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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15847/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito l'[OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], che in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] — decidendo del 18 settembre 2025 in sede di rinvio a seguito di annullamento con sentenza della Corte di cassazione del 20 settembre 2024 — in riforma della sentenza emessa il 14 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], come riformata dalla Corte di appello di Reggio 1• [OSCURATO:PERSONA] il 21 dicembre 2023 e appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena in anni sette di reclusione ed euro 6.666,67 di multa.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza.

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte di appello violato (nuovamente) il divieto di reformatio in pejus lasciando invariato l'aumento della metà per l'aggravante invece di ridurlo a un terzo come deciso nella precedente sentenza della Corte d'appello su questo punto divenuta definitiva.

Ha determinato la pena in una misura complessivamente minore rispetto alla sentenza annullata, ma applicando la pena per le circostanze aggravanti in misura maggiore rispetto alla precedente decisione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e omessa motivazione circa il calcolo dell'aumento per l'aggravante più grave pur essendo stati sul punto accolti (par. 7.1.) i motivi di ricorso dalla Corte di cassazione.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso di deducono violazione di legge e vizio della motivazione per non avere rivalutato la necessità e/o la durata della misura di sicurezza a seguito della necessaria riduzione della pena, come imposto dall'assorbimento del motivo n. 8 del ricorso (quello relativo alla misura di sicurezza) deciso dalla Corte di cassazione.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata rideterminazione del minimo edittale della pena per il reato ex art. 629 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi concernenti la determinazione della pena risultano parzialmente fondati nei termini che seguono.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato la pena finale, applicata la diminuente del rito, in anni 10 di reclusione ed euro 8.888,89 di multa (pena-base: anni sette di reclusione ed euro 2500 di multa + 1/2 per il concorso dell'aggravante ex art.629, comma 2, cod. pen. + aggravante ex art. 628, comma 2, cod. pen. =10 anni e 6 mesi di reclusione + pecuniaria e con ulteriore aumento di 1/3 per le due aggravanti speciali — riduzione per il rito abbreviato).

La prima sentenza della Corte d'appello del 21 dicembre 2023 aveva così determinato la pena: pena-base 8 anni di reclusione ed euro 8.100 di multa + 2 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 2700 di multa, quale aumento di pena per le 2tre circostanze aggravanti (ex artt. 628, comma 3 n. 3, cod. pen., 416-bis, comma 1, - e recidiva specifica), ma solo per la circostanza più grave ex art. 63, comma 4, cod. pen. = 10 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 10800 di multa - riduzione per il rito abbreviato = anni 7, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 7.200 di multa.

La sentenza della Corte d'appello impugnata ha così determinato la pena: pena-base 10 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 10.000 di multa, come già individuata dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ma tenendo conto dell'aumento di pena per la sola circostanza aggravante ex art. 628, comma 3 n. 3 cod. pen. - riduzione della pena di 1/3 per la scelta del rito = 7 sette anni di reclusione ed euro 6.666,87 di multa.

1.2. La precedente sentenza della Corte di cassazione (Sez.

2. n. 42745 del 26/09/2024) ha ravvisato una violazione del divieto di reformatio in peius rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare aveva determinato la pena-base nel minimo edittale (anni sette di reclusione e euro 2500 di multa) in relazione all'art. 629 cod. pen. e la Corte di appello, escludendo alcune delle aggravanti contestate, aveva rimodulato la pena riducendo la pena finale, ma rideterminando la pena-base in misura superiore (anni otto di reclusione).

Pertanto, aveva annullato sul punto la sentenza della Corte d'appello, dichiarando assorbito l'ottavo motivo di ricorso, concernente l'erronea determinazione dell'aumento della pena relativo alle circostanze aggravanti speciali

1.3. La Corte di cassazione — ritenendo fondato il settimo motivo, con assorbimento dell'ottavo motivo, e dichiarando inammissibile nel resto il ricorso — ha annullato con rinvio la sentenza «limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto» e ha puntualmente evidenziato che l'operazione da compiere in sede di rinvio doveva consistere nella correzione del calcolo della pena effettuato dalla Corte d'appello, che aveva fissato una pena-base superiore a quella irrogata dal primo giudice (anni 8 ed euro 8.100 rispetto ad anni 7 ed euro 2.500), sicché i motivi di ricorso i cui contenuti esulano rispetto a questo profilo risultano inammissibili.

1.4. Invece, la Corte di appello ha stabilito una pena-base che differisce da quella stabilita dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado solo per una pena pecuniaria più elevata (anni 7 ed euro 6.666,67), che può essere corretta da questa Corte ex art. 620 lett.

I) cod. proc. pen., nei termini che seguono: pena-base 7 anni + 1/3 (per l'aggravante) e euro 2500 di multa = 9 anni e 4 mesi e euro 3333 di multa - 1/3 (diminuente per il rito abbreviato) = 6 anni e 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 2.222 euro di multa.

32. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nel precedente ricorso per cassazione furono dedotti violazione di legge e vizio della motivazione sulla misura di sicurezza, perché non adeguatamente giustificata e non supportata da giudizio di attualità della pericolosità sociale.

La precedente sentenza della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso (par. 5.9., 9.4.) concernente la misura di sicurezza ritenendolo del tutto generico e aspecifico, per avere omesso di evidenziare il punto della motivazione della sentenza censurata e di confrontarsi con le complessive argomentazioni della Corte di appello (che aveva rilevato la inammissibilità del motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per la sua totale genericità).

Correttamente, pertanto, nella sentenza impugnata, la Corte d'appello non si è occupata della questione, proposta, in questa sede, sulla base dell'assunto, manifestamente infondato, che dalla riduzione della pena discenderebbe una valutazione sulla «necessità e/o durata della misura di sicurezza», mentre trattasi di istituti fondati su presupposti del tutto diversi.

P.Q.Miriincle '.,usenpirzt) 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito l'[OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], che in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] — decidendo del 18 settembre 2025 in sede di rinvio a seguito di annullamento con sentenza della Corte di cassazione del 20 settembre 2024 — in riforma della sentenza emessa il 14 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], come riformata dalla Corte di appello di Reggio 1• [OSCURATO:PERSONA] il 21 dicembre 2023 e appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena in anni sette di reclusione ed euro 6.666,67 di multa. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte di appello violato (nuovamente) il divieto di reformatio in pejus lasciando invariato l'aumento della metà per l'aggravante invece di ridurlo a un terzo come deciso nella precedente sentenza della Corte d'appello su questo punto divenuta definitiva. Ha determinato la pena in una misura complessivamente minore rispetto alla sentenza annullata, ma applicando la pena per le circostanze aggravanti in misura maggiore rispetto alla precedente decisione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e omessa motivazione circa il calcolo dell'aumento per l'aggravante più grave pur essendo stati sul punto accolti (par. 7.1.) i motivi di ricorso dalla Corte di cassazione. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso di deducono violazione di legge e vizio della motivazione per non avere rivalutato la necessità e/o la durata della misura di sicurezza a seguito della necessaria riduzione della pena, come imposto dall'assorbimento del motivo n. 8 del ricorso (quello relativo alla misura di sicurezza) deciso dalla Corte di cassazione. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata rideterminazione del minimo edittale della pena per il reato ex art. 629 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi concernenti la determinazione della pena risultano parzialmente fondati nei termini che seguono. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato la pena finale, applicata la diminuente del rito, in anni 10 di reclusione ed euro 8.888,89 di multa (pena-base: anni sette di reclusione ed euro 2500 di multa + 1/2 per il concorso dell'aggravante ex art.629, comma 2, cod. pen. + aggravante ex art. 628, comma 2, cod. pen. =10 anni e 6 mesi di reclusione + pecuniaria e con ulteriore aumento di 1/3 per le due aggravanti speciali — riduzione per il rito abbreviato). La prima sentenza della Corte d'appello del 21 dicembre 2023 aveva così determinato la pena: pena-base 8 anni di reclusione ed euro 8.100 di multa + 2 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 2700 di multa, quale aumento di pena per le 2tre circostanze aggravanti (ex artt. 628, comma 3 n. 3, cod. pen., 416-bis, comma 1, - e recidiva specifica), ma solo per la circostanza più grave ex art. 63, comma 4, cod. pen. = 10 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 10800 di multa - riduzione per il rito abbreviato = anni 7, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 7.200 di multa. La sentenza della Corte d'appello impugnata ha così determinato la pena: pena-base 10 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 10.000 di multa, come già individuata dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ma tenendo conto dell'aumento di pena per la sola circostanza aggravante ex art. 628, comma 3 n. 3 cod. pen. - riduzione della pena di 1/3 per la scelta del rito = 7 sette anni di reclusione ed euro 6.666,87 di multa. 1.2. La precedente sentenza della Corte di cassazione (Sez. 2. n. 42745 del 26/09/2024) ha ravvisato una violazione del divieto di reformatio in peius rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare aveva determinato la pena-base nel minimo edittale (anni sette di reclusione e euro 2500 di multa) in relazione all'art. 629 cod. pen. e la Corte di appello, escludendo alcune delle aggravanti contestate, aveva rimodulato la pena riducendo la pena finale, ma rideterminando la pena-base in misura superiore (anni otto di reclusione). Pertanto, aveva annullato sul punto la sentenza della Corte d'appello, dichiarando assorbito l'ottavo motivo di ricorso, concernente l'erronea determinazione dell'aumento della pena relativo alle circostanze aggravanti speciali 1.3. La Corte di cassazione — ritenendo fondato il settimo motivo, con assorbimento dell'ottavo motivo, e dichiarando inammissibile nel resto il ricorso — ha annullato con rinvio la sentenza «limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto» e ha puntualmente evidenziato che l'operazione da compiere in sede di rinvio doveva consistere nella correzione del calcolo della pena effettuato dalla Corte d'appello, che aveva fissato una pena-base superiore a quella irrogata dal primo giudice (anni 8 ed euro 8.100 rispetto ad anni 7 ed euro 2.500), sicché i motivi di ricorso i cui contenuti esulano rispetto a questo profilo risultano inammissibili. 1.4. Invece, la Corte di appello ha stabilito una pena-base che differisce da quella stabilita dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado solo per una pena pecuniaria più elevata (anni 7 ed euro 6.666,67), che può essere corretta da questa Corte ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen., nei termini che seguono: pena-base 7 anni + 1/3 (per l'aggravante) e euro 2500 di multa = 9 anni e 4 mesi e euro 3333 di multa - 1/3 (diminuente per il rito abbreviato) = 6 anni e 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 2.222 euro di multa. 32. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel precedente ricorso per cassazione furono dedotti violazione di legge e vizio della motivazione sulla misura di sicurezza, perché non adeguatamente giustificata e non supportata da giudizio di attualità della pericolosità sociale. La precedente sentenza della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso (par. 5.9., 9.4.) concernente la misura di sicurezza ritenendolo del tutto generico e aspecifico, per avere omesso di evidenziare il punto della motivazione della sentenza censurata e di confrontarsi con le complessive argomentazioni della Corte di appello (che aveva rilevato la inammissibilità del motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per la sua totale genericità). Correttamente, pertanto, nella sentenza impugnata, la Corte d'appello non si è occupata della questione, proposta, in questa sede, sulla base dell'assunto, manifestamente infondato, che dalla riduzione della pena discenderebbe una valutazione sulla «necessità e/o durata della misura di sicurezza», mentre trattasi di istituti fondati su presupposti del tutto diversi. P.Q.Miriincle '.,usenpirzt) 4
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