Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:747
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0247
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 12 settembre 2024 (
1
)
Causa C‑247/23 [Deldits] (
i
)
VP
contro
[OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria)]
«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 16 – Diritto di rettifica di dati personali inesatti – Dato relativo al genere di un rifugiato transgender – Portata»
I.
Introduzione
1.
L’articolo 16 del regolamento generale sulla protezione dei dati (
2
), in materia di diritto di rettifica, interpretato alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, concernente il principio di esattezza, impone all’organismo che tiene un registro nazionale dei rifugiati di rettificare i dati personali in esso registrati concernenti il genere di una persona? In caso affermativo, quali prove esso può richiedere a una persona che chieda la rettifica di tali dati? La Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) chiede una risposta a tali questioni.
II.
Contesto normativo
A.
RGPD
2.
L’articolo 5 del RGPD, intitolato «Principi applicabili al trattamento di dati personali», stabilisce quanto segue:
«1. I dati personali sono:
(…)
d)
esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“esattezza”);
(…)».
3.
L’articolo 16 del RGPD, intitolato «Diritto di rettifica», così dispone:
«L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa».
4.
L’articolo 23 del RGPD, intitolato «Limitazioni», prevede quanto segue:
«1. Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
a)
la sicurezza nazionale;
b)
la difesa;
c)
la sicurezza pubblica;
d)
la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
e)
altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
f)
la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
g)
le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
h)
una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
i)
la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
j)
l’esecuzione delle azioni civili.
(…)».
B.
Diritto ungherese
5.
L’articolo 81 della menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (legge n. LXXX del 2007, in materia di diritto d’asilo) (in prosieguo: la «legge in materia di diritto d’asilo») (
3
) è così formulato:
«L’autorità competente in materia di asilo tratta nel registro relativo a tale materia i dati personali dei rifugiati, dei beneficiari di protezione sussidiaria, dei beneficiari della condizione di persona accolta, dei beneficiari di protezione provvisoria, nonché delle persone che chiedono protezione internazionale e delle persone soggette alla procedura Dublino (in prosieguo, congiuntamente: le “persone soggette alla presente legge”), i dati riguardanti il loro soggiorno nonché l’assistenza e gli aiuti cui hanno diritto, così come le successive modifiche degli stessi, al fine di:
a)
verificare che esse abbiano lo status di rifugiato, di beneficiario di protezione sussidiaria, di beneficiario di protezione provvisoria o di beneficiario della condizione di persona accolta e assicurarsi che spetti loro il godimento dei diritti derivanti da tale status;
b)
verificare che spetti loro il diritto all’assistenza e agli aiuti definiti nella presente legge e in altre norme;
c)
verificare la loro identità personale;
d)
evitare la duplicazione di procedure; e
e)
accertare se la domanda sia stata presentata più volte».
6.
L’articolo 82, lettera f), della legge in parola stabilisce quanto segue:
«Ai fini del presente capo, sono considerati dati di identificazione delle persone fisiche i seguenti dati delle persone soggette alla presente legge:
(…)
f) il [sesso/genere]».
7.
L’articolo 83, paragrafo 1, di detta legge così dispone:
«Il registro in materia di asilo contiene i seguenti dati delle persone soggette alla presente legge:
a)
i dati di identificazione delle persone fisiche;
(…)».
8.
L’articolo 83 A, paragrafo 5, della legge in materia di diritto d’asilo prevede quanto segue:
«L’autorità competente in materia di asilo deve cancellare d’ufficio le annotazioni contrarie alla normativa, correggere quelle non corrette e inserire le annotazioni mancanti nel registro ufficiale da essa tenuto».
III.
Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali
9.
Nel 2014, l’autorità competente ungherese ha riconosciuto lo status di rifugiato a V.P. (in prosieguo: la «parte ricorrente») (
4
), persona di cittadinanza iraniana che è «nata femmina». Nel procedimento che ha condotto a tale decisione, la parte ricorrente ha fatto valere la propria transessualità come motivo per il riconoscimento dello status di rifugiato e ha prodotto certificati di specialisti di psichiatria e ginecologia a titolo di prova. Dopo il riconoscimento dello status di rifugiato della parte ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] Főigazgatóság (Direzione generale nazionale della polizia degli stranieri, Ungheria; in prosieguo: la «parte resistente») ne ha registrato i dati personali, compreso il genere, nel registro in materia di asilo della cui tenuta è responsabile, al fine di facilitarne l’identificazione. Nel registro consta che la parte ricorrente è una persona di sesso femminile.
10.
Nel 2022 la parte ricorrente ha presentato alla parte resistente, ai sensi dell’articolo 16 del RGPD, una richiesta di rettifica di due dati contenuti nel registro in materia di asilo: il nome con il quale era stata registrata e il genere, cambiandolo da femminile a maschile. A sostegno di tale richiesta, la parte ricorrente ha prodotto le stesse prove mediche che aveva presentato nel corso della procedura di asilo. Con decisione dell’11 ottobre 2022 (in prosieguo: la «decisione»), la parte resistente ha respinto tale richiesta. Esso ha dichiarato che i documenti forniti confermavano unicamente la transessualità della parte ricorrente. Tali documenti non dimostravano che essa si fosse sottoposta a un intervento chirurgico di riassegnazione del genere, né che fosse intervenuto un cambiamento del genere.
11.
La parte ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio chiedendo l’annullamento della decisione. La parte ricorrente si è identificata come uomo per tutto il periodo rilevante. Essa ha sostenuto che, da un punto di vista concettuale, la transessualità implica un cambiamento di genere. Le relazioni mediche presentate confermano che la parte ricorrente ha un aspetto mascolino e che le è stato attribuito per la diagnosi il codice F64.0 della Classificazione internazionale delle malattie, corrispondente al transessualismo. Fondandosi sulla giurisprudenza della Corte EDU (
5
), la parte ricorrente ha affermato che per la riassegnazione del genere non è necessario un intervento chirurgico. La procedura di rettifica di cui all’articolo 16 del RGPD non può imporre a una persona di produrre una «prova eccessiva» e, in particolare, un certificato che attesti che si è sottoposta a un intervento chirurgico di riassegnazione del genere. In ogni caso, siffatto requisito sarebbe contrario alla giurisprudenza della Corte EDU. Esso violerebbe altresì l’articolo 1 (diritto alla dignità umana), l’articolo 3 (diritto all’integrità della persona), l’articolo 7 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e l’articolo 52, paragrafo 3, (principio della protezione equivalente dei diritti fondamentali) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). La parte ricorrente ricorda, inoltre, che una serie di Stati membri (
6
) attribuisce alla dichiarazione della persona transgender il valore di prova giuridica della sua identità di genere.
12.
La parte resistente chiede il rigetto del ricorso. Essa sostiene che la parte ricorrente non ha fornito alcun documento pubblico o prova medica che certifichi l’asserito cambiamento di genere.
13.
Il giudice del rinvio ritiene necessaria un’interpretazione dell’articolo 16 del RGPD al fine di chiarire a quali condizioni l’interessato possa ottenere la rettifica del dato relativo al suo genere contenuto nel registro. Sebbene la legge in materia di diritto di asilo disciplini il trattamento delle modifiche dei dati registrati e la rettifica delle voci erronee, essa non disciplina la procedura né i requisiti in presenza dei quali può essere registrato il cambiamento del genere o il conseguente cambiamento di nome.
14.
Nella sua sentenza del 27 giugno 2018, l’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale, Ungheria) (
7
), ha dichiarato incostituzionale l’omessa previsione, da parte del legislatore ungherese, di una procedura per consentire il cambiamento di genere e di nome delle persone prive di cittadinanza ungherese e legalmente stabilite in Ungheria, mentre detta possibilità era invece riconosciuta ai cittadini ungheresi, a causa della violazione dell’articolo II (inviolabilità della dignità umana) e dell’articolo XV, paragrafo 2, (divieto di discriminazione), della [OSCURATO:PERSONA] (Legge fondamentale dell’Ungheria). L’Alkotmánybíróság (Corte Costituzionale) ha esortato il Parlamento ungherese a porre rimedio a tale omissione al più tardi entro il 31 dicembre 2018. Nella sua sentenza del 16 luglio 2020, nella causa Rana c. Ungheria (
8
), la Corte EDU ha dichiarato che l’Ungheria aveva violato l’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), non avendo concesso a un rifugiato la possibilità di accedere a una procedura per facilitare il riconoscimento giuridico del cambiamento di genere.
15.
La Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ricorda che, nonostante le sentenze dell’Alkotmánybíróság (Corte Costituzionale) e della Corte EDU, la normativa ungherese non prevede una procedura per il riconoscimento giuridico del cambiamento di genere per le persone che risiedono legalmente in Ungheria ma non hanno la cittadinanza di tale Stato membro. A seguito della sentenza dell’Alkotmánybíróság (Corte Costituzionale), l’Ungheria ha cessato di concedere il riconoscimento giuridico del cambiamento di genere anche ai propri cittadini. Di conseguenza, il giudice del rinvio ritiene di non poter «colmare la lacuna normativa applicando per analogia le disposizioni relative ai cittadini ungheresi».
16.
La Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 16 del RGPD debba essere interpretato nel senso che l’autorità incaricata della tenuta dei registri ai sensi del diritto nazionale sia tenuta, in relazione all’esercizio dei diritti della persona interessata, a rettificare il dato personale relativo al genere di detta persona registrato dall’autorità nel caso in cui tale dato sia cambiato dopo il suo inserimento nel registro e non sia pertanto conforme al principio di esattezza stabilito dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del RGPD.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 16 del RGPD debba essere interpretato nel senso che richiede che la persona che chiede la rettifica del dato relativo al suo genere fornisca prove che giustifichino la sua domanda di rettifica.
3)
In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, se l’articolo 16 del RGPD debba essere interpretato nel senso che la persona richiedente è tenuta a dimostrare di essersi sottoposta ad una riassegnazione chirurgica del genere».
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte
17.
La parte ricorrente, i governi estone, spagnolo, francese, ungherese, dei [OSCURATO:PERSONA] e portoghese, nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea, hanno presentato osservazioni scritte.
18.
Dalle osservazioni scritte della parte ricorrente emerge che essa «nel frattempo», ha acquisito la cittadinanza ungherese e che la sua iscrizione nel registro in materia di asilo non è più necessaria. Ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la Corte ha chiesto al giudice del rinvio di chiarire l’impatto di tale mutamento delle circostanze sul procedimento principale. Il giudice del rinvio ha risposto che detto mutamento non influisce sull’esito di tale procedimento poiché, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, della közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (legge n. I del 2017 che istituisce il codice del processo amministrativo) (
9
), detto giudice «controlla la legittimità dell’azione amministrativa in base ai fatti esistenti nel momento in cui è avvenuta».
19.
La parte ricorrente, i governi spagnolo, francese, ungherese, dei [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti della Corte nel corso dell’udienza del 3 giugno 2024.
V.
Valutazione
A.
Prima questione
1.
Argomenti concernenti la prima questione
20.
La parte ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del RGPD, l’esattezza dei dati deve essere valutata tenendo conto delle finalità per le quali vengono trattati. Lo scopo del registro in materia di asilo è identificare le persone che l’Ungheria riconosce come rifugiati. Quando il genere di una persona transgender, così come registrato, non rispecchia l’identità con cui essa viene riconosciuta in pubblico, rispetto alla sua identità giuridica, tale registrazione non facilita la sua identificazione e può persino esporla a discriminazioni e molestie. L’articolo 16 del RGPD dovrebbe essere interpretato in modo da facilitare la rettifica dei dati relativi al genere delle persone transgender.
21.
Con riferimento all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 16 del RGPD, il governo estone sostiene che gli Stati membri devono introdurre norme procedurali nazionali per consentire a una persona che abbia cambiato genere di chiedere la rettifica dei dati personali contenuti in un registro pubblico divenuti inesatti rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati.
22.
Il governo spagnolo sostiene che una normativa nazionale sul riconoscimento giuridico dell’identità transgender che imponga condizioni alle persone che chiedono di rettificare i dati personali relativi al genere contenuti in registri pubblici limita l’esercizio del diritto di rettifica di cui all’articolo 16 del RGPD. Sebbene tali limitazioni possano essere giustificate dalla necessità di salvaguardare gli interessi menzionati all’articolo 23 del RGPD, l’Ungheria non potrebbe invocare tale disposizione, poiché non ha adottato una normativa in materia di riconoscimento del genere delle persone transgender. In ogni caso, i vari interessi menzionati in tale disposizione non si applicherebbero alle circostanze della causa pendente dinanzi al giudice del rinvio.
23.
Poiché la parte ricorrente ha lo status di rifugiato, il governo spagnolo sostiene inoltre che altre disposizioni del diritto dell’Unione, diverse dal RGPD, sono pertinenti ai fini del rinvio pregiudiziale in esame, sicché la Corte dovrebbe riformulare la prima questione. Tra le misure che la Corte dovrebbe interpretare in tale contesto vi sono gli articoli 7 e 21 della Carta, l’articolo 24, paragrafo 1 (
10
), e l’articolo 25, paragrafo 1 (
11
), della direttiva 2011/95 (
12
). Il governo spagnolo sostiene che tali disposizioni ostano a un ordinamento giuridico nazionale che non «preveda alcuna procedura diretta a permettere a una persona con lo status di rifugiato e con un’identità transgender di modificare il dato relativo al suo genere nel registro in materia di asilo». L’assenza di tale procedura sarebbe in contrasto anche con la giurisprudenza della Corte EDU (
13
). Il governo spagnolo si basa, per analogia, sulla sentenza Freitag (
14
), che verteva sul diniego, da parte di uno Stato membro, del riconoscimento del cambiamento di nome effettuato da un altro Stato membro. In tale causa, la Corte ha statuito che la confusione e gli inconvenienti derivanti dalla diversità tra i due nomi utilizzati per la stessa persona ostacolavano l’esercizio del diritto, sancito dall’articolo 21 TFUE, di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Secondo il governo spagnolo, una discrepanza tra il genere femminile indicato su un permesso di soggiorno o un documento di viaggio rilasciato ai sensi degli articoli 24, paragrafo 1, e 25 paragrafo 1, della direttiva 2011/95 e l’identificazione della parte ricorrente come uomo – che il giudice del rinvio ha ritenuto coerente con la sua condotta e con il suo aspetto fisico – potrebbero generare confusione e dubbi sull’identità della parte ricorrente e sull’autenticità di tali documenti.
24.
Il governo francese opera una distinzione tra i dati che erano inesatti al momento della loro registrazione e i dati che diventano inesatti in un momento successivo. Esso sostiene che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 16 del RGPD, il dato relativo al genere può essere rettificato con effetto retroattivo se era inesatto al momento della sua registrazione. Nei registri dello stato civile le autorità pubbliche possono avere interesse a seguire l’evoluzione dei dati concernenti l’identità di una persona. Qualsiasi procedura volta a facilitare tale rettifica può quindi essere concepita in modo tale da lasciare una traccia di tutti i dati inseriti in tali registri (
15
).
25.
Il governo ungherese ritiene che l’articolo 16 del RGPD, interpretato alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del RGPD e dell’articolo 8, paragrafo 2, della Carta, attribuisca alle persone il diritto di rettifica dei dati relativi al genere che non corrispondono alla realtà. Non sarebbero sorte difficoltà se il richiedente avesse chiesto di rettificare il dato relativo al suo genere che era stato registrato in modo errato sin dall’inizio. Poiché, secondo il governo ungherese, la parte ricorrente chiede di rettificare dati che sono stati registrati correttamente, l’articolo 16 del RGPD non trova applicazione. A sostegno di tale approccio, il governo traccia un’analogia con la sentenza nella causa Nowak (
16
), in cui la Corte ha statuito che le risposte errate fornite in una prova d’esame non possono essere rettificate.
26.
Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’assenza di una procedura efficiente per il riconoscimento giuridico del cambiamento di genere di una persona costituisce una violazione dell’articolo 3 (diritto all’integrità della persona) e dell’articolo 7 (rispetto della vita privata e familiare) della Carta. L’assenza di una procedura di questo tipo costituisce un ostacolo all’esercizio del diritto della parte ricorrente di rettificare il dato relativo al suo genere ai sensi dell’articolo 16 del RGPD.
27.
Secondo il governo portoghese, l’articolo 16 del RGPD, interpretato alla luce degli articoli 1, 3, 7, 8 e 21 della Carta, esige che gli interessati possano ottenere la rettifica dei dati relativi al genere registrati ai fini della loro identificazione qualora tali dati siano cambiati rispetto al momento della registrazione iniziale.
28.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima questione si basa sulla premessa che i dati della parte ricorrente contenuti nel registro in materia di asilo possano essere inesatti. Tale ipotesi fa sorgere la questione se l’esattezza del dato relativo al genere di una persona dipenda dal riconoscimento giuridico della riassegnazione del genere. Alla luce dell’articolo 8 della CEDU, degli articoli 7 e 8 della Carta e della giurisprudenza della Corte EDU (
17
), la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’assenza di un sistema per il riconoscimento della riassegnazione del genere non possa impedire la rettifica di dati inesatti relativi al genere di una persona in un registro pubblico. In tali circostanze, l’articolo 16 del RGPD, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8 e con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, esige che l’autorità responsabile della tenuta di tale registro rettifichi il dato personale relativo al genere dell’interessato qualora tale dato sia divenuto inesatto.
2.
Portata della prima questione
29.
La prima questione della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) si basa sulla premessa che il dato relativo al genere della parte ricorrente contenuto nel registro in materia di asilo sia stato registrato correttamente e che sia divenuto inesatto a causa di un mutamento delle circostanze intervenuto a seguito dell’effettuazione di tale registrazione. Il giudice del rinvio chiede quindi se l’articolo 16 del RGPD conferisca il diritto di rettificare tale dato personale al fine di riflettere il cambiamento di genere di una persona transgender.
30.
La procedura di cui all’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione fra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti. Nell’ambito di siffatta cooperazione, la Corte attribuisce alle questioni dei giudici nazionali relative al diritto dell’Unione una presunzione di rilevanza. La Corte, dunque, rifiuta di pronunciarsi su tali questioni soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi in fatto e in diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte. Poiché la funzione assegnata alla Corte nell’ambito dei procedimenti di pronuncia pregiudiziale consiste nel contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri, e non nell’esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche, la Corte può riformulare le questioni che le sono sottoposte (
18
).
31.
Nella presente causa, rilevo una differenza significativa tra i fatti che il giudice del rinvio descrive nell’ordinanza di rinvio e il testo della prima questione. I fatti in parola rivelano che il cambiamento dell’identità di genere della parte ricorrente è avvenuto prima del riconoscimento del suo status di rifugiato, nel 2014, tanto che detto cambiamento sembra essere stato la base sulla quale l’Ungheria ha riconosciuto alla parte ricorrente lo status di rifugiato (
19
). Risulta inoltre che non vi sia stata alcuna evoluzione o cambiamento nel genere della parte ricorrente dopo il 2014. La registrazione del genere della parte ricorrente nel registro in materia di asilo era, di conseguenza, inesatta fin dal momento in cui è avvenuta. Nella causa dinanzi al giudice di rinvio, quindi, i dati da rettificare sono stati registrati in modo inesatto sin dall’inizio, e non sono divenuti inesatti «dopo» (
20
) l’avvenuta registrazione. Il ricorso proposto dinanzi al giudice del rinvio mira quindi a correggere un errore originario, e non a modificare la registrazione per riflettere un mutamento delle circostanze.
32.
Per evitare di rispondere a una questione ipotetica che la condurrebbe oltre i limiti della competenza ad essa attribuita dall’articolo 267 TFUE, suggerisco alla Corte di tener conto dei fatti sottesi all’ordinanza di rinvio nella sua risposta alla prima questione (
21
).
33.
A differenza di quanto osservato dal governo spagnolo, ritengo che le questioni proposte dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) non mirino a chiarire se il diritto dell’Unione imponga a uno Stato membro di stabilire un quadro giuridico per facilitare il riconoscimento del cambiamento di identità di genere di una persona che esso riconosce come rifugiato. La domanda di pronuncia pregiudiziale chiede espressamente quale siano la natura e la portata del diritto di rettifica di dati inesatti ai sensi degli articoli 5 e 16 del RGPD. Alla luce dei fatti descritti dal giudice del rinvio, un’interpretazione di tali disposizioni è quindi sufficiente per consentire a quest’ultimo di pronunciarsi nel procedimento principale. In questo contesto, osservo che la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) non ha sollevato alcuna questione in merito alla richiesta di rettifica del nome della parte ricorrente nel registro in materia di asilo, per cui sembra che tale richiesta sia stata presentata in via accessoria rispetto a quella concernente la modifica della registrazione del suo genere. La domanda di pronuncia pregiudiziale non verte, quindi, sull’eventuale applicazione dell’articolo 16 del RGPD nel contesto di una richiesta di modifica della registrazione di un nome (
22
). Inoltre, il presente procedimento non offre alla Corte l’opportunità di interpretare l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2011/95. Nell’ordinanza della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) tali disposizioni non sono menzionate e non è fornita alcuna informazione in merito a permessi di soggiorno o documenti di viaggio eventualmente rilasciati alla parte ricorrente ai sensi di tali disposizioni (
23
).
3.
Diritto di rettifica
34.
Dall’articolo 1, paragrafo 2, del RGPD, in combinato disposto con i considerando 4 e 10 dello stesso, risulta che tale regolamento mira, in particolare, a garantire un elevato grado di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Il RGPD crea un contesto giuridico al fine di attuare i requisiti di cui all’articolo 8 della Carta, con particolare riguardo alla protezione dei dati personali. Esso è strettamente collegato al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito all’articolo 7 della Carta (
24
).
35.
Il RGPD è dotato di un ambito di applicazione materiale assai ampio. Ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, il RGPD si applica «al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi» senza operare alcuna distinzione in base all’identità del responsabile del trattamento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del RGPD, che la parte resistente non sembra invocare, esso si applica alle operazioni di trattamento effettuate da soggetti privati e da autorità pubbliche (
25
).
36.
La definizione di «dato personale» di cui all’articolo 4, punto 1, del RGPD non fa riferimento al «sesso» o al «genere» di una persona fisica come fattore che può identificarla, direttamente o indirettamente. L’espressione «qualsiasi informazione» nella definizione di «dato personale» che figura in tale disposizione attribuisce tuttavia a tale nozione un’accezione estesa (
26
). Il riferimento a «elementi caratteristici [dell’]identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» sembra sufficientemente ampio da includere il genere di una persona fisica (
27
). Ne consegue che la registrazione dei dati personali della parte ricorrente, compreso il genere, in un registro pubblico di persone alle quali è riconosciuto lo status di rifugiato costituisce un «trattamento» di dati personali ai fini dell’articolo 4, punto 2, del RGPD.
37.
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del RGPD, i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato; essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto a tali finalità; essere esatti e, se necessario, aggiornati (
28
). A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del RGPD, i dati personali «sono» esatti. Devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
38.
L’articolo 6, paragrafo 1, del RGPD stabilisce un elenco esaustivo dei casi nei quali un trattamento di dati personali è lecito (
29
). In linea di principio, il trattamento dei dati personali in un registro in materia di asilo è lecito in virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del RGPD. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del RGPD, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni specifiche per adeguare l’applicazione delle norme di tale regolamento al trattamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), dello stesso, al fine di garantire che tale trattamento sia lecito e corretto. In forza dell’articolo 6, paragrafo 3, del RGPD, il trattamento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), deve essere fondarsi sul diritto dell’Unione o sul diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Tale base giuridica deve rispondere a un obiettivo di interesse pubblico ed essere proporzionata all’obiettivo legittimo perseguito (
30
). Nulla nel fascicolo dinanzi alla Corte indica che l’inserimento e il mantenimento di un’indicazione relativa al genere di un rifugiato nel registro in materia di asilo in Ungheria non sia conforme all’articolo 6 del RGPD (
31
).
39.
L’articolo 8, paragrafo 2, della Carta prevede, in particolare, che «[o]gni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica». L’articolo 16 del RGPD riflette tale diritto (
32
). Il diritto di rettifica e la sua applicazione su iniziativa di soggetti privati (
33
) contribuiscono ad assicurare il rispetto del principio di esattezza previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del RGPD.
40.
Poiché l’esattezza dei dati personali può variare a seconda del contesto in cui sono trattati, la finalità della raccolta dei dati influisce direttamente sulla valutazione della loro esattezza (
34
). Una delle finalità dichiarate del registro in materia di asilo in Ungheria è l’identificazione delle persone (
35
) e il «genere» è considerato uno dei «dati di identificazione delle persone fisiche» (
36
). Nel 2014, quando l’Ungheria ha riconosciuto lo status di rifugiato alla parte ricorrente, questa si è identificata come maschio transgender. Le autorità ungheresi competenti hanno accettato le prove presentate dalla parte ricorrente a sostegno di tale identità di genere. L’indicazione del genere della parte ricorrente come «femminile» nel registro in materia di asilo risulta quindi inesatta ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del RGPD.
41.
Già a livello di principi primi, un’indicazione di questo tipo deve poter essere rettificata in virtù dell’articolo 16 del RGPD, interpretato alla luce del suo articolo 5, paragrafo 1, lettera d) (
37
). Indipendentemente dalle considerazioni che possono emergere quanto all’applicazione di tali disposizioni alla rettifica di un dato che era corretto al momento della sua registrazione (il che solleva la questione della portata dell’obbligo che il RGPD impone in capo ai titolari del trattamento di mantenere i dati aggiornati e di trattarli in modo dinamico), se tali disposizioni non conferissero agli interessati il diritto di ottenere la rettifica di un dato la cui inesattezza al momento della registrazione è stata dimostrata, esse risulterebbero prive di oggetto.
42.
Ciò nonostante, il governo ungherese sostiene che, conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, del RGPD, il diritto dell’interessato di ottenere la rettifica di un dato in un registro ufficiale, come il registro in materia di asilo, può essere esercitato soltanto sulla base della normativa dello Stato membro, e non invocando direttamente l’articolo 16 del RGPD.
43.
Sebbene il combinato disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), e dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, del RGPD garantisca agli Stati membri un «margine di manovra» (
38
) al fine di consentire loro di mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per «adeguare» (
39
) le norme del RGPD sulla base delle quali i titolari possono trattare lecitamente dati personali nell’ambito dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (
40
), a differenza di quanto sostenuto dal governo ungherese l’articolo 16 del RGPD chiarisce che il trattamento lecito dei dati di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del RGPD è subordinato al diritto di rettifica. A differenza di altre disposizioni del RGPD in materia di diritti degli interessati, l’articolo 16 del RGPD non specifica le modalità di esercizio del diritto di rettifica alla luce di talune disposizioni dell’articolo 6 di tale regolamento (
41
). In ogni caso, la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre tali disposizioni non può derogare al diritto di rettifica sancito dall’articolo 8, paragrafo 2, della Carta. Il fatto che gli Stati membri possano stabilire un quadro giuridico per garantire l’applicazione pratica del diritto di rettifica ai sensi dell’articolo 16 del RGPD, per quanto concerne, in particolare, i registri pubblici tenuti per motivi di interesse pubblico generale, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), di tale regolamento, non può limitare in alcun modo l’esercizio o il godimento del diritto di rettifica (
42
).
44.
Ciò non toglie che il diritto di rettifica, interpretato alla luce del principio dell’esattezza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del RGPD, non è un diritto assoluto e il suo esercizio può essere limitato in presenza di determinate condizioni (
43
). L’articolo 23 del RGPD elenca una serie di circostanze in cui tale diritto, tra gli altri di cui godono gli interessati, può essere limitato. La domanda di pronuncia pregiudiziale non fa riferimento a tale disposizione, né il governo ungherese l’ha invocata nelle sue osservazioni scritte al fine di delimitare l’applicazione dell’articolo 16 del RGPD nelle circostanze all’origine della presente causa. L’articolo 23, paragrafo 1, lettera e) (
44
), e il considerando 73 del RGPD prevedono, tra l’altro, che il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli 5 e 16 «per salvaguardare (...) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro» quali «la tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale» (
45
). Tale limitazione deve essere prevista dalla legge, rispettare il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà fondamentali e costituire una misura necessaria e proporzionata in una società democratica (
46
). Uno Stato membro può quindi fondarsi sull’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del RGPD per limitare il diritto di rettifica in determinate circostanze, al fine di garantire l’attendibilità e la coerenza dei registri pubblici, compresi i registri dello stato civile (
47
). Ciò non può costituire, di per sé, un ostacolo all’accoglimento di una richiesta di rettifica del genere del richiedente in un registro in materia di asilo, al fine di farvi constare l’identità di genere corretta al momento della sua registrazione. Accogliere una richiesta di tale natura non può che contribuire a rafforzare l’attendibilità di tale registro e l’esattezza dei dati in esso contenuti (
48
).
45.
Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare che l’articolo 16 del RGPD, letto alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che l’autorità nazionale incaricata della tenuta di un registro dei rifugiati è tenuta, su richiesta, a rettificare il dato personale relativo al genere di un rifugiato che detta autorità abbia registrato in modo inesatto al momento del suo inserimento nel registro.
B.
Seconda e terza questione
46.
La seconda e la terza questione vertono sulle prove che una persona che chiede la rettifica del dato relativo al suo genere ai sensi dell’articolo 16 del RGPD deve presentare a sostegno di tale richiesta e sulla questione se a tale persona possa essere richiesto di fornire la prova di essersi sottoposta a un intervento chirurgico di riassegnazione del genere. Tali questioni possono essere esaminate congiuntamente.
47.
L’articolo 16 del RGPD non specifica quale sia, eventualmente, la prova che un interessato è tenuto a presentare per ottenere «dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo». Ciò testimonia il fatto che l’(in)esattezza dei dati, e la necessità di rettificarli, deve essere valutata caso per caso, con la conseguenza che le prove eventualmente richieste a tale scopo possono variare. Data l’ampia definizione di «titolare del trattamento» di cui all’articolo 4, punto 7, del RGPD, che include le autorità pubbliche e le persone fisiche, le regole o le modalità di esercizio del diritto di rettifica possono essere contenute nella legislazione (
49
) o essere decise caso per caso, a seconda delle circostanze individuali. Ne consegue che una persona che chiede la rettifica dei dati può essere tenuta a produrre le prove che possono essere ragionevolmente richieste per accertare l’inesattezza di tali dati alla luce delle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati (
50
). Va sottolineato che l’interessato non è tenuto a invocare o a dimostrare un interesse particolare alla rettifica dei dati inesatti o che l’asserita inesattezza gli arrechi un pregiudizio. Nella presente causa, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, ritengo che sia sufficiente che la parte ricorrente produca prove atte a dimostrare che l’Ungheria le ha riconosciuto lo status di rifugiato nel 2014, sulla base della sua identità transgender preesistente, e che nel registro in materia di asilo tale identità è riportata in modo inesatto (
51
).
48.
Il RGPD non impone alcun requisito ai sensi del quale la parte ricorrente dovrebbe dimostrare di essersi sottoposta a un intervento chirurgico di riassegnazione del genere. La Corte EDU ha ripetutamente condannato l’imposizione di tale requisito, statuendo che «subordinare il riconoscimento dell’identità di genere delle persone transgender a un intervento chirurgico o a un trattamento di sterilizzazione, oppure a un intervento chirurgico o a un trattamento che potrebbero comportare la sterilizzazione, ai quali non desiderano sottoporsi, equivale a subordinare il pieno esercizio del loro diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell’articolo 8 della [CEDU] alla rinuncia al pieno esercizio del diritto al rispetto della loro integrità fisica, quale tutelato da tale disposizione nonché dall’articolo 3 della [CEDU]» (
52
). In molti casi, l’imposizione di un requisito di tal genere produrrebbe l’effetto di negare il diritto di rettifica di un dato inesatto relativo al genere di una persona transgender ai sensi dell’articolo 16 del RGPD (
53
). A mio avviso, l’obbligo di produrre siffatte prove lederebbe anche la dignità umana che, conformemente all’articolo 1 della Carta, è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata. Siffatto requisito è parimenti incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 1, della Carta, ai sensi del quale «[o]gni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e con l’articolo 7 della Carta (rispetto della vita privata e familiare). In tale contesto, vorrei aggiungere che i giudici nazionali sono tenuti a rispettare i diritti riconosciuti nella Carta quando applicano il RGPD.
VI.
Conclusione
49.
Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni proposte dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) come segue:
l’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), letto alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento,
deve essere interpretato nel senso che l’autorità nazionale incaricata della tenuta di un registro dei rifugiati:
1)
è tenuta, su richiesta, a rettificare il dato personale relativo al genere di un rifugiato che detta autorità abbia registrato in modo inesatto al momento del suo inserimento nel registro;
2)
può esigere dalla persona che chiede la rettifica del dato la produzione di prove che dimostrino l’inesattezza di tale dato alla luce delle finalità per le quali è stato raccolto o trattato, ma non può esigere la prova che tale persona si sia sottoposta a un intervento chirurgico di riassegnazione del genere.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Esso non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti nel procedimento.
(
2
) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU 2016, L 119, pag. 1
; in prosieguo: il «RGPD»).
(
3
) [OSCURATO:PERSONA], 2007/83.
(
4
) Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] of English, 2
a
edizione, riveduta (2005), i pronomi di genere neutro «they», «them» e «their» possono essere utilizzati «per riferirsi a una persona di sesso non specificato». Per non pregiudicare il compito di accertamento dei fatti da parte del giudice del rinvio ai sensi dell’articolo 267 TFUE, nelle presenti conclusioni [nella loro versione in lingua inglese], si fa riferimento alla parte ricorrente mediante tali pronomi. Si tratta di un discostamento intenzionale dalla prassi della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), le cui sentenze in materia di identità di genere adottano i pronomi utilizzati dai ricorrenti nei loro atti processuali, indipendentemente dall’esito del procedimento dinanzi ad essa.
(
5
) V., in particolare, Corte EDU, 6 aprile 2017, A.P., Garçon e Nicot c. Francia (CE:ECHR:2017:0406JUD007988512) e Corte EDU, 11 ottobre 2018,
S.V
. c. Italia (CE:ECHR:2018:1011JUD005521608).
(
6
) [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, Irlanda, Repubblica ellenica, Repubblica di Malta, Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Svezia.
(
7
) Sentenza 6/2018 (VI. 27.).
(
8
) CE:ECHR:2020:0716JUD004088817.
(
9
) [OSCURATO:PERSONA] 2017/30.
(
10
) Il quale prevede che gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno ai beneficiari dello status di rifugiato.
(
11
) Ai sensi del quale gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio allo scopo di permettere loro di viaggiare al di fuori del loro territorio.
(
12
) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (
GU 2011, L 337, pag. 9
).
(
13
) V., in particolare, Corte EDU, 16 luglio 2020, Rana c. Ungheria, CE:ECHR:2020:0716JUD004088817 e Corte EDU, 22 giugno 2023, R.K. c. Ungheria, CE:ECHR:2023:0622JUD005400620.
(
14
) Sentenza dell’8 giugno 2017, Freitag (
C‑541/15
,
EU:C:2017:432
) (in prosieguo: la «sentenza Freitag»).
(
15
) V., per analogia, Corte EDU, 17 febbraio 2022, Y c. Polonia, CE:ECHR:2022:0217JUD007413114.
(
16
) Sentenza del 20 dicembre 2017, Nowak (
C‑434/16
,
EU:C:2017:994
) (in prosieguo: la «sentenza Nowak»).
(
17
) V., in particolare, Corte EDU, 11 luglio 2002, [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2002:0711JUD002895795, §§ da 86 a 93.
(
18
) Sentenze del 15 settembre 2011, Unió de Pagesos de Catalunya (
C‑197/10
,
EU:C:2011:590
, punti da
16
a
18
) e del 26 settembre 2019, UTEP 2006. (
C‑600/18
,
EU:C:2019:784
, punto
17
).
(
19
) Il fascicolo che il giudice del rinvio ha trasmesso alla Corte contiene i documenti e le prove presentate nel corso della procedura di asilo, che fanno ampio riferimento all’identità transgender della parte ricorrente. Sebbene la decisione di riconoscere lo status di rifugiato alla parte ricorrente non individui i motivi precisi su cui si è basata, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che alla parte ricorrente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato a causa di atti di persecuzione determinati dalla sua identità transgender. V., per analogia, articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95.
(
20
) V., il testo della prima questione.
(
21
) V. sentenza del 16 dicembre 1981, Foglia (
244/80
,
EU:C:1981:302
, punti
18
e
19
).
(
22
) In udienza, il rappresentante della parte ricorrente ha dichiarato che la richiesta di modifica del nome è accessoria rispetto a quella concernente il cambiamento del genere. Nelle osservazioni scritte del governo ungherese si sostiene che la modifica del nome non è accessoria alla modifica del genere. Nelle sue conclusioni nella causa Asociaţia Accept e a. (
C‑4/23
,
EU:C:2024:385
paragrafi da
59
a
64
), l’avvocato generale Richard de la Tour ha sostenuto che il riconoscimento del cambiamento di prenome può essere dissociato dal riconoscimento del cambiamento di genere, «anche se il prenome apparisse legato a un genere diverso da quello a cui è sociologicamente associato il sesso registrato alla nascita».
(
23
) È difficile applicare in via analogica la sentenza Freitag alle circostanze della presente causa. Tale sentenza riguardava il diritto fondamentale dei cittadini dell’Unione di circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’articolo 21 TFUE. Come indicato al paragrafo 18 delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio ha espressamente escluso la rilevanza della circostanza che la parte ricorrente possieda la cittadinanza dell’Unione ai fini della controversia dinanzi ad esso pendente. Non sembra neppure che il caso in esame sia caratterizzato da un elemento transfrontaliero. In assenza di una discussione su tale aspetto, ritengo che la Corte non possa pronunciarsi sul merito. V. anche conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa Asociaţia Accept e a. (
C‑4/23
,
EU:C:2024:385
, paragrafi
40
,
89
e
90
) e sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo (
C‑490/20
,
EU:C:2021:1008
, punto
42
e giurisprudenza ivi citata), in cui si sottolinea la rilevanza della cittadinanza dell’Unione in contesti analoghi.
(
24
) Sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (
C‑204/21
,
EU:C:2023:442
, punto
332
).
(
25
) Sentenza del 2 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑268/21
,
EU:C:2023:145
, punto
26
e giurisprudenza ivi citata). L’articolo 2, paragrafo 3, del RGPD contiene un’ulteriore eccezione concernente il trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione. L’articolo 2, paragrafo 2, del RGPD è interpretato restrittivamente: v. sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑311/18
,
EU:C:2020:559
, punto
84
e giurisprudenza citata).
(
26
) Sentenza del 4 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑487/21
,
EU:C:2023:369
, punto
23
).
(
27
) V., per analogia, sentenza del 17 luglio 2014, YS e a. (
C‑141/12 e C‑372/12
,
EU:C:2014:2081
, punto
38
e giurisprudenza ivi citata).
(
28
) Un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con il tempo, incompatibile con il RGPD nel caso in cui i dati appaiano inadeguati, non siano o non siano più pertinenti, oppure siano eccessivi rispetto alle finalità del trattamento e al tempo trascorso. Sentenza del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili) (
C‑136/17
,
EU:C:2019:773
, punto74 e giurisprudenza ivi citata).
(
29
) Sentenza del 4 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Condizioni generali di utilizzo di un social network) (
C‑252/21
,
EU:C:2023:537
, punto
90
e giurisprudenza ivi citata).
(
30
) Sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (
C‑204/21
,
EU:C:2023:442
, punti da
335
a
337
).
(
31
) Il trattamento dei dati della parte ricorrente e l’inclusione del suo genere nel registro in materia di asilo non sembra rientrare nelle categorie particolari di dati personali il cui trattamento è vietato dall’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD. I dati sul genere di una persona non devono essere equiparati, a mio avviso, ai «dati genetici» o ai «dati relativi (...) alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona».
(
32
) V., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Informazioni relative ai destinatari di dati personali) (
C‑154/21
,
EU:C:2023:3
, punto
44
).
(
33
) L’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD stabilisce che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, ogni interessato da un’operazione di trattamento di dati personali ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento di tali dati.
(
34
) V., per analogia, la sentenza Nowak, punto 53. L’esattezza dei dati è valutata caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.
(
35
) V. paragrafo 81, lettera c), della legge in materia di diritto di asilo.
(
36
) V. paragrafo 82, lettera f), della legge in materia di diritto di asilo.
(
37
) L’incongruenza tra i motivi di riconoscimento dello status di rifugiato della parte ricorrente e l’indicazione del suo genere come «femminile» nel registro in materia di asilo si pone in contrasto anche con il diritto alla buona amministrazione. Sebbene l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta non sia rivolto agli Stati membri, il diritto alla buona amministrazione, sancito da tale disposizione, riflette un principio generale del diritto dell’Unione che gli Stati membri devono rispettare quando attuano il diritto dell’Unione, ivi compresa la direttiva 2011/95. Sentenza del 10 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Termine di prescrizione) (
C‑219/20
,
EU:C:2022:89
, punti
36
e
37
).
(
38
) V. considerando 10 del RGPD.
(
39
) L’impiego del termine «adeguare» nell’articolo 6, paragrafo 2, del RGPD rivela che l’obiettivo di tale disposizione è consentire agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Pertanto, esso non può operare in modo da limitare l’effetto utile dei diritti e degli obblighi sanciti in altre disposizioni del RGPD: v. considerando 10 del RGPD.
(
40
) Sentenza del 20 ottobre 2022, KoalitsiaDemokratichna Bulgaria – Obedinenie (
C‑306/21
,
EU:C:2022:813
, punto
50
).
(
41
) V., in particolare l’articolo 21, paragrafo 1, del RGPD, che fa riferimento al diritto di opposizione nel contesto del trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), di tale regolamento. V. anche articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera b), articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, che fanno riferimento a specifiche lettere dell’articolo 6, paragrafo 1, del RGPD.
(
42
) V. considerando 59 del RGPD, ai sensi del quale «[è] opportuno prevedere modalità volte ad agevolare l’esercizio, da parte dell’interessato, dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per richiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in particolare l’accesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione e per esercitare il diritto di opposizione. Il titolare del trattamento dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati personali siano trattati con mezzi elettronici. Il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle richieste dell’interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese e a motivare la sua eventuale intenzione di non accogliere tali richieste».
(
43
) V., per analogia, la sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains (
C‑817/19
,
EU:C:2022:491
, punto
112
) in cui la Corte ha ricordato che i diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta non appaiono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale.
(
44
) V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa
J & S Service
(
C‑620/19
,
EU:C:2020:649
, paragrafo
130
) sul carattere «aperto [della] formulazione» dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del RGPD. Sebbene le limitazioni debbano essere interpretate restrittivamente, l’uso dell’espressione «in particolare» nell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del RGPD fa sì che tale disposizione non sia limitata alle materie ivi indicate, ma includa «altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro». Sull’interpretazione restrittiva delle limitazioni ai sensi dell’articolo 23 del RGPD, v. sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] du Net e a. (
C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18
,
EU:C:2020:791
, punto
210
). V. anche il punto 3 delle linee guida 10/2020 del Comitato europeo per la protezione dei dati sulle limitazioni a norma dell’articolo 23 del regolamento generale sulla protezione dei dati, versione 2.1., adottate il 13 ottobre 2021. https://www.edpb.europa.eu/system/files/2021-10/edpb_guidelines202010_on_art23_adopted_after_consultation_en.pdf.
(
45
) Ai sensi del considerando 73 del RGPD, «[i]l diritto dell’Unione o degli Stati membri può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, accesso, rettifica (...) di dati, (...) ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della (...) tenuta di registri pubblici per ragioni di interesse pubblico generale (...). Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta e alla [CEDU]».
(
46
) Ciò riflette, di fatto, l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
(
47
) V., per analogia, Corte EDU, 31 gennaio 2023, Y c. Francia, (CE:ECHR:2023:0131JUD007688817, § 89).
(
48
) Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio.
(
49
) V., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2023, Natsionalna agentsia za prihodite (
C‑340/21
,
EU:C:2023:986
, punto
60
).
(
50
) V., per analogia, sentenza dell’8 dicembre 2022, Google (Deindicizzazione di contenuti asseritamente inesatti) (
C‑460/20
,
EU:C:2022:962
, punto
68
).
(
51
) Dal fascicolo risulta che il giudice del rinvio ha dichiarato di disporre di prove sostanziali sulla base delle quali può accertare l’inesattezza dell’indicazione relativa al genere della parte ricorrente nel registro in materia di asilo.
(
52
) V. Corte EDU, 6 aprile 2017, A.P., Garçon e Nicot c. Francia, (CE:ECHR:2017:0406JUD007988512 § 131). V. anche Corte EDU, 19 gennaio 2019, X e Y c. Romania, (CE:ECHR:2021:0119JUD000214516 § 165). Le sentenze della Corte EDU non sono vincolanti per la Corte, in quanto l’Unione non ha aderito alla CEDU. Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, la Corte deve garantire che la sua interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 7 della Carta assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito agli articoli 3 e 8 della CEDU, come interpretati dalla Corte EDU. V., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (
C‑487/19
,
EU:C:2021:798
, punto
123
e giurisprudenza ivi citata). Il criterio stabilito dalla Corte EDU, in particolare, nella sua sentenza definitiva del 6 aprile 2017, A.P., Garçon e Nicot c. Francia (CE:ECHR:2017:0406JUD007988512) è quindi pertinente ai fini del procedimento dinanzi al giudice del rinvio.
(
53
) V., per analogia, sentenza dell’8 dicembre 2022, Google (Deindicizzazione di contenuti asseritamente inesatti) (
C‑460/20
,
EU:C:2022:962
, punto
68
).