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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 1993

Cassazione n. 25207/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1993 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen„ è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale evidenziato come palese risultasse la falsa affermazione a mente della quale aveva sostenuto, nel corso del processo, che la firma apposta sul verbale fosse la propria, appena dopo aver, invece, affermato, che la firma fosse la sua; che la decisione spiega le ragioni che hanno portato a ritenere che nessun equivoco si fosse potuto realizzare alla luce della chiara espressione funzionale a giustificare la differente versione resa nel corso dell'udienza rispetto a quella in precedenza verbalizzata; ritenuto che il secondo motivo con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello di che ha smentito la versione edulcorata della difesa che intendeva accreditare una minimale gravità del fatto e l'assenza di elementi positivi da valorizzare, confutando la rilevanza della giovane età dell'imputata, invero, ventisettenne; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1993 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 372 cod. pen„ è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale evidenziato come palese risultasse la falsa affermazione a mente della quale aveva sostenuto, nel corso del processo, che la firma apposta sul verbale fosse la propria, appena dopo aver, invece, affermato, che la firma fosse la sua; che la decisione spiega le ragioni che hanno portato a ritenere che nessun equivoco si fosse potuto realizzare alla luce della chiara espressione funzionale a giustificare la differente versione resa nel corso dell'udienza rispetto a quella in precedenza verbalizzata; ritenuto che il secondo motivo con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello di che ha smentito la versione edulcorata della difesa che intendeva accreditare una minimale gravità del fatto e l'assenza di elementi positivi da valorizzare, confutando la rilevanza della giovane età dell'imputata, invero, ventisettenne; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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