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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36798/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7892/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,elettivamente domiciliat a in Patti, via 2 Giugno n. 2/b, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende per procuraspeciale in calce al ricorso -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandria n. 19, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce alcontroricorso con ricorso incidentale -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la Sentenza d ella Corte d’Appello di Messina n. 893 /2017 , depositata il18.9.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.9.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Zuliani. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere l’accertamento della nullità di varie clausole relative alle condizioni economiche del contratto di conto corrente a suo tempo stipulato con [OSCURATO:PERSONA] – banca che era stata nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa –, concondanna della convenuta a lla restituzione d i tutte le somme versate in esecuzione delle clausole nulle e al risarcimento dei danni.

Dopo la riassunzione del processo interrottoper il decesso del difensore della convenuta, costituitasi volontariamente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(ora incorporata in [OSCURATO:SOCIETA] . ), cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respinse le domande e compensò le spese di lite [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] propose appello nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , ribadendo tutte le domande già svolte davanti al tribunale , cui si oppose nuovamente la convenuta.

La Corte d’Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’impugnazione, condannò [OSCURATO:SOCIETA]. (allora ancora denominata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) a pagare la somma capitale di €

19. 081,21, oltre agli interessi, previo accertamento della nullità della sola clausola relativ a alla capitalizzazione trimestrale di interessi e commissioni di massimo scoperto e ritenendo responsabile la banca per il solo anatocismo verificatosi dopo la cessione dell’azienda di credito dalla procedura concorsuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] – costituitosi con controricorso – ha presentato a sua v olta ricorso incidentale articolato in tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso in replica al ricorso incidentale e anche memoria ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c., quest’ultima peraltro priva di un autonomo contenuto argomentativo, diverso dal mero richiamo degli atti precedenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale, rubricato «Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia un preteso difetto di integrità del contraddittorio nel processo d’appello, posto che quella impugnazione non venne notificata anche a [OSCURATO:SOCIETA]., convenuta in primo grado,rimasta contumace dopo la riassunzione del processo interrotto per il decesso del suo difensore.

La tesi di parte ricorrente è che, nonostante la sua spontanea costituzione in primo grado quale cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima rimanesse litiscon so rte nec essaria , in mancanza di formaleestromissione dal processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c. 2.Con il secondo motivo di ricorso principale, [OSCURATO:SOCIETA]. riformula sostanzialmente la medesima censura, questa volta sub specie di «Violazione o falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

3. I due motivi di ricorso, da trat tare congiuntamente , per l’identità della questione che pongono, sono infondati.

3.1. Occorre precisare che nella sentenza impugnata la questione non è stata affrontata e che non risulta – né parte ricorrente allegain alcun modo – che essa sia stata sollevata e posta all’attenzione dalla Corte d’Appello di Messina.In altri termini, da un lato, la convenuta in primo grado– destinataria d ell’atto d’appello – non costituendosi in appello ha dimostrato di non avere più interesse al processo avente ad oggetto la res litigiosa da lei ceduta a terzi; dall’altro lato, la cessionaria del rapporto si è costituita volontariamente in luogo della sua dante causa e anche la controparteha accettato il contraddittorio senza sollevare obiezioni di sorta. 3.2.Merita, allora , di essere ricordato, condiviso e ribadito il principio già espresso nella seguente massima : « Il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell’alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l’altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore; tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l’estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario alla parte originaria»(Cass. n. 2048/2018).

3.2.1. Del resto, tale principio è stato conformemente affermato anche in numerose altredecisioni (Cass. nn. 20534/2017; 6196/2015; 3056/2011; 26321 /2010; 12035/2010; 8395/2009; 6591/2008; 9004/2007; 24245 /2004, 19072/2003 ; 6530/2000 ), sicché si sarebbero potutiravvisare i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dei motivi ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.(«Il ricorso è inammissibile … quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa»), se solo la corte d’appello avesse esplicitamente deciso nel senso qui indicato la questione di diritto, che invece è stata semplicemente ignorata , in assenza di sollecitazioni delle parti e di rilievo d’ufficio.

4. Con il terzo motivo di ricorso principale, [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Si censura quella parte della sentenza della Corte d’Appello di Messina che haaccertato un determinato importo frutto di illegittimo anatocismo nonostante la riscontrata incompletezza degli estratti conto prodotti da parte attrice. 4.1.Il motivo è inammissibile, perché, sotto l’apparenza di una denuncia di violazione di legge, è volto in realtà a mettere in discussione l’accertamentodel fatto, che non è sindacabile in sede di legittimità.

È di tutta evidenza che la corte d’appello non ha sollevato l’attore dall’onere della prova – per addossa r lo alla convenuta – ma ha semplicemente ritenuto assolto quell’onere nonostante la parziale carenza della documentazione contabile disponibile, contraddicendo, sul punto, la valutazione in fatto d el giudice di primo grado .

La corte di merito ha opinato che , per il periodo con riferimento al quale è stata accolta la domanda, «gli estratti conto mancanti appaiono esiguie tali da non pregiudicare le risultanze contabili della c.t.u., tenuto conto del fatto che i saldisono stati sempre negativi per cui l’assenza dei movimenti di brevi periodi può incidere solo a svantaggio del correntista, poichénon è possibile calcolare per questi brevi periodi gli importi corrisposti a titolo di capitalizzazione».In sostanza, il giudice a quo ha li quidato l ’importo dovuto a titolo di indebito nei limiti di quanto ha ritenuto concretamente provato, il che esclude che abbia inteso sollevare l’attore dall’onere della prova su di lui gravante ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c.

5. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso principale si censura la sentenza d’appello –rispettivamente sotto il profilo della violazione di legge (« Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»)e dell’omesso esame di un fatto decisivo («Omesso esame circa un fatto decisivo che non [sic] è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.») – laddove ha pronunciato condanna al pagamento nei confronti della banca, nonostante l’evidenza, di cui dà atto la stessa sentenza,che il saldo finale del conto corrente fosse risultato passivo per il cliente per un importo ben superiore a quellototale degli addebiti ritenuti illegittimi.

5.1. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione, sono fondati. 5.1.1.Non è in discussione il fatto che, al netto degli illegittimi addebiti accertati nella misura di € 19.081,21, il saldo finale del conto corrente è risultato comunque passivo, per il correntista, per l’importo di € 55.929,31.

Ne dà atto la sentenza impugnata (pag. 14) e lo confermaimplicitamente lo stesso controricorrente laddove, per contrastare questi motivi di ricorso, rileva che «l’accertamento del saldo del conto corrente non ha costituito oggetto di domanda né di alcuna difesa da parte della Banca» (pag. 16 del controricorso).

Sennonché, la domanda di accertamento di un debito (e non di un minor credito) della banca è parte integrante della domanda di condanna della banca medesima al pagamento di un somma a titolo di indebito.

Sicché, sulla base di una sentenza che non accerta un debito (e che, anzi, dà atto dell’esistenza di un residuo credito, quantunque ridotto, della banca), non può essere pronunciata la condanna, senza che occorra, per impedirlo, alcuna domanda riconvenzionale, né alcuna eccezione specifica, da parte della banca convenuta.

5.1.2. La regolazione del rapporto in conto corrente fa sì che le poste attive e passive si sommano algebricamentedando origine a un saldo– provvisorio o definitivo, esigib ile o non esigibile – che è comunque unico, a credito di una parte e a debito dell’altra (art.1823 c.c.).

Non si tratta di compensazione (in senso proprio) di diversi ereciproci crediti e debiti sorti tra le medesime parti, ma di una compensazione impropria tra le contrapposte partite di un rapporto unitario.

Pertanto non è necessaria l’eccezione di parte ai sensi dell’art. 1242, comma 2, c.c., dovendo invece il giudice rilevare d’ufficio l’esistenza di una saldo incompatibile con l’accoglimento della domanda di condanna al pagamento della parte per la quale il saldo è a credito(Cass. n. 7624/2010).

Del resto, come si vedrà tra poco esaminando il primo motivo di ricorso incidentale, lo stesso controricorrente sottolinea, ad altri fini, l’unitarietà del rapporto di conto corrente, in forza del qualeesisteva – anche al momento della cessione d’azienda dai commissari di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. – un credito della banca (una attività patrimoniale per la banca) e non un debito.

5.1.3. Sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge, perché la corte d’appello non avrebbe potutoconsiderare un indebito ripetibile e fare oggetto di condanna la somma degli illegittimi addebiti su un conto corrente il cuisaldo era comunque passivo per il correntista.

6. Il sesto motivo di ricorso principale («Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»)è, in realtà, del tutto privo di un suo autonomo contenuto.

Infatti, la ricorrente si limita a osservare che l’accoglimento dei precedenti motivi «comporta la cassazione del provvedimento impugnato anche nella parte in cui» la Corte d’Appello di Messina l’ha condannataal rimborso totale delle spese di c.t.u. e alla rifusione parziale delle spese di lite in favore di controparte, senza quindi denunciare alcuno specific o ed intrinsec o vizio della decisione sulle spese in quanto tale.

6.1. Il motivo rimane comunque assorbito dall’accoglimento dei due precedenti, che comporta la cassazione della sentenza impugnata, che travolge anchela decisione in punto spese.

7. Il primomotivo di ricorso incidentale è così rubricato dalla parte controricorrente: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 90 del d.lgs. n. 385 del 1993 in relazione al motivo di cui al n. 3 del primo comma dell’art. 360c.p.c.».

Si contesta qui la de cisione della corte d’appellonella parte in cui ha escluso la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. (e quindi ora, per essa, di [OSCURATO:SOCIETA].) con riguardo agli illegittimi addebiti di interessi anatocisticiavvenuti prima della cessione dell’azienda di [OSCURATO:PERSONA] in sede di procedura di liquidazione concorsuale (6.9.1997). 7.1.Il giudice d’appello ha confermato, sul punto, la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],osservando, da un lato, che i crediti vantati nei confronti della banca posta in liquidazione coatta amministrativa possono essere accertati solo in sede concorsuale mediante la specifica procedura di verifica del passivo (art. 86 T.U.B.); dall’altro lato, che nella liquidazione dell’attivo da parte d ei commissari liquidatori il cessio nario di azienda «risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo»(art. 90, comma 2, T.U.B.). [OSCURATO:PERSONA] la pertinenza al caso di specie di tali disposizioni di legge,rilevando che non si tratta qui del trasferiment o di una passività della banca sottoposta a procedura concorsuale , bensì della cessione di una attività (rapporto di conto corrente con saldo momentaneo a credito della banca),di cui il cliente contesta la legittimità.

7.2. Il motivo è fondato.

7.2.1. È pacifico il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. subentrò a [OSCURATO:PERSONA] (non in un semplice rapporto di obbligazione , ma ) in un rapporto contrattuale pendente, che continuò ad avere esecuzione per alcuni anni, prima della revoca da parte della banca.È pertanto fisiologico che la cessionaria del rapporto sia subentrata non solo nei diritti, ma anche in tutti gli obblighi nascenti dal contratto ceduto e ancora in corso di esecuzione.

7.2.2. È altrettanto pacifico che il conto corrente, al momento della cessione d’azienda in sede concorsuale, evidenziava un saldo momentaneo passivo per il cliente, sicché questimai avrebbe potuto essere ammesso al passivo della banca quale creditore dai commissari liquidatori, né chiedere l’ammissione al passivo.La corte d’appello ha rilevato che il cliente avrebbe potuto già alloraagire per l’accertamento della nullità delle clausole del contratto contrarie a norme imperative.

Ma siffatta domanda, in quanto finalizzata non all’accertamento di un credito da ammettere al passivo, bensì soltanto alla riduzione del saldo passivo del conto corrente , non avrebbepotuto (e quindi men che meno dovuto) essere proposta nei confronti della cedente in sede concorsuale.

Infatti, la verifica dello stato passivo in una procedura concorsualenon ammette domande di mero accertamento, ma soltanto domande volte ad affermare il diritto a partecipare alla ripartizione del ricavato della liquidazione dell’attivo(Cass. n. 33475/2021).

7.2.3. È pertanto corretto il rilievo del ricorren te incidentale secondo cui né l’art. 86, né l’art. 90 del T.U.B. pongono ostacoli all’accertamento, nei confronti della cessionaria d’azienda e della sua avente causa, degli illegittimi addebiti sul conto corrente avvenuti prima della cessione d’azienda.

Non osta l’onere di presentare in sede concorsuale le domande di ammissione al passivo, perché [OSCURATO:PERSONA] non chiede e non avrebbe potuto chiedere l’accertamento di un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; non osta il limite all’efficacia della cessione delle passività aziendali in sede concorsuale, perché a [OSCURATO:SOCIETA]. non fu trasferita una posizione passiva (un debito), bensì un rapporto contrattuale pendentecon tutta la relativa disciplina legale e negoziale (compresa quella derivante dagli artt. 1418 e ss. c.c.).

7.3. L’accoglimento del motivosotto il corretto profilo giuridico sopra illustratorende superfluo l’esame della tesi di parte ricorrente secondo cui la cessione del contratto di cui si discuteda [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe intervenuta già prima della cessione d’azienda da parte dei commissari liquidatori.

Superfluo pertanto anche rilevare l’inammissibilità della questione, in quanto relativa all’accertamento del fatto, non sindacabile, come tale, in sede di legittimità.

8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1284, comma 3, c.c. e dell’art. 7, comma 3, delle norme regolantiil conto corrente, in rela zione al motivo di cui al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.». 8.1.Viene qui censurata quella parte della sentenza d’appello in cui è stato confermato il rigetto della domanda di accertamento della nullità, per indeterminatezza, della clausola con cui furon o pattuiti tassi di interesse convenzionali superiori al tasso legale.

La corte d’appello ha negato la nullità delle condizioni pattuite perché esse «facevano espresso rinvio al tasso ufficiale di sconto », oltre a indicare precisi dati numerici, che sono riportati nella sentenza.

Nell’illustrare questo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente non contesta l’affermazione della sentenza in merito al contenuto delle pattuizioni contrattuali, ma sostiene che i tassi passivi «applicati» nel corso del rapporto non avrebbero «alcun collegamento con i tassi ufficiali di sconto in vigore nei vari periodi», dal che arguisceche la banca abbia «esclusivamente applicato i tassi c.d. uso piazza».

8.2. Il motivo è inammissibilesotto un duplice profilo.

8.2.1. La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale correttamente – dovendo decidere su un a domanda di accertamento della nullità – ha incentrato la sua attenzione sul contenuto del contratto e, in particolare, delle clausole indicate come invalide.

Viceversa il motivo di ricorso pone l’accento solo sui tassi di interesse «applicati» dalla banca, implicitamente ipotizzando che essi siano stati diversi da quelli pattuiti .

Questo aspetto, però,nulla ha a che vedere con la validità o invalidità della clausola, attenendo soltanto all’esecuzione del contratto e, quindi, eventualmente, al suo inadempimento.

Di conseguenza, le osservazioni in merito a quella che è stata l’esecuzione del contratto sono del tutto inefficaci a sostegno di un motivo di ricorso volto a criticare la decisione sulla validità delle pattuizioni contrattuali.

E ciò a prescindere da ogni considerazione su lla loro fondatezza e sull a loro ammissibilità in questa sede sotto il profilo dell’autosu fficienza ein quanto pongono una quaestio facti.

8.2.2. Ancor più evidente è l’inammissibilità della denuncia della «violazione e falsa applicazione … dell’art. 7, comma 3, delle norme regolanti il conto corrente», posto il singolo contratto stipulato tra le parti non è una norma di diritto la cui violazione possa essere sindacatada questa Corte (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) , essendo eventualmente sindacabile –ove contestata, il che non è in questo caso –la violazione delle norme di diritto sull’interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.).

9. Il terzo motivo di ricorso incidentale è così formulato : «Violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., in relazione al motivo di cui al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.».

9.1. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato che non era stata mossa dall’appellante alcuna doglianza sul rigetto, da parte del giudice di primo grado, dell e domand e incentrate sulla violazione della normativa antiusura e sulla illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto.

Il ricorrente incidentale non nega l’assenza di qualsiasi illustrazione di motivi di gravame sotto taliaspetti, ma osserva che nelle conclusioni dell’atto d’appello aveva comunque ch iesto di «accogliere interamente le domande formulate nell’atto di citazione di primo grado», che erano state interamente trascritte nelle «Premesse». 9.2.Il motivo è infondato. 9.2.1.La corte d’appello si è limitata a rilevare la mancanza di «doglianze» e di «argomentazioni» su usura e co mmiss ioni di massimo scoperto, senza esplicitarne le conseguenze in termini di ostacolo processuale all’accoglimento dell’appello in parte qua .

Tuttavia, tale parziale lacuna della motivazione in diritto può ben essere colmata in questa sede.

Il fatto che le conclusioni dell’appellante fossero comunquevolte ad ottenere, sinteticamente, l’accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado, se può valere ad escludere una rinuncia implicita ad alcune di queste (art.346 c.p.c.), non fa venire meno l’inammissibilità parziale dell’appello derivante dalla mancanza di una illustr azione volta a specificare le parti del provvedimento che si intendevanoappellare, le modifiche che venivanorichieste alla ricostruzione del fatto e le circostanze da cui derivavala violazione di legge (art. 342, comma 1, c.p.c.).

Quindi bene ha fatto la corte d’appello a ritenersi sollevata dall’esame nel merito di tali domande. 10.All’accoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso principale, nonché del primo motivo di ricorso incidentale, consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, perché decida nuovamente , in diversa composizione, sulla scorta dei principi sopra affermati (accoglimento della domanda di condanna solo se il saldo finale del conto corrente risulti passivo per la banca; rilevanza, ai fini del calcolo del saldo, degli illegittimi addebiti anatocistici precedenti al 6.9.1997 , ove provati), provvedendo anche sulle spese di lite, comprese quelle relative al presente grado di giudizio.

P. Q. M. La Corte: accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso principale, nonché il primo motivo di ricorso incidentale – assorbito il sesto motivo di ricorso principale e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7892/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,elettivamente domiciliat a in Patti, via 2 Giugno n. 2/b, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende per procuraspeciale in calce al ricorso -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandria n. 19, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce alcontroricorso con ricorso incidentale -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la Sentenza d ella Corte d’Appello di Messina n. 893 /2017 , depositata il18.9.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.9.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Zuliani. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] citò in giudizio, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere l’accertamento della nullità di varie clausole relative alle condizioni economiche del contratto di conto corrente a suo tempo stipulato con [OSCURATO:PERSONA] – banca che era stata nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa –, concondanna della convenuta a lla restituzione d i tutte le somme versate in esecuzione delle clausole nulle e al risarcimento dei danni. Dopo la riassunzione del processo interrottoper il decesso del difensore della convenuta, costituitasi volontariamente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(ora incorporata in [OSCURATO:SOCIETA] . ), cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respinse le domande e compensò le spese di lite [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] propose appello nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , ribadendo tutte le domande già svolte davanti al tribunale , cui si oppose nuovamente la convenuta. La Corte d’Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’impugnazione, condannò [OSCURATO:SOCIETA]. (allora ancora denominata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) a pagare la somma capitale di € 19. 081,21, oltre agli interessi, previo accertamento della nullità della sola clausola relativ a alla capitalizzazione trimestrale di interessi e commissioni di massimo scoperto e ritenendo responsabile la banca per il solo anatocismo verificatosi dopo la cessione dell’azienda di credito dalla procedura concorsuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] – costituitosi con controricorso – ha presentato a sua v olta ricorso incidentale articolato in tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso in replica al ricorso incidentale e anche memoria ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c., quest’ultima peraltro priva di un autonomo contenuto argomentativo, diverso dal mero richiamo degli atti precedenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale, rubricato «Nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia un preteso difetto di integrità del contraddittorio nel processo d’appello, posto che quella impugnazione non venne notificata anche a [OSCURATO:SOCIETA]., convenuta in primo grado,rimasta contumace dopo la riassunzione del processo interrotto per il decesso del suo difensore. La tesi di parte ricorrente è che, nonostante la sua spontanea costituzione in primo grado quale cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima rimanesse litiscon so rte nec essaria , in mancanza di formaleestromissione dal processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c. 2.Con il secondo motivo di ricorso principale, [OSCURATO:SOCIETA]. riformula sostanzialmente la medesima censura, questa volta sub specie di «Violazione o falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 3. I due motivi di ricorso, da trat tare congiuntamente , per l’identità della questione che pongono, sono infondati. 3.1. Occorre precisare che nella sentenza impugnata la questione non è stata affrontata e che non risulta – né parte ricorrente allegain alcun modo – che essa sia stata sollevata e posta all’attenzione dalla Corte d’Appello di Messina.In altri termini, da un lato, la convenuta in primo grado– destinataria d ell’atto d’appello – non costituendosi in appello ha dimostrato di non avere più interesse al processo avente ad oggetto la res litigiosa da lei ceduta a terzi; dall’altro lato, la cessionaria del rapporto si è costituita volontariamente in luogo della sua dante causa e anche la controparteha accettato il contraddittorio senza sollevare obiezioni di sorta. 3.2.Merita, allora , di essere ricordato, condiviso e ribadito il principio già espresso nella seguente massima : « Il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell’alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l’altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore; tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l’estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario alla parte originaria»(Cass. n. 2048/2018). 3.2.1. Del resto, tale principio è stato conformemente affermato anche in numerose altredecisioni (Cass. nn. 20534/2017; 6196/2015; 3056/2011; 26321 /2010; 12035/2010; 8395/2009; 6591/2008; 9004/2007; 24245 /2004, 19072/2003 ; 6530/2000 ), sicché si sarebbero potutiravvisare i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dei motivi ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.(«Il ricorso è inammissibile … quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa»), se solo la corte d’appello avesse esplicitamente deciso nel senso qui indicato la questione di diritto, che invece è stata semplicemente ignorata , in assenza di sollecitazioni delle parti e di rilievo d’ufficio. 4. Con il terzo motivo di ricorso principale, [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si censura quella parte della sentenza della Corte d’Appello di Messina che haaccertato un determinato importo frutto di illegittimo anatocismo nonostante la riscontrata incompletezza degli estratti conto prodotti da parte attrice. 4.1.Il motivo è inammissibile, perché, sotto l’apparenza di una denuncia di violazione di legge, è volto in realtà a mettere in discussione l’accertamentodel fatto, che non è sindacabile in sede di legittimità. È di tutta evidenza che la corte d’appello non ha sollevato l’attore dall’onere della prova – per addossa r lo alla convenuta – ma ha semplicemente ritenuto assolto quell’onere nonostante la parziale carenza della documentazione contabile disponibile, contraddicendo, sul punto, la valutazione in fatto d el giudice di primo grado . La corte di merito ha opinato che , per il periodo con riferimento al quale è stata accolta la domanda, «gli estratti conto mancanti appaiono esiguie tali da non pregiudicare le risultanze contabili della c.t.u., tenuto conto del fatto che i saldisono stati sempre negativi per cui l’assenza dei movimenti di brevi periodi può incidere solo a svantaggio del correntista, poichénon è possibile calcolare per questi brevi periodi gli importi corrisposti a titolo di capitalizzazione».In sostanza, il giudice a quo ha li quidato l ’importo dovuto a titolo di indebito nei limiti di quanto ha ritenuto concretamente provato, il che esclude che abbia inteso sollevare l’attore dall’onere della prova su di lui gravante ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c. 5. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso principale si censura la sentenza d’appello –rispettivamente sotto il profilo della violazione di legge (« Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»)e dell’omesso esame di un fatto decisivo («Omesso esame circa un fatto decisivo che non [sic] è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.») – laddove ha pronunciato condanna al pagamento nei confronti della banca, nonostante l’evidenza, di cui dà atto la stessa sentenza,che il saldo finale del conto corrente fosse risultato passivo per il cliente per un importo ben superiore a quellototale degli addebiti ritenuti illegittimi. 5.1. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione, sono fondati. 5.1.1.Non è in discussione il fatto che, al netto degli illegittimi addebiti accertati nella misura di € 19.081,21, il saldo finale del conto corrente è risultato comunque passivo, per il correntista, per l’importo di € 55.929,31. Ne dà atto la sentenza impugnata (pag. 14) e lo confermaimplicitamente lo stesso controricorrente laddove, per contrastare questi motivi di ricorso, rileva che «l’accertamento del saldo del conto corrente non ha costituito oggetto di domanda né di alcuna difesa da parte della Banca» (pag. 16 del controricorso). Sennonché, la domanda di accertamento di un debito (e non di un minor credito) della banca è parte integrante della domanda di condanna della banca medesima al pagamento di un somma a titolo di indebito. Sicché, sulla base di una sentenza che non accerta un debito (e che, anzi, dà atto dell’esistenza di un residuo credito, quantunque ridotto, della banca), non può essere pronunciata la condanna, senza che occorra, per impedirlo, alcuna domanda riconvenzionale, né alcuna eccezione specifica, da parte della banca convenuta. 5.1.2. La regolazione del rapporto in conto corrente fa sì che le poste attive e passive si sommano algebricamentedando origine a un saldo– provvisorio o definitivo, esigib ile o non esigibile – che è comunque unico, a credito di una parte e a debito dell’altra (art.1823 c.c.). Non si tratta di compensazione (in senso proprio) di diversi ereciproci crediti e debiti sorti tra le medesime parti, ma di una compensazione impropria tra le contrapposte partite di un rapporto unitario. Pertanto non è necessaria l’eccezione di parte ai sensi dell’art. 1242, comma 2, c.c., dovendo invece il giudice rilevare d’ufficio l’esistenza di una saldo incompatibile con l’accoglimento della domanda di condanna al pagamento della parte per la quale il saldo è a credito(Cass. n. 7624/2010). Del resto, come si vedrà tra poco esaminando il primo motivo di ricorso incidentale, lo stesso controricorrente sottolinea, ad altri fini, l’unitarietà del rapporto di conto corrente, in forza del qualeesisteva – anche al momento della cessione d’azienda dai commissari di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. – un credito della banca (una attività patrimoniale per la banca) e non un debito. 5.1.3. Sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge, perché la corte d’appello non avrebbe potutoconsiderare un indebito ripetibile e fare oggetto di condanna la somma degli illegittimi addebiti su un conto corrente il cuisaldo era comunque passivo per il correntista. 6. Il sesto motivo di ricorso principale («Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»)è, in realtà, del tutto privo di un suo autonomo contenuto. Infatti, la ricorrente si limita a osservare che l’accoglimento dei precedenti motivi «comporta la cassazione del provvedimento impugnato anche nella parte in cui» la Corte d’Appello di Messina l’ha condannataal rimborso totale delle spese di c.t.u. e alla rifusione parziale delle spese di lite in favore di controparte, senza quindi denunciare alcuno specific o ed intrinsec o vizio della decisione sulle spese in quanto tale. 6.1. Il motivo rimane comunque assorbito dall’accoglimento dei due precedenti, che comporta la cassazione della sentenza impugnata, che travolge anchela decisione in punto spese. 7. Il primomotivo di ricorso incidentale è così rubricato dalla parte controricorrente: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 90 del d.lgs. n. 385 del 1993 in relazione al motivo di cui al n. 3 del primo comma dell’art. 360c.p.c.». Si contesta qui la de cisione della corte d’appellonella parte in cui ha escluso la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. (e quindi ora, per essa, di [OSCURATO:SOCIETA].) con riguardo agli illegittimi addebiti di interessi anatocisticiavvenuti prima della cessione dell’azienda di [OSCURATO:PERSONA] in sede di procedura di liquidazione concorsuale (6.9.1997). 7.1.Il giudice d’appello ha confermato, sul punto, la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],osservando, da un lato, che i crediti vantati nei confronti della banca posta in liquidazione coatta amministrativa possono essere accertati solo in sede concorsuale mediante la specifica procedura di verifica del passivo (art. 86 T.U.B.); dall’altro lato, che nella liquidazione dell’attivo da parte d ei commissari liquidatori il cessio nario di azienda «risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo»(art. 90, comma 2, T.U.B.). [OSCURATO:PERSONA] la pertinenza al caso di specie di tali disposizioni di legge,rilevando che non si tratta qui del trasferiment o di una passività della banca sottoposta a procedura concorsuale , bensì della cessione di una attività (rapporto di conto corrente con saldo momentaneo a credito della banca),di cui il cliente contesta la legittimità. 7.2. Il motivo è fondato. 7.2.1. È pacifico il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. subentrò a [OSCURATO:PERSONA] (non in un semplice rapporto di obbligazione , ma ) in un rapporto contrattuale pendente, che continuò ad avere esecuzione per alcuni anni, prima della revoca da parte della banca.È pertanto fisiologico che la cessionaria del rapporto sia subentrata non solo nei diritti, ma anche in tutti gli obblighi nascenti dal contratto ceduto e ancora in corso di esecuzione. 7.2.2. È altrettanto pacifico che il conto corrente, al momento della cessione d’azienda in sede concorsuale, evidenziava un saldo momentaneo passivo per il cliente, sicché questimai avrebbe potuto essere ammesso al passivo della banca quale creditore dai commissari liquidatori, né chiedere l’ammissione al passivo.La corte d’appello ha rilevato che il cliente avrebbe potuto già alloraagire per l’accertamento della nullità delle clausole del contratto contrarie a norme imperative. Ma siffatta domanda, in quanto finalizzata non all’accertamento di un credito da ammettere al passivo, bensì soltanto alla riduzione del saldo passivo del conto corrente , non avrebbepotuto (e quindi men che meno dovuto) essere proposta nei confronti della cedente in sede concorsuale. Infatti, la verifica dello stato passivo in una procedura concorsualenon ammette domande di mero accertamento, ma soltanto domande volte ad affermare il diritto a partecipare alla ripartizione del ricavato della liquidazione dell’attivo(Cass. n. 33475/2021). 7.2.3. È pertanto corretto il rilievo del ricorren te incidentale secondo cui né l’art. 86, né l’art. 90 del T.U.B. pongono ostacoli all’accertamento, nei confronti della cessionaria d’azienda e della sua avente causa, degli illegittimi addebiti sul conto corrente avvenuti prima della cessione d’azienda. Non osta l’onere di presentare in sede concorsuale le domande di ammissione al passivo, perché [OSCURATO:PERSONA] non chiede e non avrebbe potuto chiedere l’accertamento di un credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; non osta il limite all’efficacia della cessione delle passività aziendali in sede concorsuale, perché a [OSCURATO:SOCIETA]. non fu trasferita una posizione passiva (un debito), bensì un rapporto contrattuale pendentecon tutta la relativa disciplina legale e negoziale (compresa quella derivante dagli artt. 1418 e ss. c.c.). 7.3. L’accoglimento del motivosotto il corretto profilo giuridico sopra illustratorende superfluo l’esame della tesi di parte ricorrente secondo cui la cessione del contratto di cui si discuteda [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe intervenuta già prima della cessione d’azienda da parte dei commissari liquidatori. Superfluo pertanto anche rilevare l’inammissibilità della questione, in quanto relativa all’accertamento del fatto, non sindacabile, come tale, in sede di legittimità. 8. Con il secondo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1284, comma 3, c.c. e dell’art. 7, comma 3, delle norme regolantiil conto corrente, in rela zione al motivo di cui al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.». 8.1.Viene qui censurata quella parte della sentenza d’appello in cui è stato confermato il rigetto della domanda di accertamento della nullità, per indeterminatezza, della clausola con cui furon o pattuiti tassi di interesse convenzionali superiori al tasso legale. La corte d’appello ha negato la nullità delle condizioni pattuite perché esse «facevano espresso rinvio al tasso ufficiale di sconto », oltre a indicare precisi dati numerici, che sono riportati nella sentenza. Nell’illustrare questo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente non contesta l’affermazione della sentenza in merito al contenuto delle pattuizioni contrattuali, ma sostiene che i tassi passivi «applicati» nel corso del rapporto non avrebbero «alcun collegamento con i tassi ufficiali di sconto in vigore nei vari periodi», dal che arguisceche la banca abbia «esclusivamente applicato i tassi c.d. uso piazza». 8.2. Il motivo è inammissibilesotto un duplice profilo. 8.2.1. La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale correttamente – dovendo decidere su un a domanda di accertamento della nullità – ha incentrato la sua attenzione sul contenuto del contratto e, in particolare, delle clausole indicate come invalide. Viceversa il motivo di ricorso pone l’accento solo sui tassi di interesse «applicati» dalla banca, implicitamente ipotizzando che essi siano stati diversi da quelli pattuiti . Questo aspetto, però,nulla ha a che vedere con la validità o invalidità della clausola, attenendo soltanto all’esecuzione del contratto e, quindi, eventualmente, al suo inadempimento. Di conseguenza, le osservazioni in merito a quella che è stata l’esecuzione del contratto sono del tutto inefficaci a sostegno di un motivo di ricorso volto a criticare la decisione sulla validità delle pattuizioni contrattuali. E ciò a prescindere da ogni considerazione su lla loro fondatezza e sull a loro ammissibilità in questa sede sotto il profilo dell’autosu fficienza ein quanto pongono una quaestio facti. 8.2.2. Ancor più evidente è l’inammissibilità della denuncia della «violazione e falsa applicazione … dell’art. 7, comma 3, delle norme regolanti il conto corrente», posto il singolo contratto stipulato tra le parti non è una norma di diritto la cui violazione possa essere sindacatada questa Corte (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) , essendo eventualmente sindacabile –ove contestata, il che non è in questo caso –la violazione delle norme di diritto sull’interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.). 9. Il terzo motivo di ricorso incidentale è così formulato : «Violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., in relazione al motivo di cui al n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.». 9.1. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato che non era stata mossa dall’appellante alcuna doglianza sul rigetto, da parte del giudice di primo grado, dell e domand e incentrate sulla violazione della normativa antiusura e sulla illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto. Il ricorrente incidentale non nega l’assenza di qualsiasi illustrazione di motivi di gravame sotto taliaspetti, ma osserva che nelle conclusioni dell’atto d’appello aveva comunque ch iesto di «accogliere interamente le domande formulate nell’atto di citazione di primo grado», che erano state interamente trascritte nelle «Premesse». 9.2.Il motivo è infondato. 9.2.1.La corte d’appello si è limitata a rilevare la mancanza di «doglianze» e di «argomentazioni» su usura e co mmiss ioni di massimo scoperto, senza esplicitarne le conseguenze in termini di ostacolo processuale all’accoglimento dell’appello in parte qua . Tuttavia, tale parziale lacuna della motivazione in diritto può ben essere colmata in questa sede. Il fatto che le conclusioni dell’appellante fossero comunquevolte ad ottenere, sinteticamente, l’accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado, se può valere ad escludere una rinuncia implicita ad alcune di queste (art.346 c.p.c.), non fa venire meno l’inammissibilità parziale dell’appello derivante dalla mancanza di una illustr azione volta a specificare le parti del provvedimento che si intendevanoappellare, le modifiche che venivanorichieste alla ricostruzione del fatto e le circostanze da cui derivavala violazione di legge (art. 342, comma 1, c.p.c.). Quindi bene ha fatto la corte d’appello a ritenersi sollevata dall’esame nel merito di tali domande. 10.All’accoglimento del quarto e del quinto motivo di ricorso principale, nonché del primo motivo di ricorso incidentale, consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, perché decida nuovamente , in diversa composizione, sulla scorta dei principi sopra affermati (accoglimento della domanda di condanna solo se il saldo finale del conto corrente risulti passivo per la banca; rilevanza, ai fini del calcolo del saldo, degli illegittimi addebiti anatocistici precedenti al 6.9.1997 , ove provati), provvedendo anche sulle spese di lite, comprese quelle relative al presente grado di giudizio. P. Q. M. La Corte: accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso principale, nonché il primo motivo di ricorso incidentale – assorbito il sesto motivo di ricorso principale e
Sentenza Cassazione n. 36798/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris