CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 luglio 2025
Cassazione n. 40647/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 043QKP8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2025 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza ex art.444 cod. proc. pen. emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Piacenza per il reato di furto in abitazione aggravato; Considerato che il ricorso proposto presenta plurimi e concorrenti profili di inammissibilità in quanto: - è tardivo, tenuto conto che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22 luglio 2025 con motivazione contestuale, che il termine di impugnazione di quindici giorni, decorrente dalla data appena indicata e sospeso durante il periodo feriale, è maturato sabato 6 settembre 2025, che il ricorso è stato presentato 1'8 settembre 2025; - propone un motivo, sull'omessa traduzione della sentenza, che esula dal novero di quelli consentiti dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., e, inoltre, non sottende alcun concreto interesse, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il