CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00288/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6139-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -U.S.R. LAZIO; -intimato – avverso la sentenza n. 1842/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2020 R.G.N. 886/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] dell’appello – Decorso termini brevi - Notifica al funzionario – Formalità. R.G.N.6139/2021 Cron. Rep. Ud04/12/2025 1. La Corte di Appello di Roma, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale della medesima città, rigettava il ricorso ex art.414 c.p.c. proposto da [OSCURATO:PERSONA] volto all’accertamento del suo diritto al riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria “[OSCURATO:PERSONA]” di Roma dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.11.2005 nei limiti stabiliti dall’art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, con condanna del Miur, per l’effetto, all’attribuzione di ulteriori 45 punti per la graduatoria di mobilità 2016-2017 oltre che al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento del servizio. 1.1. Per quanto qui in rilievo, la Corte territoriale, prima di procedere al vaglio dei motivi di appello, disattendeva l’eccezione di tardività del gravame per violazione del termine breve di cui all’art. 434 c.p.c., ritenendo l’applicabilità, in assenza di idonea notifica della pronunzia appellata, del termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. e dunque la tempestività del proposto appello. 2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, la dipendente indicata in epigrafe. 3. Resta intimato il Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca (oggi Ministero dell’istruzione e del merito). Motivi della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 125, 170, 285, 417-bis, 434 c.p.c., nonché degli artt. 6-ter e 47 d.lgs. n. 82 del 2005, ss. mm. e ii. Ricorda la ricorrente che, se l’Amministrazione è costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente ex art. 417-bis c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente. Rimarca di aver chiesto in data 10.11.2017 la notifica della sentenza del Tribunale di Roma presso il domicilio (indirizzo pec) eletto dal Miur nel primo grado di giudizio, come dichiarato e riportato nell’epigrafe della memoria di costituzione “Ministero dell’istruzione –Ufficio regionale del Lazio…PEC [OSCURATO:EMAIL] …rappresentato e difeso dai funzionari, ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]”. Espone che il Miur non ha mai contestato l’avvenuta notifica alla pec innanzi indicata (riportata nell’indice IPA di cui all’art. 6-ter del codice Amministrazione digitale) e rammenta che il Miur solo in data 9.5.2018, ben oltre i 30 gg. dalla notifica, allo scadenza del termine lungo, interponeva appello. Insiste quindi nella tardività del gravame , in ragione della correttezza della notifica, derivante anche dal rilievo che nell’epigrafe della memoria di costituzione del Miur nel primo grado di giudizio si legge: “Ministero dell’Istruzione …Ufficio scolastico Regionale del [OSCURATO:PERSONA] V. indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] email [OSCURATO:EMAIL]; per il Ministero-[OSCURATO:PERSONA] del Lazio …CF…pec [OSCURATO:EMAIL] in persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai propri funzionari, ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in via [OSCURATO:PERSONA], 41, Roma …” Sostiene inoltre che, se è vero che per la notifica degli atti processuali sono normalmente utilizzabili solo gli indirizzi pec riportati in ReGindE ed in INI - PEC, nondimeno sono utilizzabili per gli atti giudiziari rivoltiP.A. anche gli indirizzi pec riportati nell’indice IPA, quando vi è inadempimento all’obbligo di comunicazione dell’indirizzo pec da inserire nel ReGindE. Nella specie, in difetto di un indirizzo pec riportato nel registro PP.AA. presso il Ministero della giustizia, assume dunque di aver notificato correttamente la sentenza,ai fini del decorso del termine breve di prescrizione, all’indirizzo innanzi più volte ricordato. Insiste, conclusivamente, che l’appello proposto dal Ministero indicato in epigrafe è tardivo. 1.1. Il motivo, in disparte i profili di inammissibilità di cui pure si dirà infra, è, nel resto, infondato , sebbene la motivazione della sentenza impugnata vada in parte correttaed integrata in applicazione dell’art. 384 c.p.c . nei termini di seguito esposti. 1.2. Va ricordato che la pronunzia di appello ha disatteso l’eccezione di tardività del gravame per violazione del termine breve, sulla scorta della seguente motivazione: “a tale proposito è sufficiente osservare che, così come risulta dalla documentazione in atti (cfr. documentazione depositata dalla parte appellante in data 20.6.2019), la notifica della sentenza gravata risulta essere stata effettuata non presso i dipendenti incaricati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), bensì, a mezzo pec, all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], indirizzo non corrispondente al domicilio eletto dai suddetti dipendenti (domicilio che risulta eletto non presso un indirizzo pec bensì nel luogo fisico di via Giorgio Ribotta41 in Roma) essendo piuttosto presumibilmente riferibile all’[OSCURATO:PERSONA] per il Lazio” (cfr.pag. 3). 1.3. Tanto premesso, ai fini della risoluzione della questione, giova partire dai consolidati insegnamenti in tema di notifica ai funzionari difensori exart. 417-bis c.p.c. che questo Collegio condivide e fa propri. Ebbene allorché l'amministrazione statale sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all'art. 417-bis c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine di impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente, di cui l'amministrazione si sia avvalsa,tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (così Cass. n. 4690/2008, rv. 602130-01 e successive conformi). Premessa la necessità, nella specie, di effettuare la notifica al dipendente difensore, va pure ricordato che in tempi più recenti questa Corte, a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 20866/2020, rv. 658856-01), ne ha altresì precisato le modalità. Ai fini del decorso del cd. termine breve, ha affermato questa S.C. nel suo massimo consesso, a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica, in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo (id est: del termine breve), ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. Ne consegue che la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza. A tanto va aggiunto che nei giudizi di lavoro, le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, aventi per oggetto i provvedimenti finali del giudizio di primo grado, successive alla data di entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012 (pur nel testo ora integrato dall'art. 289, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020), vanno eseguite esclusivamente per via telematica agli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato,senza che, ove effettuate al funzionario delegato con altre modalità, possa operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto la necessità di interpretare restrittivamente le norme in materia di decadenza dall'impugnazione esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza del termine breve diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge (così Cass. n. 14195/2021, rv. 661299-01). Più di recente, questa Corte ha altresì evidenziato che non vanno confusi i piani del luogo della notifica e del destinatario della stessa (cfr. Cass. n. 31839/2025). Le disposizioni sul luogo della notifica rispondono, infatti, allo scopo di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni facendo chiarezza sugli indirizzi pec utilizzabili, del tutto impregiudicata, tuttavia, la necessità di far capo ad un destinatario dell’atto. Icasticamente, rimarca questa Corte nella già ricordata Cass. n. 31839/2025, per ogni notificazione, al di là dell’indirizzo cui inviare la notifica, occorre l’individuazione del destinatario della stessa, nella specie, dei funzionari incaricati della difesa in primo grado, presso i quali la notifica andava effettuata. Conclusivamente, gli approdi tutti innanzi ricordati, pienamente condivisi dal Collegio, conducono all’infondatezza del ricorso, in disparte i profili di inammissibilità della censura per violazione dell’art. 366 c.p.c. che pure vanno segnalati in ragione della mancata trascrizione integrale della costituzione in giudizio del Miur - qui evidentemente ne cessaria - ai fini della valutazione della correttezza della notificazione eseguita ai fini del decorso del termine breve (cfr. lett. h del ricorso per cassazione). L’infondatezzadel mezzo all’attenzione deriva dal mancato rispetto dei principi tutti innanzi riportati e, in primo luogo ed in maniera assorbente, dalla mancata osservanza, nell’effettuazione della notifica della sentenza, ai fini del decorso del termine breve, delle necessarie garanzie affermate nell’innanzi ricordata Sez. Un. n. 20866, cit.oltre che di Cass. n. 14195/2021 e della recentissima Cass. n. 31839/2025. Nello specifico, dall’esame dal passo della relata di notifica riportato alla lettera i) del ricorso per cassazione emerge che essa è stata effettuata , a tutto voler concedere , alla parte personalmente, non nei confronti del suo procuratore o della parte presso il suo procuratore. Solo se effettuata nei modi anzidetti, invece, la notifica è idonea ai fini del decorso del termine breve, secondo le linee guida tracciate dalle pronunzie innanzi richiamate. Quello che qui difetta, quindi, è proprio l’univoca indicazione dello scopo acceleratorio della notifica ai fini del decorso del termine breve, in mancanza dell’effettuazione nei confronti del procuratore costituito o della parte presso il procuratore costituito. Secondo quanto riportato alla lettera i) del ricorso per cassazione dalla stessa parte ricorrente (cfr. pagg. 11 e 12 dell’atto) la notifica è stata, infatti,effettuata a: “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-[OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 41, presso i funzionari, dai quali è rappresentato e difeso, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], trasmettendo il suindicato atto dal mio indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] al seguente indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] estratto dal registro IPA”. Conclusivamente, ribadisceancora il Collegio, in disparte la possibilità di notificare il gravame agli indirizzi istituzionali dei funzionari, peraltro specificamente indicati ed in possesso della parte appellante (cfr. lo stesso ricorso per cassazione lettera h) pag. 11), la notifica effettuata all’indirizzo IPA si pone in contrasto con le indicazioni delle Sezioni unite n. 20866/2020, rv. 658856-01 cit. innanzi ricordate, difettando - a garanzia del diritto di difesa - dell’indicazione univoca del fine acceleratorio. Insomma, nelcaso di specie, la notifica risulta eseguita alla parte personalmente, al Ministero all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL] (cfr, la notifica innanzi trascritta), laddove, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, essa andava eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore , non senza rimarcare che erano anche stati indicati gli indirizzi istituzionalidei procuratori, come già innanzi segnalato . A tanto va aggiunto che Cass. n. 14195/2021, pure innanzi richiamata, ha espressamente escluso che le notifiche effettuate al funzionario delegato possano essere effettuate con modalità diverse da quelle previste per legge e che possa operare il principio del raggiungimento dello scopo, sicché la notifica effettuata nel caso in esame di sicuro non rispetta i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità che, rammenta il Collegio, in Cass. n. 31839/2025 ha ancora rimarcato la necessità , ai fini del decorso del termine breve di prescrizione, del l’indicazione del funzionario al quale deve essere manifestata la volontà di far decorrere il termine breve ai fini dell’impugnativa. Tutto ciò manca nel caso di specie, in cui la notifica è effettuata alla parte personalmente, senza che sia in modo univoco percepibile lo scopo acceleratorio della notifica (non esplicitato), senza, ancora, che la mera indicazione nell’epigrafe del destinatario, il Ministero dell’istruzione, dei funzionari difensori, possa surrogare i deficit innanzi segnalati, per le ragioni puntualmente espresse in Cass. n. 14195/2021, rv. 661299-01, già ricordate ed esposte. 2. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 3. Essendo rimasto intimato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nulla per le spese. 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussist