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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14138/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32423/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: PLONZE52D28D4580) e residente in Roma, alla Via A. Bosio n. 23, e POLI Piermaria, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e residente in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 49, in qualità di eredi di CATTASI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduta in Roma il 17.10.2012, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CGLFNC42C01H50LA) e presso di lui elettivamente domiciliati nel suo studio, in Roma alla Via degli Scipioni n. 132; - ricorrente- contro Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 32423/2020 Numero sezionale 579/2022 Numero di raccolta generale 14138/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 tempore; - intimato – -avverso il decreto n. 364/2020 emesso dalla Corte d’appello di Roma in data 27/02/2020 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proponevano opposizione avverso il decreto emesso dal Consigliere designato della Corte d’appello di Roma, pubblicato il 28/10/2019, con cui il ricorso d’ingiunzione presentato il 16/5/2019 era stato accolto limitatamente al danno non patrimoniale patito sia iure successionis che iure proprio, mentre era stata rigettata la domanda relativa al danno patrimoniale.

Chiedevano, quindi, la revoca del decreto in ordine a tale capo e la condanna del Ministero al pagamento della somma pari ad euro 526,320,00, equivalenti alla mancata percezione dei canoni nell’arco temporale 2002/20018, nonché dell'importo di euro 219.780,00, per la diminuzione del valore dei due immobili.

Si costituiva l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con decreto del 27.2.2020, la Corte d’appello di Roma rigettava l’opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni: - per quanto riguardava la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice, indipendentemente dal fatto che al riguardo non era stata fornita alcuna prova, si era formato il giudicato sul capo della sentenza, non oggetto di appello incidentale, con il quale era stato rilevato che, essendo rimasti i due appartamenti sempre nella disponibilità della Cattani, allo stato non si ravvisava alcuna ipotesi di danno risarcibile, sicchè era precluso che una medesima domanda potesse essere riproposta nella sede di equa riparazione; - il Consigliere designato aveva fatto, inoltre, corretta applicazione del principio costante della Corte di Cassazione in base al quale il ricorrente, in materia di danno patrimoniale, doveva offrire una prova rigorosa sul nesso di causalità determinato dal ritardo e sull'effettività del danno, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 32423/2020 Numero sezionale 579/2022 Numero di raccolta generale 14138/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 dimostrando "sia la possibilità di locazione di detti beni, assegnati alla de cuius, sia la circostanza che, ove entrati nella disponibilità dell'assegnataria, gli stessi sarebbero stati alienati a un prezzo maggiore rispetto al valore ad essi attribuibile al momento della restituzione.’'.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte d’appello spiegato in motivazione la ragione per la quale ha fatto discendere dalla omessa proposizione di appello incidentale da parte della Cattani avverso “il capo della sentenza di primo grado” il difetto di nesso di causalità tra lungaggini del procedimento presupposto e la correlata domanda di equa riparazione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento soggettivo della violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata di detta violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento".

Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto.

Inoltre, il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale.

In quest’ottica, l'equa riparazione a titolo di danno patrimoniale non può essere corrisposta quando le perdite e i mancati guadagni allegati non siano conseguenza diretta ed immediata del perdurare del processo.F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 32423/2020 Numero sezionale 579/2022 Numero di raccolta generale 14138/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 In definitiva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno risarcibile nel caso di violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU è diverso da quello connesso al giudizio irragionevolmente lungo, in quanto non è rappresentato dalla lesione del bene della vita ivi dedotta, identificandosi, invece, nel danno arrecato come conseguenza immediata e diretta, e sulla base di una normale sequenza causale, esclusivamente dal prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole.

Orbene, i ricorrenti non colgono la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata.

Invero, nella sentenza di primo grado era stata definitivamente accertata la circostanza della disponibilità protrattasi in capo alla stessa dei due appartamenti e questo aspetto non risulta che si stato contestato in appello dagli eredi della originaria attrice.

Poiché i profili di danno dalla medesima invocati sono quelli della mancata percezione dei canoni nell’arco temporale 2002-2008 e della diminuzione del valore dei due immobili, è evidente che la permanenza della disponibilità fisica dei cespiti escludeva, almeno in astratto, la configurabilità di un pregiudizio di carattere patrimoniale.

Non si è, pertanto, al cospetto di una motivazione apparente né, tanto meno, mancante.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 2727, 2729, 2056 e 1226 c.c., per non aver la corte territoriale considerato che la prova del nesso di causalità poteva essere fornita anche con presunzioni semplici.

2.1. Il motivo si rivela infondato.

In tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 32423/2020 Numero sezionale 579/2022 Numero di raccolta generale 14138/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 da compiersi in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica.

