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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 19706/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'appello avverso la misura di sorveglianza della casa di lavoro, applicata a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato delinquente abituale.

Basile era stato dichiarato socialmente pericoloso ed era seguita la dichiarazione di cui all'art 103 cod. pen. 2.Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la mancata revoca della misura di sicurezza.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e non ammessi in caso di ricorso per cassazione.

Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso non tiene v , presente il profilo di pericolosità correttamente ritento yT Basile, aspetto che ha indotto alla applicazione della misura di sicurezza ai sensi dell'art 103 cod. pen.

La pericolosità sociale è sempre ancorata alla perpetrazione di un reato o r_eefne—aatat-e-r di un quasi reato; a detta condotta si aggiunge ii giudizio negativo del Giudice in ordine alla probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi fatti penalmente rilevanti, di guisa che quella valutazione non può prescindere né essere estranea dalla effettiva condotta del soggetto nel tempo.

La pericolosità sociale è, dunque, una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si desume la probabilità di una recidiva; essa si differenzia dalla capacità criminale, che esiste sempre, in misura più o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e costituisce quindi una attitudine soggettiva alla commissione di reati stessi (Sez. 1, n. 51660, del 16/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274379).

La pericolosità sociale coincide, piuttosto, con una dimensione prognostico-preventiva e il Giudice di sorveglianza, nel disporre la misura finalizzata al suo controllo o nel revocarla, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale anzidetta, sia per ragioni sopravvenute, sia per l'eventuale assenza al momento della applicazione della misura.

La valutazione sulla pericolosità è pertanto adeguata e sussistevano i presupposti per l'applicazione della casa di lavoro.

Per queste ragioni il ricorso proposto nell'interesse deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente cpridanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di1000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/10/2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente A/?...ie tonio Cairo F po Ca [OSCURATO:PERSONA] e „ '(--* -,'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'appello avverso la misura di sorveglianza della casa di lavoro, applicata a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato delinquente abituale. Basile era stato dichiarato socialmente pericoloso ed era seguita la dichiarazione di cui all'art 103 cod. pen. 2.Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la mancata revoca della misura di sicurezza. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati e non ammessi in caso di ricorso per cassazione. Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso non tiene v , presente il profilo di pericolosità correttamente ritento yT Basile, aspetto che ha indotto alla applicazione della misura di sicurezza ai sensi dell'art 103 cod. pen. La pericolosità sociale è sempre ancorata alla perpetrazione di un reato o r_eefne—aatat-e-r di un quasi reato; a detta condotta si aggiunge ii giudizio negativo del Giudice in ordine alla probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi fatti penalmente rilevanti, di guisa che quella valutazione non può prescindere né essere estranea dalla effettiva condotta del soggetto nel tempo. La pericolosità sociale è, dunque, una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si desume la probabilità di una recidiva; essa si differenzia dalla capacità criminale, che esiste sempre, in misura più o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e costituisce quindi una attitudine soggettiva alla commissione di reati stessi (Sez. 1, n. 51660, del 16/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274379). La pericolosità sociale coincide, piuttosto, con una dimensione prognostico-preventiva e il Giudice di sorveglianza, nel disporre la misura finalizzata al suo controllo o nel revocarla, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale anzidetta, sia per ragioni sopravvenute, sia per l'eventuale assenza al momento della applicazione della misura. La valutazione sulla pericolosità è pertanto adeguata e sussistevano i presupposti per l'applicazione della casa di lavoro. Per queste ragioni il ricorso proposto nell'interesse deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente cpridanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di1000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente A/?...ie tonio Cairo F po Ca [OSCURATO:PERSONA] e „ '(--* -,'
Sentenza Cassazione n. 19706/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris