CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06835/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25472_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difensori avverso la sentenza sopra indicata che li condannava per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; rilevato che con tali ricorsi si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: [OSCURATO:PERSONA] suo ricorso è inammissibile perché limitato a generiche osservazioni in tema di applicazione di attenuanti e trattamento sanzionatorio che, oltre a non soddisfare i criteri specificità di quell'articolo 581 cod. proc. pen., comunque investono ambiti di valutazione del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Gentile il ricorso inammissibile in quanto, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sui punti in fatto riproposti dal ricorso gli argomenti sviluppati del 4- nicorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio: il primo motivo contesta la ricostruzione della responsabilità che il giudice di appello ha correttamente fondato su plurimi elementi di fatto, ivi compreso la presenza di parte della droga indosso alla persona; il secondo motivo è dedicato quasi esclusivamente alla generica esposizione di giurisprudenza legittimità con minimi riferimenti al caso di specie, trattandosi di un motivo palesemente privo di specificità; il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto i giudici di merito danno chiaramente atto delle ragioni che tipicamente consentono di configurare nella vicenda accertata il più grave reato di cui al comma 1 dell'articolo 73 d.P.R. 309/1990; il quarto motivo rappresenta una generica doglianza sul diniego delle attenuanti generiche. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibil i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 24 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ert estensore il P