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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07008/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti, in quanto vedenti su un punto - il riconoscimento della recidiva - non oggetto di appello e quindi precluso (l'appello aveval infattirad oggetto soltanto la richiesta di mitigazione della pena e di un più favorevole giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, punti su quali la Corte di appello ha adeguatamente risposto); rilevato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/0112022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA] C •)o.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti, in quanto vedenti su un punto - il riconoscimento della recidiva - non oggetto di appello e quindi precluso (l'appello aveval infattirad oggetto soltanto la richiesta di mitigazione della pena e di un più favorevole giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, punti su quali la Corte di appello ha adeguatamente risposto); rilevato che all'inamnnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/0112022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] uolo [OSCURATO:PERSONA] C •)o.
Sentenza Cassazione n. 07008/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris