Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2023
ECLI:EU:T:2023:44
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0785_INF
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 gennaio 2023 –
[OSCURATO:SOCIETA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑785/21)
«Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso incidentale – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Persone legittimate a proporre ricorso e a essere parti del procedimento – Persone interessate da una decisione che non accoglie le loro richieste – Decisione che accoglie un’opposizione alla registrazione di un marchio sulla base di tutti gli argomenti presentati – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 8, § 1, b), e 72, § 4]
(v. punti 22-26)
Dispositivo
1)
Il ricorso incidentale è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SPRL è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nonché dalla [OSCURATO:SOCIETA] e afferenti al procedimento relativo al ricorso incidentale.