Le considerazioni di carattere giuridico sviluppate nel motivo in esame attengono al primo nesso eziologico (quello cd. materiale), e non al nesso giuridico cui all’evidenza si fa riferimento nel decreto impugnato.

In ogni caso, in nessun passaggio logico la corte di merito ha escluso che la dimostrazione del nesso causale possa essere fornita mediante presunzioni semplici, essendosi limitata ad affermare che nessuna prova in tal senso, e quindi anche solo di natura presuntiva, era stata in concreto data.

La corte territoriale ha altresì riprodotto, evidentemente condividendolo, un passaggio motivazionale del decreto emesso dal consigliere designato nella fase monitoria, alla cui stregua “si sarebbe dovuto dedurre e soprattutto provare sia la possibilità di locazione di detti beni, assegnati alla de cuius, sia la circostanza che, ove entrati nella disponibilità dell’assegnataria, gli stessi sarebbero stati alienati a un prezzo maggiore rispetto al valore ad essi attribuibile al momento della restituzione”.

Come si è anticipato nell’analizzare il primo motivo, in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento soggettivo della violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata di detta violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento".

Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto.

I ricorrenti, invece, si sono limitati a dedurre ipotetici danni derivati dalla irragionevole durata del procedimento (mancata percezione medio tempore dei canoni di locazione e diminuzione del valore commerciale degli immobili), allegando la banca dati relativa alle quotazioni (in ribasso) del valore locativo degli immobili dell’Agenzia delle Entrate, senza, però, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 32423/2020 Numero sezionale 579/2022 Numero di raccolta generale 14138/2022 neppure allegare la possibilità in concreto di concedere in locazione gli Data pubblicazione 04/05/2022 stessi o di poterli alienare ad un prezzo maggiore rispetto a quello al quale i cespiti si erano attestati al momento del loro rilascio.

3. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto.

Nessuna pronuncia va adottata sulle spese del presente grado di legittimità, non avendo il Ministero svolto difese.

Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass.

SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001.

P.Q.M.

La Corte: - rigetta il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32423/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: PLONZE52D28D4580) e residente in Roma, alla Via A. Bosio n. 23, e POLI Piermaria, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e residente in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 49, in qualità di eredi di CATTASI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduta in Roma il 17.10.2012, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CGLFNC42C01H50LA) e presso di lui elettivamente domiciliati nel suo studio, in Roma alla Via degli Scipioni n. 132; - ricorrente- contro Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 32423/2020 Numero sezionale 579/2022 Numero di raccolta generale 14138/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 tempore; - intimato – -avverso il decreto n. 364/2020 emesso dalla Corte d’appello di Roma in data 27/02/2020 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], proponevano opposizione avverso il decreto emesso dal Consigliere designato della Corte d’appello di Roma, pubblicato il 28/10/2019, con cui il ricorso d’ingiunzione presentato il 16/5/2019 era stato accolto limitatamente al danno non patrimoniale patito sia iure successionis che iure proprio, mentre era stata rigettata la domanda relativa al danno patrimoniale. Chiedevano, quindi, la revoca del decreto in ordine a tale capo e la condanna del Ministero al pagamento della somma pari ad euro 526,320,00, equivalenti alla mancata percezione dei canoni nell’arco temporale 2002/20018, nonché dell'importo di euro 219.780,00, per la diminuzione del valore dei due immobili. Si costituiva l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con decreto del 27.2.2020, la Corte d’appello di Roma rigettava l’opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni: - per quanto riguardava la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice, indipendentemente dal fatto che al riguardo non era stata fornita alcuna prova, si era formato il giudicato sul capo della sentenza, non oggetto di appello incidentale, con il quale era stato rilevato che, essendo rimasti i due appartamenti sempre nella disponibilità della Cattani, allo stato non si ravvisava alcuna ipotesi di danno risarcibile, sicchè era precluso che una medesima domanda potesse essere riproposta nella sede di equa riparazione; - il Consigliere designato aveva fatto, inoltre, corretta applicazione del principio costante della Corte di Cassazione in base al quale il ricorrente, in materia di danno patrimoniale, doveva offrire una prova rigorosa sul nesso di causalità determinato dal ritardo e sull'effettività del danno, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 32423/2020 Numero sezionale 579/2022 Numero di raccolta generale 14138/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 dimostrando "sia la possibilità di locazione di detti beni, assegnati alla de cuius, sia la circostanza che, ove entrati nella disponibilità dell'assegnataria, gli stessi sarebbero stati alienati a un prezzo maggiore rispetto al valore ad essi attribuibile al momento della restituzione.’'. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte d’appello spiegato in motivazione la ragione per la quale ha fatto discendere dalla omessa proposizione di appello incidentale da parte della Cattani avverso “il capo della sentenza di primo grado” il difetto di nesso di causalità tra lungaggini del procedimento presupposto e la correlata domanda di equa riparazione. 1.1. Il motivo è inammissibile. In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento soggettivo della violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata di detta violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento". Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto. Inoltre, il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale. In quest’ottica, l'equa riparazione a titolo di danno patrimoniale non può essere corrisposta quando le perdite e i mancati guadagni allegati non siano conseguenza diretta ed immediata del perdurare del processo.F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 32423/2020 Numero sezionale 579/2022 Numero di raccolta generale 14138/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 In definitiva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno risarcibile nel caso di violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU è diverso da quello connesso al giudizio irragionevolmente lungo, in quanto non è rappresentato dalla lesione del bene della vita ivi dedotta, identificandosi, invece, nel danno arrecato come conseguenza immediata e diretta, e sulla base di una normale sequenza causale, esclusivamente dal prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole. Orbene, i ricorrenti non colgono la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, nella sentenza di primo grado era stata definitivamente accertata la circostanza della disponibilità protrattasi in capo alla stessa dei due appartamenti e questo aspetto non risulta che si stato contestato in appello dagli eredi della originaria attrice. Poiché i profili di danno dalla medesima invocati sono quelli della mancata percezione dei canoni nell’arco temporale 2002-2008 e della diminuzione del valore dei due immobili, è evidente che la permanenza della disponibilità fisica dei cespiti escludeva, almeno in astratto, la configurabilità di un pregiudizio di carattere patrimoniale. Non si è, pertanto, al cospetto di una motivazione apparente né, tanto meno, mancante. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 2727, 2729, 2056 e 1226 c.c., per non aver la corte territoriale considerato che la prova del nesso di causalità poteva essere fornita anche con presunzioni semplici. 2.1. Il motivo si rivela infondato. In tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti, il primo volto ad identificare - in applicazione del criterio del "più probabile che non" - il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, il secondo essendo diretto, invece, ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, accertamento, quest'ultimo, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 32423/2020 Numero sezionale 579/2022 Numero di raccolta generale 14138/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 da compiersi in applicazione dell'art. 1223 c.c., norma che pone essa stessa una regola eziologica. Le considerazioni di carattere giuridico sviluppate nel motivo in esame attengono al primo nesso eziologico (quello cd. materiale), e non al nesso giuridico cui all’evidenza si fa riferimento nel decreto impugnato. In ogni caso, in nessun passaggio logico la corte di merito ha escluso che la dimostrazione del nesso causale possa essere fornita mediante presunzioni semplici, essendosi limitata ad affermare che nessuna prova in tal senso, e quindi anche solo di natura presuntiva, era stata in concreto data. La corte territoriale ha altresì riprodotto, evidentemente condividendolo, un passaggio motivazionale del decreto emesso dal consigliere designato nella fase monitoria, alla cui stregua “si sarebbe dovuto dedurre e soprattutto provare sia la possibilità di locazione di detti beni, assegnati alla de cuius, sia la circostanza che, ove entrati nella disponibilità dell’assegnataria, gli stessi sarebbero stati alienati a un prezzo maggiore rispetto al valore ad essi attribuibile al momento della restituzione”. Come si è anticipato nell’analizzare il primo motivo, in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento soggettivo della violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata di detta violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento". Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto. I ricorrenti, invece, si sono limitati a dedurre ipotetici danni derivati dalla irragionevole durata del procedimento (mancata percezione medio tempore dei canoni di locazione e diminuzione del valore commerciale degli immobili), allegando la banca dati relativa alle quotazioni (in ribasso) del valore locativo degli immobili dell’Agenzia delle Entrate, senza, però, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 32423/2020 Numero sezionale 579/2022 Numero di raccolta generale 14138/2022 neppure allegare la possibilità in concreto di concedere in locazione gli Data pubblicazione 04/05/2022 stessi o di poterli alienare ad un prezzo maggiore rispetto a quello al quale i cespiti si erano attestati al momento del loro rilascio. 3. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto. Nessuna pronuncia va adottata sulle spese del presente grado di legittimità, non avendo il Ministero svolto difese. Non sussistono i presupposti di legge per l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell'art. 10 dello stesso T.U. n. 115/2002 (cfr. Cass. n. 2273/2019 e Cass. SU n. 19883/2019) e, quindi, in virtù dell'esenzione dal pagamento di tale contributo per le domande proposte ai sensi della legge n. 89 del 2001. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4
Decreto Cassazione n. 14138/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris