CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13019/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ficazioni relative al presente procedimento sianoeffettuate presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati.- ricorrente -contro1 RG n. 8955/2021 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8955/2021Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13019/2026Data pubblicazione 06/05/2026Comune di Marcianise, in persona del sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ernesto [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e lenotificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di postaelettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, corso Trieste, n. 61-controricorrente –avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 3218/2020,depositata il 23/9/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] di Bacino delle Province di Napoli e Caserta,in liquidazione, incorporante il [OSCURATO:PERSONA] IntercomunaleA.C.S.A. CE/3 ([OSCURATO:PERSONA]), proponevadomanda giudiziale nei confronti del Comune di Marcianise, volta adottenere la condanna di quest’ultima al pagamento dell’importo dieuro 1.338.612,27, a titolo di corrispettivo per il servizio di raccolta,trasporto e dispacciamento stradale dei RSU, da esso svolto inesecuzione della delibera di giunta comunale di affidamento diincarico n. 77 del 25/2/1998 e successive proroghe.Il Comune, infatti, preso atto della sospensione del servizio diigiene urbana da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., ossia da parte del soggettocui l’ente locale aveva appaltato il servizio con contratto del25/6/1993, ed allo scopo di assicurare la prosecuzione dello stessoservizio anche in adempimento degli impegni assunti dal Comunecon la prefettura di Caserta, aveva deliberato di affidare, in viatemporanea ed urgente, al Consorzio [OSCURATO:PERSONA] 3, con decorrenza dal[OSCURATO:DATA_NASCITA], il servizio suddetto, per un corrispettivo pari al canone2 RG n. 8955/2021 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8955/2021Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13019/2026Data pubblicazione 06/05/2026mensile attualmente erogato dall’amministrazione in favore dellaSPAIC.2. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione diMarcianise, previo invito alle parti alla precisazione delle conclusioni,emetteva successivamente un provvedimento in data 2/3/2010, conil quale rigettava le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti e, inparticolare, reputava sussistere la giurisdizione del giudice ordinariosulla domanda di pagamento presentata dall’attore, rigettaval’eccezione di nullità della citazione o della domanda introduttiva delgiudizio, sollevata dal Comune, e affermava «che l’affidamento delservizio da parte del Comune di Marcianise al Consorzio attore trovapiena legittimazione nelle previsioni della legge regionale n. 10/93,per cui non vi è necessità di contratto scritto sottoscritto da ambo leparti per l’affidamento della gestione del servizio pubblico inquestione».Il tribunale rimetteva poi la causa sul ruolo, disponendo CTU.3. Successivamente il tribunale pronunciava sentenza n.2381/2014 pubblicata il 17/6/2014, rigettando la domanda delConsorzio.In particolare, per quel che qui ancora rileva, preliminarmente,osservava che dall’atto di citazione poteva evincersi sia il petitum,sia la causa petendi.Sempre preliminarmente, riteneva generica l’eccezione diprescrizione.Dichiarava inammissibile la domanda del Consorzio di chiamatain causa degli amministratori.In particolare, quanto al merito, evidenziava la mancanza in attidi un valido contratto, sottoscritto tra il Comune e il Consorzio.Quanto, poi, alle delibere di somma urgenza, la carenza diregolarizzazione dell’ordinanza, a pena di decadenza, entro 303 RG n. 8955/2021 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8955/2021Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13019/2026Data pubblicazione 06/05/2026giorni, ai sensi degli articoli 191, comma 4, TUEL e 194, comma 1,lettera f, comportava l’instaurazione del rapporto obbligatorio tra ilprivato e l’amministratore o funzionario o dipendente che avevaconsentito la prestazione.4. Avverso tale sentenza proponeva appello il Consorzio, sullabase di un unico motivo, «lamentando che la questione relativa allanecessità, nella specie, di un contratto scritto sottoscritto da ambole parti, era stata già affrontata e risolta negativamente conordinanza decisoria emessa in corso di causa ex art. 297, secondocomma, n. 4, c.p.c. in data 2/3/2010 non fatta oggetto diimpugnazione e, pertanto, passata in giudicato».5. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3218/2020,depositata il 23/9/2020, rigettava l’appello.In particolare, per quel che qui ancora rileva, sottolineava che lacircostanza che la questione della necessità di un contratto scrittofosse stata affrontata «dal precedente istruttore in termini negativicon ordinanza resa il 2/3/2010» non escludeva affatto «che il giudicedecidente (nelle more mutato) pote[sse] decidere diversamente insentenza, potendo, all’evidenza, le ordinanza emesse in corso dicausa essere sempre revocate e, comunque, sostituite dallasentenza».Inoltre, il tribunale non avrebbe affatto omesso di considerareche la questione relativa all’esistenza di un valido ed efficacerapporto contrattuale era stata già affrontata dal precedente giudice,ma «ha unicamente ritenuto di non condividere la decisione assuntacon l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], argomentando e motivando circa lanecessità, nella fattispecie, di un contratto scritto».Aggiungeva che, comunque, la legge regionale n. 10 del 1993non prevedeva la possibilità in capo ai comuni di concludere contratti4 RG n. 8955/2021 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8955/2021Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13019/2026Data pubblicazione 06/05/2026con i consorzi di cui facevano parte, senza la necessaria formascritta.6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilConsorzio, depositando anche memoria.7. Ha resistito con controricorso il Comune di Marcianise,depositando anche memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione dell’art. 279, secondo comma, n. 4,c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.».La decisione della Corte d’appello sarebbe errata, in quanto laquestione relativa alla non necessità di un contratto scrittosottoscritto da ambo le parti per l’affidamento del servizio era statadecisa con efficacia di giudicato «con la sentenza non definitivaemessa in corso di causa a seguito di riserva in decisione ai sensi eper gli effetti di cui all’art. 279, secondo comma, n. 4, c.p.c.».Ed infatti, il giudice di prime cure, sulle specifiche questionipregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti, le aveva invitate a«precisare le definitive conclusioni all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nelcorso della quale si riservava in decisione concedendo i termini di cuiall’art. 190 c.p.c. per lo scambio delle conclusionali e repliche».Pertanto, ad avviso del ricorrente, l’ordinanza emessa fuoriudienza e depositata in cancelleria il 2/3/2010, con cui il tribunaleha deciso le questioni preliminari e pregiudiziali, oltre che in ordinealla non necessità di un contratto scritto per l’affidamento delservizio, in realtà era «ad un tempo sentenza non definitiva,relativamente alle decisioni assunte in ordine alle questioni5 RG n. 8955/2021 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8955/2021Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13019/2026Data pubblicazione 06/05/2026pregiudiziali di rito e preliminari di merito, [e] ordinanza istruttoria,relativamente la nomina di un CTU».Del resto, l’ordinanza era stata emessa «In nome del PopoloItaliano» e presentava due distinti contenuti: con il primo, aventecarattere decisorio, ovvero di sentenza non definitiva, il giudiceaveva deciso le questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito,con il secondo (avente carattere ordinatorio) aveva dettatodisposizioni per il prosieguo dell’istruttoria ai soli fini dellaquantificazione del quantum debeatur.Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenzao di ordinanza è decisiva, non già la forma, ma il contenuto dellostesso.Pertanto, in mancanza di appello immediato ovvero di riserva digravame da parte del Comune convenuto, il Consorzio attore nonaveva più interesse a dedurre e provare in merito alle questioni giàdecise in maniera vincolante dal tribunale con il provvedimento del2010.La Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare l’esistenza delgiudicato interno trattandosi, peraltro, di questione rilevabile in ognistato e grado del giudizio e, quindi, anche nelle fasi successive delprocesso e dallo stesso giudice di legittimità.2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla leggeregionale n. 10/1993 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.».Solo in via subordinata, stante il carattere pregiudiziale edassorbente del primo motivo, in ordine all’esistenza del giudicatointerno sulla non necessità del contratto scritto, la sentenza era6 RG n. 8955/2021 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8955/2021Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13019/2026Data pubblicazione 06/05/2026errata anche per violazione e falsa applicazione di norme di dirittooltre che per omesso esame di un fatto decisivo.Per la ricorrente non occorreva, nella specie, la stipulazione di uncontratto scritto, in quanto il Consorzio [OSCURATO:PERSONA]/3 era un consorzioobbligatorio di comuni, costituito da parte di 23 comuni dellaprovincia di Caserta, ai sensi della legge regionale Campania n. 10del 1993.Pertanto, il rapporto negoziale intercorso tra il Comune diMarcianise di Consorzio, avente ad oggetto l’affidamento dei servizidi raccolta, trasporto e dispacciamento stradale, trovava la propriafonte normativa proprio nelle disposizioni di cui alla legge regionalen. 10 del 1993.Era dunque del tutto legittima la pretesa creditoria del Consorzioal pagamento del corrispettivo dovuto dal Comune consorziato, afronte dell’affidamento dell’espletamento del servizio, anche perché,in fattispecie analoga, tra le stesse parti, questa Corte (Cass. n. 4852del 2019) aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo propostadal Comune consorziato, sulla base di un rapporto negozialeintercorso tra i vari enti, riservando la legge obbligatoriamente aicomuni il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.Inoltre, dopo che la SPAIC, con la nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avevacomunicato al Comune di Marcianise che, a far data dal 28/2/1998,avrebbe sospeso il servizio di raccolta, [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato alComune il 25/2/1998 che, a far data dalL’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbeeseguito il servizio.Sempre in data 25/2/1998 la giunta comunale con delibera n. 77aveva rilasciato l’approvazione.3. Il primo motivo è infondato.7 RG n. 8955/2021 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8955/2021Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13019/2026Data pubblicazione 06/05/20264. La prima questione da affrontare inerisce alla individuazionedella natura del provvedimento pronunciato dal tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], sezione di Marcianise, il 3/3/2010.5. Per parte della giurisprudenza di questa Corte - al fine didistinguere tra sentenza o ordinanza endo-processuale - dovrebbefarsi applicazione del criterio sostanziale (Cass., sez. 3, 8/7/2025, n18603, in tema di individuazione di strumenti di impugnazione;anche Cass., sez. 3, 15/7/2009, n. 16471).Ed infatti, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura diordinanza o di sentenza, e sia quindi soggetto o meno ai mezzid'impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo, nongià alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dalgiudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che esso è destinatoa produrre, onde deve definirsi ordinanza il provvedimento chedispone circa il contenuto e le modalità delle attività consentite alleparti; mentre vi è sentenza quando il giudice pronunzia in viadefinitiva o non definitiva sul merito della controversia o supresupposti e condizioni processuali, senza che possa conferire adun provvedimento natura di sentenza la circostanza che, al solo finedi adottare le disposizioni circa l'ulteriore corso del procedimento, ilgiudice abbia preso in esame questioni attinenti a detti presuppostie condizioni o a profili di merito, restando dette questioni comunquesoggette al successivo riesame in sede decisoria (Cass., sez. 1,17/7/1996,, n. 6454).Recentemente, si è affermato che al fine di stabilire se unprovvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisivanon già la forma adottata ma il suo contenuto (cosiddetto principiodella prevalenza della sostanza sulla forma), di modo cheallorquando il giudice, ancorché con provvedimento avente vesteformale di ordinanza, abbia, senza definire il giudizio, deciso una o8 RG n. 8955/2021 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8955/2021Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13019/2026Data pubblicazione 06/05/2026più delle questioni di cui all'art. 279 cod. proc. civ. - in particolareaffermando la propria giurisdizione - a detto provvedimento variconosciuta natura di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279,comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez.U., 11/12/2007, n.25837; Cass., Sez.U., 24/10/2005, n 20470; Cass., Sez.U.,24/2/2005, n. 3816).Ciò varrebbe anche per i provvedimenti che, ai sensi dell’art. 279c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sullagiurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali delprocesso o preliminari di merito), anche quando non definisconogiudizio (Cass. n. 18603 del 2025; cass., sez.L, 4/2/2005, n. 2237).5.1. Nella specie – in base a tale orientamento - la natura disentenza del provvedimento emesso dal tribunale di Santa MariaCapua Vetere, sezione di Marcianise, il 3/3/2010, dovrebbedesumersi dalla circostanza che il tribunale - dopo aver invitato leparti alla precisazione delle conclusioni (Cass., sez. 2, 25/6/2025, n.17032, con espresso riferimento alla necessità della precisazionedelle conclusioni in ordine all’eccezione di incompetenza; Cass., sez.2, 17/12/2025, n. 32950) - ha affermato la sussistenza della propriagiurisdizione sulla domanda di pagamento presentata dal Consorzio,rigettato l’eccezione di nullità della citazione o della domandaintroduttiva del giudizio sollevata dal Comune e affermato chel’affidamento del servizio da parte del Comune al Consorzio attoretrovava piena legittimazione delle previsioni della legge regionale n.10 del 1993, non essendo necessario il contratto scritto sottoscrittoda entrambe le parti per l’affidamento e la gestione del serviziopubblico in questione.Oltre a ciò, la sentenza, nell’intestazione, reca la dicitura «InNome del [OSCURATO:PERSONA]»; ciò corroborerebbe la natura di sentenzadel provvedimento in questione.9 RG n. 8955/2021 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8955/2021Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13019/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con la conseguenza – ove si aderisse a tale orientamento - chela pronuncia (ove qualificata sentenza non definitiva), ai sensidell’art. 279, primo comma, n. 4, c.p.c., non essendo stataimpugnata direttamente con l’appello né essendo stata fatta riservadi impugnazione (Cass., sez. L, 23/11/2015, n. 23862), sarebbepassata in giudicato (Cass., sez. 1, 9/2/2016, n. 2533, che fariferimento alla produzione di effetti di preclusione endoprocessualeassimilabili al giudicato interno, consentendo al giudice di legittimitàl’esame diretto degli atti processuali), impedendo al tribunale dimodificare la propria decisione in ordine alle questioni pregiudizialidi rito e preliminari di merito già trattate in precedenza, compresa laquestione in ordine alla non necessità del contratto scritto tra leparti; infatti, resterebbe salva solo l’ipotesi – qui non verificatasi - incui la pronuncia sia stata riformata con la sentenza passata ingiudicato pronunziata a seguito di impugnazione immediata (Cass.,sez. 2, 14/9/2004, n. 18510).8. Altro è a dirsi, ovviamente, con riferimento alle ordinanzeistruttorie, comunque motivate, che adempiono ad una funzioneessenzialmente strumentale nei riguardi della decisione definitiva enon possono avere effetti preclusivi nei confronti di questa, che puòsempre revocarle o modificare (Cass., sez. 2, 28/5/1984, n. 3270;Cass., sez. 2, 24/2/1982, n. 1148).9.Tuttavia risulta preferibile il diverso orientamento fatto proprioda questa Corte, a sezioni unite (Cass., Sez.U. n. 10242 del 2021),ai fini di delimitare il confine tra sentenza non definitiva ex articolo279 c.p.c., per la quale è necessaria o la riserva di appello oppurel’appello immediato, e la sentenza parziale, che non prevede lapossibilità di riserva di impugnazione, ma impone il gravameimmediato nei termini di legge.10 RG n. 8955/2021 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8955/2021Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13019/2026Data pubblicazione 06/05/2026Si è ritenuto, infatti, preferibile l’orientamento formale rispetto aquello sostanziale.Deve assumere rilevanza l’espressa qualificazione della sentenzacome definitiva o non definitiva da parte del giudice.Solo nel caso di espressa qualificazione come sentenza nondefinitiva, è consentita la riserva di appello; nell’altro caso ènecessaria l’impugnazione immediata, non rilevando l’eventualeriserva formalmente apposta.La contestuale presenza di una qualificazione della sentenzadissonante rispetto agli altri indici formali desumibili dal testocostituisce, quindi, un evidente anomalia nella decisione, incontrasto con le connotazioni di certezza che il provvedimentodecisoria dovrebbe rivestire, al fine di garantire il pieno esercizio delpotere di impugnazione, poiché determina la difficoltà di attribuireprevalenza all’uno o all’altro degli indicatori formali rinvenuti.Va salvaguardata l’esigenza di certezza e di affidamento, in baseal principio dell’apparenza (Cass., Sez.U. n. 10242 del 2021).Ove, dunque, il giudice pronunci sentenza, qualificata dal giudiceespressamente non definitiva, operando il principio dell’apparenza,è consentita anche la riserva di impugnazione (Cass. Sez.U., n.10242 del 2021).Ed infatti, l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibilecontro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base allaqualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnatoall’azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescinderedalla sua esattezza.9.1. Nella specie, vi sono elementi contraddittori, ai finidell’impugnazione e della qualificazione giuridica del provvedimentopronunciato, in quanto, da un lato, si scrive in epigrafe «[OSCURATO:PERSONA] delPopolo Italiano» e si decidono sia le questioni pregiudiziali di rito che11 RG n. 8955/2021 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8955/2021Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13019/2026Data pubblicazione 06/05/2026quelle preliminari di merito (con caratterizzazione del provvedimentocome sentenza) ma, dall’altro, il provvedimento viene qualificatocome «Ordinanza», con rimessione del giudizio sul ruolo, disponendoCTU per la quantificazione del corrispettivo spettante all’attore(potendosi dunque desumere la natura di ordinanza), senza neppureriservare la previsione sulle spese al giudizio definitivo.Stante questa stridente contraddizione non può che prevalere, atutela del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, il principiodell’apparenza, reputando la natura di ordinanza del provvedimentoe non essendo necessaria la riserva di impugnazione oppure l’appelloimmediato.10. Il secondo motivo è fondato.Sussiste, infatti, il giudicato esterno fra le parti, a seguito dellaordinanza di questa Corte n. 4852 del 2019, che ha respinto il ricorsoper cassazionepresentato dal Comune di Caserta nei confronti del Consorzio,avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva rigettatol’appello del Consorzio in quanto era vero, che il commissariogovernativo aveva inteso accollarsi, fino alla concorrenza dellasomma, il debito che il Comune aveva nei confronti del Consorzioma, trattandosi di accollo liberatorio ex art. 1272 c.c., il Consorzionon aveva però aderito all’accordo tra le altre due parti, né vi erastata liberazione del Comune, «per cui lo stesso consorzio avevadunque il diritto di far valere il credito, oggetto del decreto ingiuntivonei confronti del Comune di Caserta».11. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata conrinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M12 RG n. 8955/2021 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 8955/2021Numero sezionale 1878/2026Numero di raccolta generale 13019/2026Data pubblicazione 06/05/2026accoglie il secondo motivo; dichiara infondato il primo; cassa lasentenza impugnata in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026Il PresidenteMauro Di Marzio13 RG n. 8955/2021 Con. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio