'appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell'atto di gravame ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che presiede l'esercizio stesso del diritto di impugnazione in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno esposte in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all'appellato, di mutare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell'atto di costituzione ( ex plurimus:Cass. 2033/2017). 13. La seconda, terza, quarta e quinta censura – in quanto concernenti questioni strettamente connesse – possono essere congiuntamente divisate. E’ più volte affermato da questa Corte il principio secondo il quale, in tema di imposta sulla pubblicità, luogo aperto al pubblico deve essere considerato quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso. Ciò in quanto il presupposto impositivo deve essere individuato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (con riguardo allo spazio interno della stazione ferroviaria il cui accesso sia consentito ai soggetti muniti di biglietto di viaggio, si veda Cass. n. 27497 del 30/12/2014; con riguardo alla targa indicativa di uno studio di un avvocato esposta in un cortile che, pur privato, era aperto al pubblico si veda Cass. n. 22572 del 8/9/2008; con riferimento ad un centro commerciale: Cass. del 15.03.2017, n. 6714, Cass. del 17.03. 2017, n. 6915). Ne deriva che anche lo spazio destinato a centro commerciale che, come accertato in fatto dalla CTR, era accessibile dai soli soggetti abilitati alle transazioni che si svolgevano all'interno, debba essere considerato area aperta al pubblico ai fini di che trattasi. E, del resto, i mezzi pubblicitari risultano - cfr. pagina 4 della sentenza impugnata – ubicati nei parcheggi aperti al pubblico, all’esterno del Centro e dunque visibili dalla pubblica via ed infine altri, collocati all’interno del centro ma all’esterno delle singole unità commerciali. 13.1 Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett a) del d.lgs. n. 145/07 per pubblicità deve intendersi "qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi", mentre secondo l'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 507/93 recita Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immaginedel soggetto pubblicizzato . Il primo comma dell'art. 5, d.lgs. n. 507 del 1993, individua, dunque, il presupposto dell'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ciò in quanto quel che rileva è l'astratta possibilità del messaggio, in rapporto alle dimensioni ed ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, ed il secondo comma, della stessa norma, considera rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. 13.2 Nel caso di specie, l'oggetto della controversia riguarda alcune informazioni indicative dei giorni e orari d'apertura del Centro commerciale [OSCURATO:SOCIETA] poste all’esterno e all’interno del centro commerciale interessato ("domenica aperto" aperto sino alle 22,00…). Le scritte in questione rientrano, nella menzionata nozione, dal momento che esse sono destinate a migliorare l'immagine dell'impresa indicando all'utenza gli orari di apertura dell’esercizio commerciale. L'indicazione dei servizi offerti mediante le scritte e i cartelli in questione, apposti sia all’interno che all’esterno del centro commerciale hanno difatti l'inequivoca funzione di rendere noti al pubblico l'attività commerciale esercitata, svolgendo, dunque, una indiscutibile attività pubblicitaria proprio nel senso indicato dall'art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993. Posti all'interno di un luogo aperto al pubblico, quale è un centro commerciale ovvero un parcheggio pubblico, tali scritte e cartelli sono chiaramente destinati ad attirare l'attenzione della potenziale clientela che vi accede sui servizi e sui prodotti offerti, rivestendo il carattere di invito o stimolo verso il pubblico alla fruizione del servizio offerto o all'acquisto dei prodotti disponibili( v. ex plurimus: Cass. n. 17622 del 21 giugno 2021). Ad avviso del Collegio, secondo la normativa sopra indicata e secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. ord. n. 26104/2019; Cass.n. 12349/2017; Cass. n. 8616/14, 17852/2004) le indicazioni che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per individuazione di servizi e attività, svolgono per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. cit., in ragione dell'astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività di un'azienda (Cassazione, sentenze nn. 27497/2014, 15654/2004 e 8658/2015; Cass. 17/0572017, n. 12349). Non può, d'altra parte, non rilevarsi come le indicazioni oggetto di controversia siano state esposte in un contesto di esercizio d'attività commerciale, e, quand'anche non direttamente volte a promuovere l'immagine o i prodotti dell'impresa interessata, tuttavia, si rivelano utili o necessarie ad un più proficuo svolgimento dell'attività d'impresa. Evidente è la funzione sollecitativa e promozionale degli acquisti delle date e negli orari di apertura indicati. 14. Inammissibile inoltre la quarta censura che attinge l’argomentazione della CTR secondo la quale i mezzi pubblicitari rappresenterebbero, al limite , “avvisi al pubblico” comunque tassabili, date le loro dimensioni superiori al mezzo metro quadrato previsto dall’art. 17, primo comma, lett.b), d.lgs. 507/93, trattandosi di una mera argomentazione ad abundatiam che non concorre a costituire il tessuto logico e giuridico della motivazione della sentenza e, perciò, non può essere considerata elemento utile ai fini dell'interpretazione e della delimitazione del significato della pronuncia. Sul punto, va ribadito il principio affermato da questa Corte, secondo cui “E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con il quale si contesti esclusivamente l'avvenuto rilievo in motivazione, da parte del giudice di appello, dell'inammissibilità dei motivi di impugnazione per difetto di specificità, ove tale rilievo sia avvenuto ad abundantiam e costituisca un mero obiter dictum, che non ha influito sul dispositivo della decisione, la cui ratio decidendi è, in realtà, rappresentata dal rigetto nel merito del gravame per infondatezza delle censure” (conf. Cass. n. 30354 del 18.12.2017; Cass. n. 22782 del 25/09/2018). Il ricorrente, in sostanza, non ha interesse a dolersi di una affermazione alla quale non è seguita alcuna conseguenza pregiudizievole, posto che la motivazione si fonda su ben altre argomentazioni.. Sussiste, di conseguenza, un evidente profilo di carenza di interesse concreto all'impugnazione. (cfr. Cass. n. 11058 del 05-04-2022; Cass. n. 18429 del 08/06/2022; Cass. 9/09/2021, n. 24402; Cass. del 12.12.2017, n. 30354, in motiv.). 14.1. Ne consegue l’assorbimento della quinta censura con la quale la contribuente invoca l’esenzione ex art. 17 cit. In ogni caso, posto che l’art. 17, comma 1- bis del d. lgs. n. 507/1993 stabilisce che l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati , deve ritenersi pertinente il richiamo, da parte della decisione impugnata, ai precedenti di questa Corte in essa citati al fine di escludere che le insegne per le quali la ricorrente rivendica l’esenzione dall’imposta fossero afferenti alla sede della società ricorrente. La ricorrente trascura di evidenziare l’accertamento di fatto compiuto in sede di merito in ordine alla circostanza che le insegne non fosser o installate nella sede dell’attività dei singoli esercizi commerciali, ma fossero poste nel parcheggio pubblico, all’esterno del Centro, visibile dalla pubblica via ed all’interno del Centro, ma all’esterno dei singoli negozi (v. Cass.27352/2017; Cass. sez. 5, 6 dicembre 2011, n. 26174; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2014, n. 27497). La questione di diritto inerisce l'interpretazione dell'art. 17, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs. n. 507 del 1993, ed in particolare la portata della specifica «esenzione dall'imposta» (sulla pubblicità) ivi prevista. Ai sensi del primo periodo della citata lett. a), difatti, per quanto rileva nel presente processo, è esente dall'imposta «la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata...». Sul punto occorre muovere dal presupposto impositivo relativo al tributo sulla pubblicità (di cui all'art. 5 del citato d.lgs. n. 507 del 1993), da individuarsi nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (ex plurimis: Cass. sez. 5, 15/03/2017, n. 6714, Rv. 643466-01;Cass. sez. 5, 30712/2014, n. 27497, Rv. 634248-01; Cass. sez. 5, 08/09/2008, n. 22572, Rv. 605094-01). Ne discende che la ratio della specifica disposizione in esame è da ravvisarsi nell'esenzione dall'imposta trattandosi di attività (quella pubblicizzata) esercitata nello stesso locale adibito alla vendita del bene (o alla prestazione del servizio) al cui interno la relativa pubblicità è realizzata. Consegue che, ai fini dell'operatività dell'esenzione in oggetto, il messaggio, astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari (cioè tutti i possibili avventori dell'esercizio commerciale), deve essere percepibile da chi, in quanto già all'interno dei locali, è potenziale acquirente dello specifico bene ivi venduto (o