CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2023
Cassazione n. 46665/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 26/4/2023 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Loy, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 aprile 2023 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha disposto nei confronti del predetto indagato 9' la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all'art. 319 ter cod. pen. 2. A [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato il delitto di cui ,all'art. 319 ter cod. pen. con il ruolo di concorrente extraneus nel reato proprio, commesso dal pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], che aveva messo la propria funzione a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], asservendo la stessa all'interesse privato in cambio di utilità. In particolare, il colonnello Formoso aveva svolto una consulenza in merito al sequestro, eseguito il 26 luglio,2016 nell'ambito di un procedimento a carico dei fratelli Sgromo, e, in specie, in merito al quantum del dissequestro da richiedere da parte di [OSCURATO:PERSONA] a seguito della definizione agevolata delle liti pendenti con l'Agenzia delle entrate. Sulla base delle indicazioni fornite dal colonnello Formoso, [OSCURATO:PERSONA], anche a nome del fratello Sebastiano, aveva presentato un'istanza di dissequestro il 5 dicembre 2017 per una cifra superiore a quella oggetto di una precedente domanda di dissequestro, presentata dai propri difensori. Il 7 dicembre 2017 il colonnello Formoso aveva inoltrato a [OSCURATO:PERSONA] il contenuto testuale della conversazione intrattenuta con il Sostituto procuratore in servizio presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente, Formoso aveva chiesto al Pubblico ministero di valutare l'opportunità di procedere al dissequestro delle somme in favore di [OSCURATO:PERSONA], avendo quest'ultimo "ragione" in virtù dei pagamenti effettuati. Il dissequestro era stato in effetti successivamente disposto dal Pubblico ministero, titolare dell'indagine. In cambio di tali attività il colonnello Formoso aveva goduto del beneficio di essere ospitato in più occasioni presso un immobile nella disponibilità dei fratelli Sgromo: in particolare, in data 14 maggio 2017, per alcuni giorni compresi tra il primo gennaio 2018 e il 7 gennaio 2018, il 6 settembre 2018 e il 18 settembre 2018. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Non sarebbe dato rinvenire nel carteggio processuale un elemento concreto da cui inferirsi un patto sinallagmatico di natura corruttiva tra l'odierno indagato e il colonnello Formoso. Non potrebbe sostenersi che vi fosse stato un consiglio tecnico agevolativo: ciò perché l'istanza dell'indagato era in linea con quanto già rappresentato tramite i propri legali, avendo l'indagato già ottenuto il dissequestro di una parte della somma sequestrata, a seguito di istanza dei propri difensori. Non vi sarebbe stata alcuna alterazione del metodo propedeutico all'adozione dell'atto giudiziario, anche in considerazione della liceità del provvedimento di dissequestro per una somma superiore rispetto al quantum originariamente richiesto. L'utilità, erogata dai fratelli Sgromo al pubblico ufficiale, sarebbe stata sganciata temporalmente dai consigli tecnici dispensati da quest'ultimo, trattandosi di un'utilità concessa anche prima e dopo il momento in cui il pubblico ufficiale aveva prestato la sua consulenza, sicché non vi sarebbe una correlazione funzionale tra le due prestazioni. Inoltre, l'utilità ricevuta dal Colonnello avrebbe un valore economico del tutto non proporzionato rispetto alla somma dissequestrata, con conseguente difetto del requisito della proporzionalità tra le due prestazioni; 3.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Secondo il Tribunale, la nota del 29 settembre 2022 con cui il pubblico ufficiale, "più che verosimilmente su sollecitazione degli Sgromo", aveva chiesto notizie sul procedimento in cui [OSCURATO:PERSONA] è indagato, era rilevante per fondare il pericolo attuale e concreto di inquinamento probatorio e di reiterazione di reati della stessa specie. Nessuna considerazione sarebbe stata effettuata sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA], in tanto avrebbe potuto concretamente aiutare i fratelli Sgromo, in quanto era in quel momento comandante presso il nucleo di Polizia economico finanziaria di Catanzaro e in tale veste aveva effettuato le verifiche fiscali, da cui era scaturito il procedimento penale nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro preventivo. Formoso, però, non è attualmente, e verosimilmente non sarà mai più, direttamente coinvolto in un accertamento tributario di cui siano parte i fratelli Sgromo. Per di più, i fatti risalirebbero al 2017 e l'indagato versa in gravissime condizioni di salute, incidenti negativamente sul pericolo di reiterazione dei reati e necessitanti di considerazione al fine di valutare la concreta compatibilità delle cure con la misura inflitta. 4. E' pervenuta memoria nell'interesse del ricorrente, con cui sono state reiterate le argomentazioni formulate nel ricorso quanto all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, in particolare, si è rimarcato che non vi era stato un inquinamento derivante dall'accettazione da parte di un pubblico ufficiale di utilità o di denaro o dalla loro promessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale, richiamati i principi enunciati da questa Corte in ordine al reato di cui all'art. 319 ter cod. pen., ha in sintesi rimarcato che "nella vicenda cautelare in oggetto, dalla serie di messaggi, riportata in precedenza, si evince la sussistenza di un interesse anche privato del pubblico ufficiale Formoso rispetto alla posizione dei fratelli Sgronno, che evidenzia una messa a disposizione del pubblico ufficiale ai desiderata dell'indagato, considerato che Formoso ha seguito con particolare zelo la vicenda del dissequestro delle somme, consigliando le parti del procedimento, contribuendo alla stesura di annotazioni della Polizia giudiziaria che li riguardavano, contattando privatamente il Pubblico ministero procedente, il quale veniva sollecitato a prendere visione dell'istanza per valutare l'opportunità del dissequestro, stante la "ragione" vantata dagli Sgromo, per poi girare il contenuto della conversazione intrattenuta con il Sostituto procuratore agli indagati". Secondo il Tribunale, è tale ultimo messaggio che disvelava il sotteso accordo corruttivo e rendeva esorbitante la condotta dell'indagato rispetto a quella ordinaria di un funzionario pubblico. Il Tribunale ha aggiunto che il fatto che gli Sgromo avessero diritto al dissequestro della maggior somma non rilevava, dovendosi valorizzare, invece, l'attività di intercessione realizzata dal pubblico ufficiale al fine di alterare la fisiologica serie procedimentale, che si stava dipanando sulla questione. I consigli tecnici, espressi dal pubblico ufficiale, erano stati determinanti, anzitutto, per emendare l'istanza precedentemente avanzata dagli Sgromo, che conteneva un importo inferiore rispetto a quello effettivamente pagato, e l'intervento del pubblico ufficiale, unitamente alle comunicazioni in privato con il Pubblico ministero procedente e al relativo inoltro delle conversazioni all'indagato, aveva costituito un sicuro propellente per la definizione della pratica, in ciò determinandosi un indubbio vantaggio temporale e, quindi, patrimoniale per l'instante. Il Tribunale ha poi dato risposta ai rilievi difensivi, avendo rimarcato che la proporzionalità tra le prestazioni è un elemento che rileva non già al fine del radicamento della fattispecie obiettiva del reato ma come indice dell'esistenza dell'accordo corruttivo, che, nel caso in esame, si evinceva dalla serie di indici sintomatici tratti dalle conversazioni tra gli indagati. Con riguardo al difetto di nesso funzionale tra prestazione e controprestazione, il Tribunale ha affermato che vi era piena congruenza temporale tra i consigli dispensati dal pubblico ufficiale e il vantaggio ricavato dai fratelli Sgromo, da una parte, e l'utilità conseguita dal pubblico ufficiale, dall'altra, atteso che la serie fattuale si dipanava dal 2016 al 2018, ossia nel periodo in cui le somme venivano sottoposte ad ablazione per poi essere dissequestrate. In particolare, il Tribunale ha rimarcato che la fruizione della stanza anche in epoca anteriore alla presentazione dell'istanza di sequestro non poteva infirmare il nesso anzidetto, essendo tale fruizione proseguita anche dopo, con ciò rappresentando un rafforzamento del vincolo. Siffatta motivazione resiste ai rilievi censori del ricorrente.Il Tribunale del riesame ha motivato diffusamente sul tema della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari nel caso di specie, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite nel caso Mills (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246582 - 01) e valorizzando la compravendita in sé della funzione giudiziaria. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, nel delitto di corruzione in atti giudiziari, per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio, deve aversi riguardo non al suo contenuto, ma al metodo, con cui essa perviene alla decisicne, e all'inevitabile condizionamento e inquinamento a monte che deriva dall'accettazione da parte di un pubblico ufficiale di denaro o altra utilità o della loro promessa (ex plurimis: Sez. 6, n. 17987 del 24/01/2018, Ungaro, Rv. 272916 - 01). La motivazione del provvedimento in disamina non presenta errori di diritto o vizi di manifesta illogicità, sindacabili in questa sede, mentre restano precluse alla Corte di legittimità la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione impugnata, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 3. E' invece fondato il secondo motivo del ricorso, concernente la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale di Catanzaro ha osservato che la pendenza di un altro procedimento disvelava una personalità dell'indagato proclive a commettere reati di matrice corruttiva, sfruttando la propria rete di relazioni, anche di carattere istituzionale. Deve però rilevarsi che il Tribunale nulla ha specificato in ordine all'altro procedimento pendente e alle relazioni intessute dal ricorrente, così che, al di là dei contatti avuti con il colonnello Formoso, l'affermazione sulle conoscenze resta del tutto generica e non rende contezza delle ragioni per cui l'indagato, "sfruttando la propria rete di relazioni, potrebbe alterare il fisiologico dipanarsi delle logiche procedimentali a proprio vantaggio, anche a prescindere dall'applicazione della misura interdittiva al Formoso". Per di più, a fronte della commissione di fatti avvenuti entro il 2018, il Tribunale ha affermato che la richiesta di informazioni sul procedimento, rivolta da Formoso al Pubblico ministero con nota del 29 settembre 2022, "verosimilmente sollecitata dal ricorrente", renderebbe attuale il pericolo di reiterazione del reato, oltre a quello di cui all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen.Trattasi tuttavia di argomentazione viziata, in quanto la sollecitazione del ricorrente è prospettata solo come verosimile, così che l'inferenza è stata inammissibilmente basata su un elemento non accertato. 4. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata in relazione alle esigenze cautelari e deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., rigettando nel resto il ricorso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro, com