CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11220/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-controcuratore,intimato-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 9841/2024 depositato il06/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di ammissione allo statopassivo del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], per ilcredito di € 94.495,60, di cui € 10.584 in via privilegiata ex art.2751 bis,Numero registro generale 14922/2025Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11220/2026Data pubblicazione 27/04/2026n.2, c.c.., ed € 84.911,60, in prededuzione, ai sensi dell’art.111 l fall. o, insubordine, in via privilegiata ex art.2751 bis n.2 c.c.2 [OSCURATO:PERSONA] escluse il credito per carenza di documentazionecomprovante l’attività svolta, nonché per difetto di data certa della letteradi incarico; il Tribunale di Roma respinse l’opposizione ex art. 98 l.fall. condecreto che fu cassato da questa la Corte con ordinanza n. 21271/2023.3 Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio rigettava l’opposizione allo statopassivo.3.1 Il Tribunale ribadiva che le scritture private del 13/1/2014 e del24/1/2014 che, a dire dell’opponente, provavano il conferimentodell’incarico professionale erano prive di data certa e quindi non eranoopponibili al Fallimento, rilevava che le prestazioni professionali pretesenon erano supportate da alcuna prova documentale ed evidenziava che ladedotta prova per testi era inammissibile in quanto generica e diretta allaprova della data certa e che erano inammissibili la produzione di nuovidocumenti e le richieste di ulteriori prove formulate nel giudizio di rinvio.3.Rimarcava, infine, che l’unica attività documentata - la stesura, con n. 4elaborazioni, tra il 25 e il 26 marzo 2014, della bozza del medesimo eunico accordo “condizionato sospensivamente all’approvazione ex art. 167l.f.”, relativo alla cessione delle azioni PLS – risultava essere stataremunerata con il versamento in favore del ricorrente della somma di €10.000.4 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a tre motivi; il Fallimento è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione delprincipio dell’alterità del giudice del rinvio previsto dall’ art 383, comma 1, c.p.c. e del precetto contenuto nella sentenza che ha disposto il rinvioNumero registro generale 14922/2025Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11220/2026Data pubblicazione 27/04/2026per essere stata la decisione emessa da un collegio giudicante di cui avevafatto parte il giudice relatore del primo giudizio di opposizione, conclusosicon la sentenza cassata.1.1 Il secondo motivo deduce «nullità della sentenza per violazionedell’art. 132, comma 2 , n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c. (motivazione inesistente/apparente sui punti decisivi dellacontroversia); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c inrelazione all’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c. (omessa pronuncia su domande edeccezioni del ricorrente)».1.2 Il terzo motivo prospetta «Violazione/falsa applicazione degli artt. 91 e92 comma 2 c.p.c. (principio di soccombenza nella liquidazione delle spesedi lite) in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. ».2 Il primo motivo è fondato e il suo buon esito determina l’assorbimentodegli altri due motivi.2.1 Questa Corte (Cass. 1527/2012; conf. Cass. 24042/2014), nel ribadirei principi già affermati dalle S.U. nella sentenza n. 5087/2008, ( vedianche Cass, 1527/2012; conf. Cass. 24042/2014) ha affermato che «lasentenza che dispone il rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, cod.proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene unastatuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l'ufficiogiudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potràessere io stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficioterritorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizionesull'alterità del giudice rispetta ai magistrati persone fisiche che hannopronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizioviene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenzadella Corte di cassazione, indipendentemente dalla sezione o daimagistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale,che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le personefisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti alloNumero registro generale 14922/2025Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11220/2026Data pubblicazione 27/04/2026stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) odavanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componentiaveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendoviolata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente allacostituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc, civ., senza cheoccorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.), essendosi giàpronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità ».(cfr. Cass. 11120/2017vedi anche 2114/2021).2.2 Nel caso di specie il giudice rescindente ha cassato il primigeniodecreto con rinvio al Tribunale di Roma “in diversa composizione”; ildecreto del giudice di rinvio risulta emesso da un collegio che vede lapartecipazione della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], giudice relatore dell’originariodecreto cassato da questa Corte con l’ordinanza n. 21271/2023.3 In accoglimento del primo motivo di ricorso l’impugnato decreto vacassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per ilriesame della causa e la regolamentazione delle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri due motivi, cassa ildecreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversacomposizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese delpresente giudizio.Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2026.Il Presidente