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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03059/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25142/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] con l ’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e domicilio presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: operazioni inesistenti – ristretta base azionaria 25– 251 42 - 20 20 – 2 6/ 0 1 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per le Marche n. 997/05/19 pronunciata il 15 luglio 201 9 e depositata il 16 dicembre2019, non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO che in prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, commi 186 e ss. l. n. 197/2022, al fine di valutare l’opportunità di definire in forma agevolata la controversia, a mente della prefata disposizione legislativa.

P.Q.M.

La Corte dichiara sospeso il giudizio a mente dell’art. 1, commi 186 e ss., l. 197/2022 e rinvia a nuovo ruolo dopo il 10 luglio 2023.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25142/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] con l ’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e domicilio presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: operazioni inesistenti – ristretta base azionaria 25– 251 42 - 20 20 – 2 6/ 0 1 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per le Marche n. 997/05/19 pronunciata il 15 luglio 201 9 e depositata il 16 dicembre2019, non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO che in prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, commi 186 e ss. l. n. 197/2022, al fine di valutare l’opportunità di definire in forma agevolata la controversia, a mente della prefata disposizione legislativa. P.Q.M. La Corte dichiara sospeso il giudizio a mente dell’art. 1, commi 186 e ss., l. 197/2022 e rinvia a nuovo ruolo dopo il 10 luglio 2023. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 03059/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris