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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 28116/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n•••• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 25 settembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato perché commesso con violenza sulle cose, su cose esposte alla pubblica fede e destinate ad un pubblico servizio e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'esito del giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato„ atteso che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insinclacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.„ senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 3311.4 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento alla tipologia dell'utenza elettrica, destinata ad un uso commerciale, cui si riferisce la sottrazione di energia; - che il secondo motivo di ricorso risulta estremamente generico; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/05/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite, come nel caso di specie, è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), come avvenuto nel caso di specie; - che il quarto motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole dell'omessa dichiarazione, da parte della Corte di appello, dell'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che la pena edittale per il furto pluriaggravato è pari a dieci anni e che il termine di prescrizione massimo è pari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod. pen., ad anni dodici e mesi sei, a nulla rilevando l'esito del giudizio di bilanciamento, la cui rilevanza è espressamente esclusa dall'art. 157, terzo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (mentre il precedente invocato dal ricorrente è anteriore), cosicché, essendo il reato stato commesso il 16 novembre 2010, risulta evidente che esso andava a scadere solo dopo la sentenza di appello emessa in data 17 maggio 2022; - che l'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n•••• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 25 settembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato perché commesso con violenza sulle cose, su cose esposte alla pubblica fede e destinate ad un pubblico servizio e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'esito del giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato„ atteso che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insinclacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.„ senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 3311.4 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento alla tipologia dell'utenza elettrica, destinata ad un uso commerciale, cui si riferisce la sottrazione di energia; - che il secondo motivo di ricorso risulta estremamente generico; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/05/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite, come nel caso di specie, è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), come avvenuto nel caso di specie; - che il quarto motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole dell'omessa dichiarazione, da parte della Corte di appello, dell'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che la pena edittale per il furto pluriaggravato è pari a dieci anni e che il termine di prescrizione massimo è pari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod. pen., ad anni dodici e mesi sei, a nulla rilevando l'esito del giudizio di bilanciamento, la cui rilevanza è espressamente esclusa dall'art. 157, terzo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (mentre il precedente invocato dal ricorrente è anteriore), cosicché, essendo il reato stato commesso il 16 novembre 2010, risulta evidente che esso andava a scadere solo dopo la sentenza di appello emessa in data 17 maggio 2022; - che l'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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