CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 21231/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IB. SORVEGLIANZA di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari con provvedimento in data 20 novembre 2025 harespinto l’istanza depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione penaavente termine il 28 febbraio 2026, e avente ad oggetto la richiesta di concessione dellamisura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter Ord. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando con unicomotivo la violazione dell’art. 47 ter Ord. pen.Il ricorrente contesta la motivazione del provvedimento impugnato laddove fonda ilrigetto della misura unicamente sulla violazione disciplinare commessa in occasione di unpermesso premio; tale decisione non appare conforme al contenuto delle osservazionipsicosociali del detenuto.3. In data 30 aprile 2026 il difensore depositava rinuncia al ricorso per sopravvenutacarenza di interesse in ragione della concessione al detenuto della libertà vigilata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Preliminarmente occorre considerare che ad oggi il detenuto è libero, essendo statoliberato, come emerge dal referto di scarcerazione, in data 12 marzo 2026, pertanto il ricorsosi pone come inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.La legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mirala sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggettoderivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che l'esercizio dell'attività processualeriferibile alla fase dell'impugnazione deve mirare a soddisfare una posizione soggettivagiuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (Cass., Sez. Unite, 27/09/1995, n.10372, Serafino).È quanto l'ordinamento processuale sintetizza nella formula "interesse ad impugnare"e che la disciplina codicistica statuisce all'art. 568 c.p.p., comma 4. (così in motivazione Sez.1, n. 46887 del 22/10/2009 Rv. 245677 – 01).Nel caso in esame il detenuto ha finito di scontare la pena e, pertanto, nessun interesseconcreto ha o ha rappresentato ad ottenere comunque una decisione sul ricorso.All'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non consegue, aisensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende.Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]