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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 10260/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato l [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna, in relazione al delitto di cui agli artt. 99, 624, 625 n.2 c.p. e, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha rideterminato la pena in mesi sette di reclusione ed euro 250,00 di multa.

Il ricorrente denuncia erronea applicazione di legge e, nello specifico, dell'art. 194 comma 3 c.p.p., a norma del quale il testimone può essere esaminato solo su fatti determinati e non può esprimere valutazioni.

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la carente argomentazione della decisione della Corte territoriale secondo cui, prendendo come riferimento esclusivamente le valutazioni espresse dal testimone, la persona videoripresa può indubbiamente identificarsi con l'imputato.

2. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto, in primo luogo, afferisce al difetto di logicità o contraddittorietà della motivazione che, invece, risulta conforme e coerente all'esame dei dati probatori; in secondo luogo, poggia su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale ha, infatti, reso adeguata argomentazione circa l'univocità delle risultanze probatorie, evidenziando come dal filmato dell'impianto di video sorveglianza risultino fotogrammi di indubbio nitore che riprendono il ladro in primo piano, ciò confermando l'attendibilità delle dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale.

Non vi è, dunque, alcuna violazione dell'art. 194 comma 3 c.p.p., prospettata dal ricorrente, né si pone un problema di prova testimoniale valutativa: trattasi, in vero, di «(...) una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione» (per un'ipotesi analoga, Sez. 6, Sentenza n. 49758 del 27/11/2012 Ud. (dep. 20/12/2012) Rv. 253910 - 01).

Orbene, si ribadisce, nel caso in esame, il principio di assenza di prove legali nel processo penale, espressione, quest'ultimo, del libero convincimento del giudice che incontra, quale unico limite, il divieto di assumere prove vietate ex lege, dichiarate nulle ovvero inutilizzabili.

Peraltro, altri dati probatori sorreggono il congruo apparato motivazionale, tra cui le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato, di cui il difensore ne aveva richiesto l'acquisizione, da cui emerge la spontanea confessione del ricorrente di essere autore del furto (cfr. pag. 2).

Non emergono, dunque, vizi di logicità della motivazione, atteso che la stessa risulta pienamente coerente con il dato normativo e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto, sicché il ricorso è da ritenersi inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato l [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna, in relazione al delitto di cui agli artt. 99, 624, 625 n.2 c.p. e, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha rideterminato la pena in mesi sette di reclusione ed euro 250,00 di multa. Il ricorrente denuncia erronea applicazione di legge e, nello specifico, dell'art. 194 comma 3 c.p.p., a norma del quale il testimone può essere esaminato solo su fatti determinati e non può esprimere valutazioni. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la carente argomentazione della decisione della Corte territoriale secondo cui, prendendo come riferimento esclusivamente le valutazioni espresse dal testimone, la persona videoripresa può indubbiamente identificarsi con l'imputato. 2. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto, in primo luogo, afferisce al difetto di logicità o contraddittorietà della motivazione che, invece, risulta conforme e coerente all'esame dei dati probatori; in secondo luogo, poggia su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale ha, infatti, reso adeguata argomentazione circa l'univocità delle risultanze probatorie, evidenziando come dal filmato dell'impianto di video sorveglianza risultino fotogrammi di indubbio nitore che riprendono il ladro in primo piano, ciò confermando l'attendibilità delle dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale. Non vi è, dunque, alcuna violazione dell'art. 194 comma 3 c.p.p., prospettata dal ricorrente, né si pone un problema di prova testimoniale valutativa: trattasi, in vero, di «(...) una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione» (per un'ipotesi analoga, Sez. 6, Sentenza n. 49758 del 27/11/2012 Ud. (dep. 20/12/2012) Rv. 253910 - 01). Orbene, si ribadisce, nel caso in esame, il principio di assenza di prove legali nel processo penale, espressione, quest'ultimo, del libero convincimento del giudice che incontra, quale unico limite, il divieto di assumere prove vietate ex lege, dichiarate nulle ovvero inutilizzabili. Peraltro, altri dati probatori sorreggono il congruo apparato motivazionale, tra cui le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato, di cui il difensore ne aveva richiesto l'acquisizione, da cui emerge la spontanea confessione del ricorrente di essere autore del furto (cfr. pag. 2). Non emergono, dunque, vizi di logicità della motivazione, atteso che la stessa risulta pienamente coerente con il dato normativo e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto, sicché il ricorso è da ritenersi inammissibile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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