CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 05885/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 21 giugno 2024 la IV Sezione Penale della Corte dì cassazione rigettava l'istanza di restituzione in termine per l'impugnazione della sentenza del 27 febbraio 2017 con cui la Corte di appello di Brescia aveva condannato in contumacia [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso il provvedimento di rigetto emesso da codesta Corte ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione censurando in particolare il provvedimento opposto laddové era stata ritenuta provata la circostanza che prevenuto, all'epoca del procedimento di appello avesse contezza dell'esistenza del procedimento penale a suo carico. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il provvedimento oggetto di impugnazione è costituito dalla sentenza resa in data 21 giugno 2024 con la quale la Quarta Sezione penale di questa Corte aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini presentata dal Charkane; che siffatto provvedimento, non è suscettibile di ulteriore impugnazione ordinaria essendo stato adottato dal Giudice di ultima istanza né i motivi di impugnazione addotti si riferiscono ad una ipotetica abnormità del provvedimento ovvero alla esistenza in esso di errori materiali o di fatto, uniche ipotesi che, stante la atipicità della prima e la straordinarietà della seconda, atteggiandosi a fattispecie di chiusura, avrebbero in linea astratta consentito l'impugnazione del provvedimento adottato; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere stensor- p i