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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37880/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 17599-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

V. COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si rappresenta e difende; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 66/18/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente (uno studio legale associato composto da marito e moglie) avverso un avviso di accertamento per IRAP relativo all'anno d'imposta 2011; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che spettava all'amministrazione finanziaria l'onere probatorio in ordine all'esistenza di una autonoma organizzazione quale imprescindibile requisito d'imponibilità dell'IRAP.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997 e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto, nel caso in cui la parte contribuente venga assoggettata ad IRAP affermandosi l'esercizio della professione in forma associata, si prescinde dalla prova dell'autonoma organizzazione e la parte contribuente per sottrarsi a tale imposta, ha l'onere di provare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata della professione.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Ric. 2021 n. 17599 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- Infatti, secondo questa Corte: l'esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che aveva erroneamente ritenuto sussistere, in maniera automatica, il diritto al rimborso IRAP dei compensi percepiti per lo svolgimento, da parte degli associati, dell'attività di componenti di collegi sindacali, senza considerare che la relativa istanza proveniva da uno studio associato: Cass. n. 30873 del 2019); «il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, stabilisce all'art. 2, primo periodo, che presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

A tenore del secondo periodo dell'art. 2, "costituisce in ogni caso presupposto d'imposta l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato".

Presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (Cass.

S.U. n. 7371 del 2016).

L'attività in forma associata, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, Ric. 2021 n. 17599 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -3- costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione». [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha erroneamente ritenuto che, per l'assoggettabilità all'IRAP, quando la professione sia esercitata in forma associata spetti all'amministrazione finanziaria la prova dell'esistenza di una autonoma organizzazione; non occorre invece in tale ipotesi accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17599-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si rappresenta e difende; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 66/18/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente (uno studio legale associato composto da marito e moglie) avverso un avviso di accertamento per IRAP relativo all'anno d'imposta 2011; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che spettava all'amministrazione finanziaria l'onere probatorio in ordine all'esistenza di una autonoma organizzazione quale imprescindibile requisito d'imponibilità dell'IRAP. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997 e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto, nel caso in cui la parte contribuente venga assoggettata ad IRAP affermandosi l'esercizio della professione in forma associata, si prescinde dalla prova dell'autonoma organizzazione e la parte contribuente per sottrarsi a tale imposta, ha l'onere di provare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata della professione. Il motivo di impugnazione è fondato. Ric. 2021 n. 17599 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Infatti, secondo questa Corte: l'esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che aveva erroneamente ritenuto sussistere, in maniera automatica, il diritto al rimborso IRAP dei compensi percepiti per lo svolgimento, da parte degli associati, dell'attività di componenti di collegi sindacali, senza considerare che la relativa istanza proveniva da uno studio associato: Cass. n. 30873 del 2019); «il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, stabilisce all'art. 2, primo periodo, che presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. A tenore del secondo periodo dell'art. 2, "costituisce in ogni caso presupposto d'imposta l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato". Presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (Cass. S.U. n. 7371 del 2016). L'attività in forma associata, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, Ric. 2021 n. 17599 sez. MT - ud. 18-10-2022 -3- costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione». [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha erroneamente ritenuto che, per l'assoggettabilità all'IRAP, quando la professione sia esercitata in forma associata spetti all'amministrazione finanziaria la prova dell'esistenza di una autonoma organizzazione; non occorre invece in tale ipotesi accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così
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