CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27994/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 13 settembre 2022, il Tribunale di Cremona, quale giudice dell'esecuzione ed in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte del 7 giugno 2022, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.. La Prima sezione di questa Corte aveva annullato il precedente provvedimento, del 15 novembre 2021, perché in esso non si era provveduto sull'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, avanzata in via subordinata rispetto a quella formulata ai sensi degli artt. 670 e 629 bis cod. proc. pen. (in ordine alla quale la decisione di rigetto del Tribunale non era stata annullata dalla Prima sezione). Il Tribunale di Cremona, nella decisione di rinvio, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di restituzione, originariamente avanzata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., ritenendola tardiva perché proposta solo con il secondo atto defensionale, del 2 ottobre 2021, quando il termine previsto, di dieci giorni dalla conoscenza della sentenza da impugnare, databile quantomeno al 18 settembre 2021, era interamente decorso. 2. Propone ricorso il Brogna, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il travisamento del fatto processuale. Il giudice aveva errato nel considerare l'istanza tardiva posto che la richiesta di restituzione nel termine era già stata avanzata con la prima istanza, del 16 agosto 2021, e non solo con la successiva, del 2 ottobre 20221, come il Tribunale aveva affermato, ritenendo pertanto la questione tardivamente proposta. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla denegata concretizzazione, nel caso di specie, delle ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, previsti dall'art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel termine. Il Tribunale, infatti, del tutto omettendo di motivare su quanto evidenziato nella sentenza di annullamento - in ordine alla istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza - si era limitato a ritenerla inammissibile per la sua supposta, ma errata, intempestività. Quanto al merito dell'istanza stessa, si rilevava come non potesse certo attribuirsi, al prevenuto o al suo difensore, alcuna colpa in ordine alla mancata trasmissione, da parte del carcere in cui il primo era detenuto, al secondo dell'incarico conferitogli dall'imputato, un fatto da cui ne era derivata una chiara lesione del diritto di difesa, posto che questi era stato assistito, nel processo, da un difensore di ufficio piuttosto che dal suo difensore fiduciario. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, con nota scritta, per l'inammissibilità del ricorso (argomentando in tema di applicazione dell'art. 670 cod. proc. pen.) [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento assorbe le ulteriori censure. 1. La diretta verifica della prima istanza, avanzata dalla difesa il 16 agosto 2021, ha consentito a questa Corte (che sugli error in procedendo è giudice anche del fatto e che, per risolvere la questione sottoposta, può accedere all'esame diretto degli atti processuali: così Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 e più di recente Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, F., Rv. 273525) di rilevare come, fin dalla stessa era stata avanzata la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, in via subordinata rispetto alle doglianze relative alla validità del titolo esecutivo. Come, del resto, aveva osservato la Prima sezione nel rilevare la mancata risposta a tale censura, annullando il precedente provvedimento. Istanza che, invece, è stata del tutto ignorata dal Tribunale, nella nuova decisione in sede di rinvio, che si è, evidentemente, limitato alla lettura del contenuto della seconda istanza, individuandovi l'istanza ex art. 175 cod. proc. pe . e ritenendola così, erroneamente, tardiva. 2. Ne consegue il nuovo annullamento dell'ulteriore provvedimento, per l'errata statuizione di inammissibilità dell'istanza avanzata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. che dovrà, invece, essere esaminata dal giudice del rinvio. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cremona. Co