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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 28201/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26993/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteprincipale nonché controricorrente al ricorso incidentale- e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente nonché ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 323/2019depositata il 13/02/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], notaio in Catania, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale – e, in subordine, extracontrattuale – di quest’ultimo per inadempimento del rapporto contrattuale instaurato con la [OSCURATO:SOCIETA]., quando era ancora in bonis, e per l’illegittima detenzione di somme che erano state depositate, in occasione della stipula di diversi contratti di compravendita immobiliare, presso lo stesso notaio in via cauzionale a garanzia dell’adempimento di obblighi (cancellazione ipoteche, ultimazione di lavori, etc.) che la [OSCURATO:SOCIETA]., quale venditore, si era assunta nei confronti degli acquirenti, con conseguente condanna del notaio alla restituzione della somma illegittimamente trattenuta.

Magnano di [OSCURATO:PERSONA] si era costituito in giudizio riconoscendo di aver ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA]. la somma complessiva di euro 170.000,00 a titolo di deposito cauzionale, ma aveva affermato di essere stato autorizzato a trattenere la somma di € 50.253,53 a soddisfacimento dei propri onorari professionali nonché la somma di € 20.200,00 per integrare le somme necessarie alla cancellazione dell’ipoteca gravante su un immobile rogato in favore di tale [OSCURATO:PERSONA].

Il notaio sollevava quindi un’eccezione riconvenzionale di compensazione, ai sensi dell’art. 56 legge fall., chiedendo il rigetto della domanda di restituzione della somma di € 20.200,00.

Il Tribunale di Catania, per quanto ancora di interesse, con sentenza n. 1197/2018, ha condannato il convenuto al pagamento della somma di € 70.453,53, oltre accessori di legge.

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 323/2019 del 13.2.2019, in parziale accoglimento dell’appello, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della minor somma di € 50.453,53, oltre accessori di legge.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto non compensabile ex art 56 legge fall. il credito vantato dal notaio a titolo di onorari professionali, oltre perché contestato, in quanto di non facile e pronta liquidazione, atteso che,per accertare se le spese affermate come anticipate e se le somme richieste a titolo di onorari (con riferimento ad una ventina di atti rogati nell’arco di due anni) fossero dovute e in quale misura, sarebbe stato necessario espletare un’istruttoria, compresa una consulenza tecnica d’ufficio.

La Corte d’Appello ha, altresì, affermato che, anche a voler opinare diversamente, all’accoglimento dell’eccezione riconvenzionale osta il disposto dell’art. 1246 n. 2 cod. civ. che impedisce l’applicabilità della compensazione al “credito per la restituzione di cose depositate”, salvo vi sia l’espressa autorizzazione della controparte, insussistente nel caso di specie.

Quanto all’ulteriore somma di € 20.200,00 di cui la curatela aveva chiesto la restituzione, la Corte d’Appello, alla luce della deposizione del teste Ciaramella, ha ritenuto che il notaio fosse stato verbalmente autorizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ad utilizzare tale somma per integrare l’importo di € 79.800,00 al fine di raggiungere la somma di € 100.000,00 necessaria per estinguere il mutuo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, cancellare l’ipoteca gravante sull’immobile venduto al sig. [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.

La curatela del fallimento COGEP ha resistito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno deposito le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 56 legge fall. in rapporto all’art. 1243 cod. civ..

Lamenta il ricorrente principale, che, a differenza di quanto ritenuto dalla corte d’Appello, il proprio credito vantato a titolo di onorario professionale era di facile e pronta liquidazione, derivando il suo accertamento dalla semplice consultazione della tariffa notarile e dall’esame dei documenti.

Inoltre, lo stesso aveva documentato analiticamente i compensi a lui dovuti e la congruità degli stessi, non limitandosi al mero deposito delle fatture.

Ritiene, infine, che i compensi del professionista sono liquidi ed esigibili fin dal momento dell’incarico professionale.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla cessazione del deposito delle somme presso il notaio in epoca anteriore alla compensazione operata dal notaio nonché la falsa applicazione dell’art. 1246 cod. civ..

Espone il ricorrente che, alla data dell’intervenuta compensazione con i propri compensi (settembre 2011), le somme derivanti dai depositi negli atti Gulisano e [OSCURATO:PERSONA] non avevano più la funzione di deposito, essendosi avverata la condizione prevista in tali atti, con verbali notarili del 10.5.2021.

Ne consegue che tali somme erano liberamente compensabili, non sussistendo alcun divieto alla compensabilità ex art. 1246 cod. civ..

Né sussisteva alcuna necessità di autorizzazioneespressa di [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini della compensazione.

3. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, da trattare unitariamente, sono inammissibili.

Si appalesa, in primo luogo, inammissibile la censura con cui il ricorrente principale ha contestato l’affermazione della Corte d’Appello della non facile e pronta liquidabilità del credito opposto in compensazione.

Sul punto, va osservato che questa Corte, nella sentenza Sezioni Unite n. 23225/2016 (punto 8, pag. 8) ha affermato che “… la locuzione contenuta nel secondo comma dell'art. 1243 cod. civ. - "Se il debito opposto in compensazione … è di facile e pronta liquidazione.." – è stata interpretata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nel senso che soltanto l' "accertamento" - nel senso di determinabilità - pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice (es. mediante calcolo degli interessi), del controcredito - e per questo riservato dalla norma al giudice dinanzi al quale il processo deve proseguire – p uò giustificare il ritardo della decisione sul credito principale - certo, liquido ed esigibile - onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio dell' istituto: il vantaggio delle parti di risolvere celermente in unica soluzione le reciproche pretese salvaguardando una ragione di equità, perché non è giusto che sia condannato all’adempimento chi ha, a sua volta, un concorrente credito…”.

Le Sezioni Unite hanno, altresì, affermato che la valutazione in ordine alla facile e pronta liquidabilità del credito costituisce un apprezzamento di merito incensurabile in cassazione (punto 9.1, pag. 12).

La Corte d’Appello ha fatto un corretto uso di tale principio, preoccupandosi della necessaria celerità di accertamento del credito opposto in compensazione ed ha quindi affermato - con una motivazione che soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014), come tale non censurabile in sede di legittimità - che, per accertare se le spese affermate come anticipate e se le somme richieste a titolo di onorari, con riferimento ad una ventina di atti rogati nell’arco di due anni, fossero dovute e in quale misura, sarebbe stato necessario espletare un’istruttoria, compresa una consulenza tecnica d’ufficio.

Ne consegue che le censure con cui il ricorrente contesta il giudizio della Corte di Appello si appalesano come di merito, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale ed una diversa valutazione rispetto a quella operata dal giudice di secondo grado.

Non vi è dubbio che quella sopra illustrata è la prima ratio decidendi con cui il giudice d’appello ha escluso la compensabilità ex art. 56 legge fall. del credito opposto in compensazione.

La seconda ratio individuata dalla Corte di Appello (che, non a caso, si è espressa in termini di “anche a voler opinare diversamente”) è stata rinvenuta nel divieto, ex art. art. 1246 n. 2 cod. civ. di opporre in compensazione il “credito per la restituzione di cose depositate”.

Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza (o inammissibilità) delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018).

4. Con riferimento al ricorso incidentale, essendo lo stesso stato tardivamente notificato dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. al ricorrente principale in data 21.10.2019 - la sentenza impugnata, non notificata, in quanto depositata in data 13.2.2019, ai fini di un’impugnazione tempestiva, avrebbe dovuto, infatti, formare oggetto del ricorso incidentale, anche tenuto conto della sospensione dei termini feriali, entro il 13 ottobre 2019 - in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, deve essere, a norma dell’art. 334 comma 2° cod. proc. civ., dichiarato inefficace.

In ragione della inefficacia del ricorso incidentale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le stesse le spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.

Dichiara il ricorso incidentale inefficace.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia del ricorrente principale,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26993/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteprincipale nonché controricorrente al ricorso incidentale- e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente nonché ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 323/2019depositata il 13/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], notaio in Catania, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale – e, in subordine, extracontrattuale – di quest’ultimo per inadempimento del rapporto contrattuale instaurato con la [OSCURATO:SOCIETA]., quando era ancora in bonis, e per l’illegittima detenzione di somme che erano state depositate, in occasione della stipula di diversi contratti di compravendita immobiliare, presso lo stesso notaio in via cauzionale a garanzia dell’adempimento di obblighi (cancellazione ipoteche, ultimazione di lavori, etc.) che la [OSCURATO:SOCIETA]., quale venditore, si era assunta nei confronti degli acquirenti, con conseguente condanna del notaio alla restituzione della somma illegittimamente trattenuta. Magnano di [OSCURATO:PERSONA] si era costituito in giudizio riconoscendo di aver ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA]. la somma complessiva di euro 170.000,00 a titolo di deposito cauzionale, ma aveva affermato di essere stato autorizzato a trattenere la somma di € 50.253,53 a soddisfacimento dei propri onorari professionali nonché la somma di € 20.200,00 per integrare le somme necessarie alla cancellazione dell’ipoteca gravante su un immobile rogato in favore di tale [OSCURATO:PERSONA]. Il notaio sollevava quindi un’eccezione riconvenzionale di compensazione, ai sensi dell’art. 56 legge fall., chiedendo il rigetto della domanda di restituzione della somma di € 20.200,00. Il Tribunale di Catania, per quanto ancora di interesse, con sentenza n. 1197/2018, ha condannato il convenuto al pagamento della somma di € 70.453,53, oltre accessori di legge. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 323/2019 del 13.2.2019, in parziale accoglimento dell’appello, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della minor somma di € 50.453,53, oltre accessori di legge. Il giudice di secondo grado ha ritenuto non compensabile ex art 56 legge fall. il credito vantato dal notaio a titolo di onorari professionali, oltre perché contestato, in quanto di non facile e pronta liquidazione, atteso che,per accertare se le spese affermate come anticipate e se le somme richieste a titolo di onorari (con riferimento ad una ventina di atti rogati nell’arco di due anni) fossero dovute e in quale misura, sarebbe stato necessario espletare un’istruttoria, compresa una consulenza tecnica d’ufficio. La Corte d’Appello ha, altresì, affermato che, anche a voler opinare diversamente, all’accoglimento dell’eccezione riconvenzionale osta il disposto dell’art. 1246 n. 2 cod. civ. che impedisce l’applicabilità della compensazione al “credito per la restituzione di cose depositate”, salvo vi sia l’espressa autorizzazione della controparte, insussistente nel caso di specie. Quanto all’ulteriore somma di € 20.200,00 di cui la curatela aveva chiesto la restituzione, la Corte d’Appello, alla luce della deposizione del teste Ciaramella, ha ritenuto che il notaio fosse stato verbalmente autorizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ad utilizzare tale somma per integrare l’importo di € 79.800,00 al fine di raggiungere la somma di € 100.000,00 necessaria per estinguere il mutuo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, cancellare l’ipoteca gravante sull’immobile venduto al sig. [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. La curatela del fallimento COGEP ha resistito in giudizio con controricorso, depositando, altresì, ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno deposito le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 56 legge fall. in rapporto all’art. 1243 cod. civ.. Lamenta il ricorrente principale, che, a differenza di quanto ritenuto dalla corte d’Appello, il proprio credito vantato a titolo di onorario professionale era di facile e pronta liquidazione, derivando il suo accertamento dalla semplice consultazione della tariffa notarile e dall’esame dei documenti. Inoltre, lo stesso aveva documentato analiticamente i compensi a lui dovuti e la congruità degli stessi, non limitandosi al mero deposito delle fatture. Ritiene, infine, che i compensi del professionista sono liquidi ed esigibili fin dal momento dell’incarico professionale. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla cessazione del deposito delle somme presso il notaio in epoca anteriore alla compensazione operata dal notaio nonché la falsa applicazione dell’art. 1246 cod. civ.. Espone il ricorrente che, alla data dell’intervenuta compensazione con i propri compensi (settembre 2011), le somme derivanti dai depositi negli atti Gulisano e [OSCURATO:PERSONA] non avevano più la funzione di deposito, essendosi avverata la condizione prevista in tali atti, con verbali notarili del 10.5.2021. Ne consegue che tali somme erano liberamente compensabili, non sussistendo alcun divieto alla compensabilità ex art. 1246 cod. civ.. Né sussisteva alcuna necessità di autorizzazioneespressa di [OSCURATO:SOCIETA]. ai fini della compensazione. 3. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, da trattare unitariamente, sono inammissibili. Si appalesa, in primo luogo, inammissibile la censura con cui il ricorrente principale ha contestato l’affermazione della Corte d’Appello della non facile e pronta liquidabilità del credito opposto in compensazione. Sul punto, va osservato che questa Corte, nella sentenza Sezioni Unite n. 23225/2016 (punto 8, pag. 8) ha affermato che “… la locuzione contenuta nel secondo comma dell'art. 1243 cod. civ. - "Se il debito opposto in compensazione … è di facile e pronta liquidazione.." – è stata interpretata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nel senso che soltanto l' "accertamento" - nel senso di determinabilità - pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice (es. mediante calcolo degli interessi), del controcredito - e per questo riservato dalla norma al giudice dinanzi al quale il processo deve proseguire – p uò giustificare il ritardo della decisione sul credito principale - certo, liquido ed esigibile - onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio dell' istituto: il vantaggio delle parti di risolvere celermente in unica soluzione le reciproche pretese salvaguardando una ragione di equità, perché non è giusto che sia condannato all’adempimento chi ha, a sua volta, un concorrente credito…”. Le Sezioni Unite hanno, altresì, affermato che la valutazione in ordine alla facile e pronta liquidabilità del credito costituisce un apprezzamento di merito incensurabile in cassazione (punto 9.1, pag. 12). La Corte d’Appello ha fatto un corretto uso di tale principio, preoccupandosi della necessaria celerità di accertamento del credito opposto in compensazione ed ha quindi affermato - con una motivazione che soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014), come tale non censurabile in sede di legittimità - che, per accertare se le spese affermate come anticipate e se le somme richieste a titolo di onorari, con riferimento ad una ventina di atti rogati nell’arco di due anni, fossero dovute e in quale misura, sarebbe stato necessario espletare un’istruttoria, compresa una consulenza tecnica d’ufficio. Ne consegue che le censure con cui il ricorrente contesta il giudizio della Corte di Appello si appalesano come di merito, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale ed una diversa valutazione rispetto a quella operata dal giudice di secondo grado. Non vi è dubbio che quella sopra illustrata è la prima ratio decidendi con cui il giudice d’appello ha escluso la compensabilità ex art. 56 legge fall. del credito opposto in compensazione. La seconda ratio individuata dalla Corte di Appello (che, non a caso, si è espressa in termini di “anche a voler opinare diversamente”) è stata rinvenuta nel divieto, ex art. art. 1246 n. 2 cod. civ. di opporre in compensazione il “credito per la restituzione di cose depositate”. Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza (o inammissibilità) delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018). 4. Con riferimento al ricorso incidentale, essendo lo stesso stato tardivamente notificato dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. al ricorrente principale in data 21.10.2019 - la sentenza impugnata, non notificata, in quanto depositata in data 13.2.2019, ai fini di un’impugnazione tempestiva, avrebbe dovuto, infatti, formare oggetto del ricorso incidentale, anche tenuto conto della sospensione dei termini feriali, entro il 13 ottobre 2019 - in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, deve essere, a norma dell’art. 334 comma 2° cod. proc. civ., dichiarato inefficace. In ragione della inefficacia del ricorso incidentale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le stesse le spese di lite. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale. Dichiara il ricorso incidentale inefficace. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia del ricorrente principale,
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