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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 25553/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Pontremoli (Ms) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1567/21 della Corte di appello di Genova del 04/06/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 99, 337 cod. pen. (capo A) e 582, 585, 576 cod. pen. (capo B), confermando la pena irrogatagli dal primo giudice nella misura di sei mesi di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, con un unico motivo di censura, deduce violazione di legge processuale in relazione all'art. 23-bis, comma 2, del decreto - legge n. 137 del 2020 secondo cui, nel procedimento celebrato in forma cartolare introdotto dalla legislazione emergenziale dovuta a pandemia da Covid-19, il giudice acquisisce la requisitoria del Pubblico Ministero per via telematica e la cancelleria provvede a comunicarne le conclusioni, a mezzo posta elettronica certificata, alla difesa dell'imputato.

Nel caso di specie, si è determinato un ritardo nella comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale e ancorché la difesa dell'imputato abbia presentato le sue conclusioni, la notifica tardiva ha integrato una violazione del suo diritto di difesa, precludendogli la possibilità di poter ribattere efficacemente alle accuse rivoltegli, a fronte anche dell'appello proposto dal Pubblico Ministero per quanto successivamente rinunciato, nonché di accedere al concordato con rinuncia ai motivi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 3.

Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza con le forme e le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va di conseguenza rigettato.

2. Il ricorrente pretende, infatti, di estendere al caso considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152; conf.

Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M.), intesa la nozione di intervento dell'imputato in senso non circoscritto alla presenza fisica, bensì come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare nell'ambito della procedura cartolare imposta dal regime emergenziale.

A prescindere dalla condivisibilità del suddetto principio, non v'è, tuttavia, dubbio che diversa è la situazione determinatasi nella fattispecie.

La ritardata comunicazione delle conclusioni dell'organo requirente di cui il ricorrente si duole non può, infatti, essere parificata alla mancata comunicazione.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità si è, del resto, già pronunciata su di un caso esattamente sovrapponibile al presente, affermando il principio che in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come, a titolo di esempio, la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941).

Né il ricorrente ha specificamente dedotto che la comunicazione tardiva abbia impedito al difensore l'accesso agli uffici della Procura Generale territoriale al fine di addivenire alla eventuale formulazione di una proposta di concordato da sottoporre alla Corte di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., evenienza, peraltro, puramente teorica attesa l'impossibilità concreta di conseguire un trattamento sanzionatorio migliore di quello applicato, tenuto conto della continuazione tra i reati in addebito e la ritenuta rilevanza della recidiva.

3. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Pontremoli (Ms) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1567/21 della Corte di appello di Genova del 04/06/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 99, 337 cod. pen. (capo A) e 582, 585, 576 cod. pen. (capo B), confermando la pena irrogatagli dal primo giudice nella misura di sei mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, con un unico motivo di censura, deduce violazione di legge processuale in relazione all'art. 23-bis, comma 2, del decreto - legge n. 137 del 2020 secondo cui, nel procedimento celebrato in forma cartolare introdotto dalla legislazione emergenziale dovuta a pandemia da Covid-19, il giudice acquisisce la requisitoria del Pubblico Ministero per via telematica e la cancelleria provvede a comunicarne le conclusioni, a mezzo posta elettronica certificata, alla difesa dell'imputato. Nel caso di specie, si è determinato un ritardo nella comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale e ancorché la difesa dell'imputato abbia presentato le sue conclusioni, la notifica tardiva ha integrato una violazione del suo diritto di difesa, precludendogli la possibilità di poter ribattere efficacemente alle accuse rivoltegli, a fronte anche dell'appello proposto dal Pubblico Ministero per quanto successivamente rinunciato, nonché di accedere al concordato con rinuncia ai motivi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza con le forme e le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va di conseguenza rigettato. 2. Il ricorrente pretende, infatti, di estendere al caso considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152; conf. Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M.), intesa la nozione di intervento dell'imputato in senso non circoscritto alla presenza fisica, bensì come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare nell'ambito della procedura cartolare imposta dal regime emergenziale. A prescindere dalla condivisibilità del suddetto principio, non v'è, tuttavia, dubbio che diversa è la situazione determinatasi nella fattispecie. La ritardata comunicazione delle conclusioni dell'organo requirente di cui il ricorrente si duole non può, infatti, essere parificata alla mancata comunicazione. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità si è, del resto, già pronunciata su di un caso esattamente sovrapponibile al presente, affermando il principio che in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come, a titolo di esempio, la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941). Né il ricorrente ha specificamente dedotto che la comunicazione tardiva abbia impedito al difensore l'accesso agli uffici della Procura Generale territoriale al fine di addivenire alla eventuale formulazione di una proposta di concordato da sottoporre alla Corte di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., evenienza, peraltro, puramente teorica attesa l'impossibilità concreta di conseguire un trattamento sanzionatorio migliore di quello applicato, tenuto conto della continuazione tra i reati in addebito e la ritenuta rilevanza della recidiva. 3. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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