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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 21458/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5344-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.I. - [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1233/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/08/2018 R.G.N. 1050/2017; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5344/2019 Cron.

Rep.

Ud. 04/05/2022 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato la sentenza del locale Tribunale con cui era stata accertata l’illegittimità del licenziamento intimato in data 3 settembre 2015, era stato dichiarato il diritto della lavoratrice alla prosecuzione del rapporto di lavoro già in essere con CAI [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 2112 c.c. ed era stata condannata la società convenuta a ricostituire la funzionalità del rapporto di lavoro con la ricorrente e a corrisponderle le retribuzioni maturate, oltre le spese di lite;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. risulta depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA], nonché dai difensori della società; tale rinuncia risulta accettata personalmente da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 13 aprile 2022;

2. pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza che occorra provvedere sulle spese, a mente degli artt. 390 e 391 c.c.; non ricorrono le condizioni per disporre il cd.

“raddoppio” del contributo unificato, atteso che, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del riget to dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5344-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.I. - [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1233/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/08/2018 R.G.N. 1050/2017; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5344/2019 Cron. Rep. Ud. 04/05/2022 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed ha confermato la sentenza del locale Tribunale con cui era stata accertata l’illegittimità del licenziamento intimato in data 3 settembre 2015, era stato dichiarato il diritto della lavoratrice alla prosecuzione del rapporto di lavoro già in essere con CAI [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 2112 c.c. ed era stata condannata la società convenuta a ricostituire la funzionalità del rapporto di lavoro con la ricorrente e a corrisponderle le retribuzioni maturate, oltre le spese di lite; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. risulta depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA], nonché dai difensori della società; tale rinuncia risulta accettata personalmente da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 13 aprile 2022; 2. pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza che occorra provvedere sulle spese, a mente degli artt. 390 e 391 c.c.; non ricorrono le condizioni per disporre il cd. “raddoppio” del contributo unificato, atteso che, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del riget to dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il pro
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