fruitore dello specifico servizio ivi prestato). L'interpretazione letterale e teleologica della norma in esame porta dunque a ritenere operante l'esenzione solo nelle ipotesi di realizzazione della doppia condizione dell'esercizio all'interno dei locali adibiti alla vendita tanto dell'attività pubblicizzata quanto dell'attività di pubblicizzazione. Opinare diversamente, come invece vorrebbe la ricorrente, significherebbe travalicare i limiti dell'attività interpretativa (in ipotesi anche estensiva) ed attuare un'applicazione analogica (contra legem) di una norma, peraltro d'esenzione d'imposta, con riferimento a fattispecie non rientrante nel relativo cono d'ombra. La statuizione impugnata è quindi conforme al principio di cui innanzi, in quanto l'esenzione in esame non opera nel caso di messaggio pubblicitario collocato su cartelli esterni al centro ed in particolare nell'area dell'intero centro commerciale ove esso è ubicato (con numerosi negozi) e finanche nel parcheggio di pertinenza del detto centro commerciale (peraltro pubblico). 14. La settima censura introduce una indagine di fatto in merito alla estensione dei mezzi pubblicitari, attraverso la deduzione del vizio del travisamento della prova ovvero dell’omesso esame della documentazione prodotta. La parte che denunci, con il ricorso per cassazione l’erronea valutazione delle prove (come nella specie) ha l'onere, oltre che di riprodurre nel ricorso stesso il tenore esatto dei documenti, anche di indicare dove essi siano stati prodotti, essendo al giudice di legittimità istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalle parti (Cass.2007 n. 11460). L'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, primo comma, n. 6), cod.prov.civ., previsto a pena d'inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo, a tal fine, neppure sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte, in detta ipotesi mancante (Cass. 23542/2017; Cass. 2015 n. 23575; in tal senso cfr. la stessa Cass. n. 22726/11; cfr. pure, tra le molte, Cass. sez. V 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. civ. sez. V 22 ottobre 2010, n. 21686; Cass. civ. sez. V 12 gennaio 2010, n. 303).Detta censura avrebbe dovuto essere introdotta attraverso il vizio di motivazione della sentenza, criticando la ricostruzione e l'interpretazione del materiale istruttorio accolta dalla sentenza impugnata ed evidenziando l'erroneità del risultato raggiunto dal giudice del merito attraverso l'allegazione e la dimostrazione dell'inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo la ricorrente limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue ( Cass.n. 3994 del 25/02/2005). Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a dedurre che le fotografie prodotte dalla controparte rappresenterebbero impianti difformi per numero e specie rispetto a quelli accertati, introducendo una indagine non consentita nel giudizio di legittimità. 15. L’ottava censura è anch’essa destituita di fondamento. In tema disanzioni amministrative tributarie, l'obbligo dimotivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto "per relationem" se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali; quanto allesanzioni, è, dunque sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi. ( Cass. 11610 del 04/05/2021; Cass. n. 16484 del 05/08/2016; Cass. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6812). 16. Anche l’ultimo motivo è privo di pregio. La giurisprudenza di legittimità ha un orientamento consolidato in ordine all’imposizione delli impianti pubblicitari e la norma che prevede l’esenzione è chiara nell’indicare le condizioni per usufruirne. Questa Corte (cfr. Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4394 del 24/2/2014; Cass. n. 3113 del 12/2/2014; Cass.n. 24670 del 28/11/2007) è ripetutamente intervenuta a definire l'ambito di non debenza delle sanzioni enunciando i seguenti principi di diritto: per "incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie. L'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseritiin procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione". In presenza di un consolidato indirizzo di legittimità, difetta, pertanto, come statuito correttamente dalla Regionale, l’obiettiva incertezza normativa che non può essere assimilata alla presenza di sentenze di merito contrastanti. In definitiva, il ricorso deve essere respinto, con aggravio delle spese in ragione di soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna parte ricorren
Sentenza Cassazione n. 19002/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris