CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Fermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per «essere il reato alla stessa ascritto estinto per intervenuta prescrizione». [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies D.Igs 8 giugno 2001 n. 231 in relazione al reato di cui all'art.590 cod. pen. commesso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse e a vantaggio della società in danno del lavoratore dipendente [OSCURATO:PERSONA] in Petrioli il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale ha ritenuto essere maturata la prescrizione dell'illecito ai sensi dell'art. 157 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona, deducendo la violazione di legge ed in particolare dell'art. 22 del D.Igs n. 231/2002. Lamenta il ricorrente che il Tribunale avrebbe fondato la declaratoria di estinzione del reato (rectius illecito amministrativo da reato) sulla base della disciplina penalistica che attiene alla prescrizione del reato contestato all'imputato persona fisica e non già, come avrebbe dovuto, sulla base della disciplina della prescrizione degli illeciti amministrativi degli enti contenuta nell' art. 22 cit. Secondo tale disposizione l'illecito amministrativo si prescrive in cinque anni dalla data di consumazione del reato presupposto, ma interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo ex art. 59 ed in tale ultimo caso la prescrizione è sospesa fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio, ovvero- secondo il ricorrente- fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti dell'imputato persona fisica autore del reato presupposto. Nel caso in esame il Tribunale non avrebbe operato alcun riferimento al procedimento penale a carico degli autori del reato presupposto di cui all'art. 590 commi 1, 2 e 3 e alla sua eventuale definizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto il motivo è fondato nel senso che di seguito si chiarisce. 2. La disciplina della prescrizione dell'illecito amministrativo da reato a carico degli enti persone giuridiche è contenuta nell'art. 22 D.Igs 8 giugno 2001 n. 231. 2 k Tale articolo stabilisce che: «le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato» (comma 1); «interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59» (comma 2): «per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione» (comma 3): «se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio"(comma 4). Si tratta di disciplina che si discosta da quella penalistica dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen e che è modellata sulla prescrizione dettata in ambito civilistico dagli artt. 2943 e ss. cod. civ. e sulla prescrizione in materia di sanzioni amministrative dettata dall'art. 28 della I. 24 novembre 1981, n. 689. 3. Il riferimento alla sentenza che definisce il giudizio, quale momento finale della sospensione della prescrizione, è stato già interpretato dalla Corte di legittimità come alla sentenza che definisce il giudizio a carico dell'ente (Sez. 1, n. 31854 del 05/05/2021, [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA]; Sez. 3, n. 1432 del 01/10/2019, dep. 2020, Martin s.r.I., Rv. 277943; Sez. 4, n. 30634 del 09/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 276343; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083; Sez. 5, n. 50102 del 22/09/2015, D'Errico, Rv.265588; Sez. 2, n. 10822 del 15/12/2011, dep. 2012, Cerasino, Rv. 256705) sulla base di plurimi argomenti: - l'art. 22 d.lgs. 231/2001 ha attuato i principi di delega contenuti nella legge n. 300 del 2000, che, all'art. 11, comma 1, lett. r), prevedeva espressamente che l'interruzione della prescrizione dovesse essere regolata dalle norme del codice civile. L'art. 2945, comma 2, cod. civ., stabilisce che l'atto introduttivo del giudizio civile abbia effetto interruttivo del termine di prescrizione, rimanendo quest'ultima altresì sospesa per tutta la durata del giudizio stesso, sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronunci sul diritto azionato. La ratio della disposizione è quella di evitare che la durata del processo ridondi a danno del titolare del diritto stesso, sicché non interessano le vicende processuali relative ad altre e diverse pretese quantunque connesse (Cass. civ., Sez. L, n.11919 del 07/08/2003, Rv. 565739-01; Cass. civ., Sez. L, n. 2712 del 12/03/1998, Rv. 513606-01; C:ass. civ., Sez. L, n. 1377 del 05/03/1982 Rv.419220-01). L'art. 22 d. Igs. n. 231 del 2001 riproduce tale disciplina e deve essere interpretato in aderenza ad essa, in funzione dell'esigenza di garantita pienezza e completezza dell'accertamento a carico della persona giuridica. Non possono pertanto rilevare, ai fini della perimetrazione temporale della sospensione della prescrizione del relativo giudizio, le sorti del giudizio riguardante l'imputato-persona fisica, concettualmente distinto anche nell'ipotesi in cui si proceda congiuntamente.- la diversa conclusione secondo cui la sentenza evocata sarebbe quella emessa a carico dell'imputato del reato presupposto, è irragionevole e asistematica. Il giudizio nei confronti dell'imputato-persona fisica potrebbe anzitutto mancare, posto che, in tema di responsabilità da reato degli enti, quest'ultima può essere affermata anche nelle ipotesi di non avvenuta identificazione dell'autore del reato presupposto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. n.231 del 2001. In ogni caso, se è vero che la responsabilità amministrativa dell'ente presuppone la commissione di un reato, perfetto in tutti i suoi elementi (tra le molte, Sez. 4, n. 31641 del 2018, citata), può accadere che l'accertamento di quest'ultimo abbia luogo, in via incidentale, nel solo giudizio regolato dal d.lgs. n. 231 del 2001, tenuto conto del fatto che la già accertata estinzione del reato per prescrizione impedisce all'Accusa unicamente di procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo, mentre non le preclude di portare avanti il procedimento già incardinato contro l'ente; procedimento, poi, che potrebbe addirittura essere intentato ex novo ove il reato si fosse in precedenza estinto per qualunque altra causa, diversa dall'amnistia, ovvero il suo autore risultasse non imputabile. La coesistenza dei giudizi, frequente nella pratica, è dunque, normativamente solo eventuale e la correlazione dei medesimi, al fine di delimitare nel tempo l'effetto sospensivo della prescrizione nella causa riguardante l'ente, sarebbe priva di una riconoscibile funzionalità, facendo anche incongruamente dipendere l'esistenza stessa della sospensione, e comunque la sua durata, da elementi procedimentali esterni e puramente accidentali. 3. Il Tribunale di Fermo ha, dunque, erroneamente individuato nell'art. 157 doc. proc. pen. la disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente derivante da reato, che invece è dettata nell'art. 22 D.Igs n. 231/2000, in base al quale, essendo in corso il processo a carico dell'ente, il decorso del termine quinquennale di prescrizione doveva intendersi sospeso, fino alla definizione del processo. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo in diversa composizione che dovrà attenersi ai principi di diritto su indicati. P.Q.M. Annulla con rinvio l'impugnata sentenza e dispone